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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14892/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un segretario comunale volta a ottenere dal Comune il pagamento della maggiore retribuzione asseritamente spettantegli in ragione di alcune deliberazioni dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, emanate dopo gli eventi sismici che avevano colpito Umbria e Marche dal 26 settembre 1997. Il ricorrente sosteneva che tali delibere avessero sostanzialmente legittimato il riconoscimento del trattamento economico proprio della seconda classe, pur essendo egli formalmente inquadrato nella terza classe, e richiamava anche norme di legge e contrattazione collettiva. La Corte d’appello aveva però escluso che le delibere potessero fondare il diritto vantato, ritenendo che la determinazione del trattamento economico fosse riservata alla legge e alla contrattazione collettiva e che le norme invocate non fossero applicabili al caso concreto. Con il ricorso per cassazione il segretario deduceva: (1) violazione delle norme sulla competenza dell’Agenzia, sostenendo che essa avesse potere di intervenire sul trattamento economico; (2) violazione dell’art. 69 d.lgs. 165/2001, per avere la Corte disapplicato le delibere dell’Agenzia senza i presupposti di legge; (3) violazione della disciplina sul compenso straordinario per attività connesse all’emergenza sismica, chiedendone l’applicazione anche analogica alla fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, i trattamenti economici sono riservati alla contrattazione collettiva e non possono essere attribuiti validamente da atti deliberativi della pubblica amministrazione difformi da essa; ciò vale anche per i segretari comunali e provinciali, senza che l’Agenzia autonoma possa riconoscere emolumenti non previsti dal contratto collettivo. Ha inoltre escluso che vi fosse spazio per la disapplicazione ex art. 69 d.lgs. 165/2001, poiché le delibere dell’Agenzia, se contrastanti con la contrattazione collettiva, sono nulle. Infine, ha ritenuto corretta l’interpretazione restrittiva della norma sul compenso forfettario per l’emergenza sismica, applicabile solo in presenza di specifici incarichi formalmente affidati per attività connesse all’emergenza e alla ricostruzione, presupposto non accertato nel caso concreto, con conseguente inammissibilità dell’analogia invocata. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 67, l. n. 127 del 1997

    Richiamato dal ricorrente come base del potere dell’Agenzia, ma la Corte ha escluso che attribuisse competenze in materia di trattamento economico dei segretari comunali.

  • art. 97, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000

    Indicato come trasfusione della precedente disposizione; non ha fondato il diritto al trattamento economico rivendicato.

  • art. 6 d.P.R. n. 465 del 1997

    La Corte ne ha tratto conferma che le competenze del consiglio di amministrazione dell’Agenzia non comprendono la determinazione del trattamento economico dei segretari.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva; atti amministrativi difformi sono nulli.

  • art. 69 d.lgs. n. 165 del 2001

    Non consente di superare il difetto di competenza dell’Agenzia; le delibere contrastanti con la contrattazione collettiva sono comunque nulle.

  • art. 11 d.P.R. n. 465 del 1997

    Interpretato restrittivamente: riguarda la nomina, su domanda dell’ente locale in dissesto, di un segretario di fascia superiore e la copertura della differenza con uno speciale fondo; non si applica a una calamità naturale come il terremoto e, in ogni caso, non legittima la pretesa verso il Comune.

  • art. 17, comma 80, l. n. 127 del 1997

    Richiamato come fondo speciale per la copertura della differenza di trattamento; la differenza non può essere richiesta al Comune.

  • art. 14, comma 14-ter, d.l. n. 6 del 1998, conv. in l. n. 61 del 1998

    Riconosce un compenso forfettario agli enti locali interessati dalla crisi sismica solo in presenza di formale affidamento di specifici compiti per attività connesse all’emergenza e alla ricostruzione.

  • art. 12, comma 2, preleggi

    Invocato per l’interpretazione analogica, ma la Corte ha escluso l’analogia in ragione del carattere eccezionale della previsione sul compenso emergenziale.

  • art. 41, comma 1, c.c.n.l. segretari comunali e provinciali quadriennio 1998-2001

    La retribuzione è commisurata alla classe attribuita al comune; nel caso di specie era correttamente corrisposta quella della terza classe.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    La Corte vi fa rinvio per richiamare la motivazione già resa sul primo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, dichiarati sussistenti.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la determinazione del trattamento economico è riservata alla contrattazione collettiva; un atto amministrativo o deliberativo della P.A. che attribuisca emolumenti non previsti dal contratto è nullo e non può fondare il diritto del dipendente.
  • La mancanza di competenza dell’organo amministrativo a incidere sulla retribuzione esclude che una delibera possa essere utilizzata per riconoscere differenze economiche non previste dalla contrattazione collettiva, anche se l’atto sia stato adottato in contesto emergenziale.
  • Le norme che prevedono compensi straordinari per situazioni eccezionali devono essere interpretate restrittivamente quando hanno carattere eccezionale: il loro ambito applicativo non può essere esteso in via analogica oltre i presupposti espressamente previsti, specie se subordinati al formale conferimento di specifici incarichi.
  • Quando la norma collega il diritto al compenso a presupposti fattuali specifici, il giudice di legittimità non può sovvertire l’accertamento di merito sulla loro sussistenza, salvo i limiti del sindacato di legittimità.
  • In presenza di disciplina collettiva che commisura il trattamento economico alla classe o fascia di appartenenza, il dipendente non può pretendere il trattamento di una classe superiore senza allegare e provare i relativi presupposti sostanziali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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