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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14885/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'accoglimento, in primo grado, della domanda di un lavoratore volta a ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, ma prima della decisione ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, dichiaratamente in esecuzione di un accordo transattivo tra le parti e con regolazione delle spese. Il lavoratore ha aderito alla rinuncia mediante controricorso/adesione rituale.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, perché contenuta in un atto univocamente abdicativo e notificato secondo i requisiti dell'art. 390 c.p.c., e ha dato atto dell'effetto estintivo del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Poiché la parte resistente aveva aderito alla rinuncia, la Corte ha escluso la pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, non ricorrendone i presupposti processuali. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve risultare da un atto univocamente abdicativo e, se rituale, produce gli effetti processuali previsti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione; l'adesione della controparte impedisce la condanna alle spese.

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    Se alla rinuncia aderiscono le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale, non si provvede sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In mancanza dei presupposti processuali, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo inequivoco e sia ritualmente notificata, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese processuali.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, non può disporsi l'ulteriore contributo unificato se non sussistono i presupposti processuali richiesti dalla legge.
  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso in pendenza di un accordo transattivo, la Corte prende atto dell'estinzione senza esaminare i motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDifferenze retributive
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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