Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14890/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di una segretaria comunale utilizzata presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, della voce retributiva "diritti di segreteria" prevista dalla contrattazione collettiva di categoria. La lavoratrice aveva prestato servizio dal 1 ottobre 2005 al 14 dicembre 2011 presso la struttura di destinazione e, a seguito di una delibera dell'Agenzia e di un verbale di conciliazione, le era stato riconosciuto il diritto a percepire, dal 1 settembre 2007, tale voce nella misura massima di legge pari a un terzo del trattamento economico in godimento. L'amministrazione aveva tuttavia erogato il trattamento solo fino al 25 maggio 2009; per il periodo successivo la lavoratrice chiedeva il pagamento di euro 61.674,71. Il Ministero, soccombente nei primi due gradi, ricorreva per cassazione con cinque motivi: sosteneva la nullità della transazione per contrasto con norme imperative e con la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; invocava l'invalidità della conciliazione perché gli emolumenti non sarebbero disponibili alla P.A.; deduceva inoltre l'erronea interpretazione dell'accordo e l'inefficacia degli atti di autotutela, nonché la nullità per errore di diritto sulla res controversa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la voce retributiva "diritti di segreteria" non spettasse ai segretari utilizzati presso l'Agenzia o la Scuola superiore, secondo un precedente di legittimità cui ha dato continuità. Da ciò ha desunto che il riconoscimento, anche in sede conciliativa, di un trattamento economico non dovuto integra un atto contrastante con norma imperativa e quindi nullo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 48 c.c.n.l. 16 maggio 2001

    È richiamato come norma del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, ma la Corte, seguendo il precedente di legittimità, esclude che consenta di includere i diritti di segreteria per i segretari utilizzati presso AGES o S.S.P.A.L.

  • art. 48 bis c.c.n.l. 16 maggio 2001

    È interpretato nel senso che, quando i segretari sono utilizzati per esigenze dell'Agenzia o della Scuola, spetta il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, senza includere i diritti di segreteria se non previsti dalla disciplina legale statale.

  • art. 19, comma 4, d.P.R. n. 465 del 1997

    È richiamato come base della disciplina dell'assegnazione dei segretari in disponibilità e del loro trattamento economico.

  • art. 3, comma 7, d.P.R. n. 396 del 1998

    È richiamato per confermare la possibilità di avvalersi dei segretari presso la Scuola mantenendo il trattamento giuridico ed economico del comparto di appartenenza.

  • art. 14, comma 3, c.c.n.l. 2001

    È menzionato in relazione alla richiesta di interpretazione autentica del contratto collettivo, rimasta senza esito.

  • artt. 65 e 66 d.lgs. n. 165 del 2001

    Sono richiamati dal Ministero come fondamento della facoltà di transigere le controversie di lavoro pubblico.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte lo richiama, insieme alla propria giurisprudenza, per affermare che l'attribuzione dei trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato è riservata alla contrattazione collettiva e che un atto della P.A. difforme è nullo.

  • art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001

    È invocato dal ricorrente e connesso al tema della disponibilità dei diritti nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato nell'argomentazione sulla nullità dell'accordo per contrasto con il sistema della contrattazione collettiva.

  • art. 43, comma 1, c.c.n.l. 16 maggio 2001

    È tra le disposizioni invocate per sostenere l'illegittimità del riconoscimento economico oggetto di conciliazione.

  • art. 1965 c.c.

    È richiamato per la nozione di transazione e per la necessità di una res dubia e di reciproche concessioni.

  • art. 1966 c.c.

    È richiamato dal Ministero nel motivo sulla indisponibilità dei diritti oggetto di transazione.

  • art. 1969 c.c.

    È interpretato nel senso che, nella transazione, rileva l'errore di diritto sulla situazione che costituisce il presupposto della res controversa.

  • art. 1972 c.c.

    È richiamato in connessione con la dedotta nullità della transazione per contrasto con norme imperative.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato come norma generale sulla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative.

  • art. 1362 c.c.

    È invocato per sostenere una diversa interpretazione dell'accordo transattivo.

  • art. 1367 c.c.

    È invocato per sostenere l'interpretazione utile dell'accordo, limitandone l'efficacia alle pretese anteriori.

  • art. 1374 c.c.

    È invocato per l'integrazione del contratto secondo legge e uso.

  • art. 1339 c.c.

    È invocato per la sostituzione automatica di clausole imposte dalla legge.

  • art. 1419 c.c.

    È invocato in relazione alla nullità parziale dell'accordo transattivo.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato dalla Corte territoriale come parametro favorevole alla tutela economica del lavoratore, ma la Cassazione non lo utilizza per legittimare un trattamento non dovuto.

  • art. 97 Cost.

    È ritenuto inconferente rispetto alla questione della validità dell'accordo conciliativo sul trattamento economico.

  • art. 21 d.P.R. n. 465 del 1997

    È tra le norme evocate dal Ministero a sostegno della nullità dell'accordo.

  • art. 41, comma 3, l. n. 312 del 1980

    È richiamato dal Ministero come disposizione ostativa al riconoscimento economico.

  • l. n. 241 del 1990

    È evocata per escludere la possibilità di autotutela amministrativa rispetto all'atto di gestione del rapporto, secondo la Corte d'appello; la Cassazione però fonda la decisione sulla nullità per contrasto con norma imperativa.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato l'attribuzione di trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva: un atto unilaterale o conciliativo della pubblica amministrazione che riconosca emolumenti non previsti o non dovuti è nullo se non conforme alla fonte collettiva e alla disciplina legale.
  • La transazione sul rapporto di lavoro pubblico è valida solo se verte su una res dubia e se l'oggetto del compromesso è disponibile; non può invece sanare il riconoscimento di un trattamento economico che l'ordinamento non consente di attribuire.
  • Ai fini della nullità della transazione, non basta richiamare la facoltà della P.A. di transigere le controversie di lavoro: occorre verificare se il contenuto dell'accordo sia compatibile con le norme imperative che disciplinano la materia.
  • Quando una voce retributiva è collegata dalla disciplina legale all'effettivo esercizio di una funzione presso un determinato ente, essa non può essere estesa in via negoziale a fattispecie diverse mediante conciliazione o delibera amministrativa.
  • Nella interpretazione degli accordi transattivi in materia di pubblico impiego, il giudice deve distinguere tra il mero regolamento di una lite su diritti dubbi e l'indebita creazione di un diritto economico non previsto dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.