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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14878/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tra un ente locale e un soggetto privato per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. In primo grado il Comune era rimasto soccombente; la controparte aveva notificato la sentenza del Tribunale presso il domicilio eletto risultante dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello del Comune perché proposto oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c., ritenendo rituale la notifica della sentenza al difensore nel domicilio eletto dalla parte. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su notificazioni e termini d'impugnazione, sostenendo che la notifica della sentenza non poteva validamente farsi presso il domicilio eletto dalla parte, ma avrebbe dovuto essere eseguita presso il procuratore costituito, che aveva indicato il proprio indirizzo PEC; in mancanza, secondo il ricorrente, la notifica sarebbe dovuta avvenire in cancelleria; 2) violazione dell'art. 108 TUEL e delle norme contrattuali, con erronea valutazione del ruolo del direttore generale, dell'obbligo di collocarsi in ferie e omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione dell'autonomia dei rapporti contrattuali tra le parti, con erronea valutazione di documenti e dell'eccezione di prescrizione; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata valutazione della documentazione e dell'onere della prova.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo pregiudiziale e assorbente. Ha confermato che, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, quando il procuratore esercita fuori circoscrizione, rileva il domicilio da lui indicato ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 oppure, nel regime temporale applicabile, l'indicazione del domicilio digitale/PEC nei limiti normativi vigenti; resta invece irrilevante la sola elezione di domicilio compiuta dalla parte nella procura alle liti. Nel caso concreto, la notifica della sentenza al domicilio eletto dalla parte non era corretta secondo l'assetto normativo e giurisprudenziale richiamato; la notifica in cancelleria risultava comunque preclusa per effetto dell'indicazione della PEC del difensore. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    disciplina il termine breve per impugnare, che decorre da notificazione valida della sentenza

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. per la decorrenza dei termini di impugnazione

  • art. 82 r.d. n. 37 del 1934

    il procuratore che esercita fuori circoscrizione deve eleggere domicilio nel luogo dell'ufficio giudiziario; in mancanza, il domicilio si intende eletto presso la cancelleria, salvo il regime successivo della PEC/domicilio digitale

  • art. 125 c.p.c.

    nel regime temporale considerato imponeva l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore per gli atti di parte

  • art. 149-bis c.p.c.

    richiamato in tema di notificazioni telematiche

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato in tema di comunicazioni e notificazioni al procuratore costituito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto come parametro di violazione di legge nei primi, secondo, terzo e quarto motivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatti decisivi nei motivi secondo e terzo

  • art. 108 TUEL

    richiamato nel secondo motivo in relazione al ruolo del direttore generale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla ripartizione dell'onere della prova

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    richiamato come norma che ha introdotto il domicilio digitale nel processo civile

  • art. 25 l. n. 183 del 2011

    ha modificato gli artt. 125 e 366 c.p.c. nel quadro normativo rilevante

  • art. 45-bis, comma 1, d.l. n. 90 del 2014

    ha eliminato l'obbligo di indicare la PEC del difensore, secondo il testo richiamato

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato nel quadro delle modifiche sull'indicazione della PEC nei ricorsi

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza deve essere eseguita secondo il regime del domicilio rilevante per il difensore; se il procuratore opera fuori circoscrizione, il domicilio da considerare è quello da lui indicato ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, non quello eventualmente eletto dalla sola parte nella procura.
  • L'elezione di domicilio del difensore ex art. 82 r.d. n. 37/1934 è un atto autonomo del procuratore e può risultare anche per implicito dal contenuto sottoscritto dell'atto, purché sia espressa in forma scritta; la mera indicazione della residenza o del domicilio della parte nella procura non è decisiva.
  • Nel regime transitorio della disciplina sulle comunicazioni e notificazioni telematiche, l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore può escludere la domiciliazione ex lege presso la cancelleria; la validità della notificazione va quindi valutata alla luce del combinato disposto delle norme processuali vigenti ratione temporis.
  • Quando un motivo di ricorso investe una questione pregiudiziale di rito idonea a determinare da sola la cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi attinenti al merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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