Cassazione Civile, Ordinanza n. 14881/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro alle dipendenze di un comune. La dipendente, assunta come funzionario e in precedenza incaricata di funzioni dirigenziali e di responsabilità di area, lamentava che, cessato l'incarico dirigenziale, l'ente non le avesse conferito né rinnovato una posizione organizzativa, pur avendo confermato le posizioni già esistenti in favore di altri dipendenti e attribuito nuovi incarichi anche a personale di qualifica inferiore. Sosteneva inoltre di aver subito demansionamento/dequalificazione, condotte vessatorie e mobbizzanti, danno biologico ed esistenziale, e chiedeva anche il ristoro degli stipendi non percepiti nel periodo di aspettativa non retribuita da lei richiesta dopo l'aggravarsi della situazione lavorativa. In Cassazione ha dedotto: violazione della contrattazione collettiva sul conferimento delle posizioni organizzative, omesso esame del decreto di proroga e delle dichiarazioni del sindaco, omesso esame del proprio curriculum professionale, violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, violazione delle norme su responsabilità datoriale e risarcimento per l'aspettativa asseritamente indotta dall'inadempimento, nonché omessa motivazione nella riforma della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: in tema di posizioni organizzative negli enti locali, il mancato conferimento o rinnovo non integra di per sé demansionamento, l'ente non è tenuto a una procedura comparativa concorsuale e la scelta rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione; inoltre la ricorrente non aveva allegato in modo specifico le ragioni del preteso diritto alla posizione. Quanto alla domanda risarcitoria per gli stipendi non percepiti durante l'aspettativa, la Corte ha escluso il nesso con un inadempimento datoriale, sicché mancava la responsabilità risarcitoria. È stata quindi confermata la decisione di appello che aveva respinto tutte le domande della lavoratrice. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9 c.c.n.l. 31 marzo 1999 Enti locali
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il conferimento delle posizioni organizzative dovesse avvenire con motivazione e comparazione; la Corte non ne ricava un obbligo di procedura comparativa tale da vincolare l'ente nel caso concreto.
art. 11 c.c.n.l. Regioni-Autonomie locali
Invocato come base della disciplina del conferimento delle posizioni organizzative; la Corte ribadisce che il rinnovo dell'incarico è una facoltà del datore di lavoro pubblico.
art. 15 c.c.n.l. Regioni-Autonomie locali 22 gennaio 2004
Richiamato in relazione alla disciplina collettiva delle posizioni organizzative; non viene ritenuto fonte di un obbligo di conferimento o di comparazione concorsuale.
Menziato nella ricostruzione dei fatti di primo grado come riferimento all'ammissione dell'ente circa l'assenza di potere di firma per gli ex dirigenti; non costituisce ratio decidendi della Cassazione.
La Corte esclude che, una volta negato l'inadempimento datoriale, possa configurarsi responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per la richiesta di aspettativa e per la mancata percezione della retribuzione.
La Corte afferma che, nel caso concreto, spettava alla ricorrente specificare e allegare le ragioni del preteso diritto alla posizione organizzativa; non è configurabile la violazione dell'onere della prova denunciata in ricorso.
Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme sulla responsabilità contrattuale; la Corte non ravvisa una violazione utile ad accogliere il ricorso.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dell'ente; la Corte la esclude per mancanza di un inadempimento imputabile all'amministrazione.
Richiamato dalla ricorrente; non assume rilievo decisivo nella motivazione di rigetto.
Invocato dalla ricorrente sul piano della valutazione delle prove; la censura viene respinta perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di violazione di legge; la Corte qualifica come infondate o inammissibili le censure prospettate sotto tale vizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte esclude che la motivazione della sentenza d'appello sia inesistente o che vi sia omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene i motivi inammissibili perché non decisivi o perché non colgono la ratio della decisione.
art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4
Invocato per dedurre carenza assoluta di motivazione; la Corte esclude il vizio, ritenendo la motivazione complessivamente presente e comprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non integra di per sé un mutamento di inquadramento, ma soltanto l'attribuzione di funzioni di responsabilità con correlato trattamento economico; alla scadenza dell'incarico il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza.
- Il mancato rinnovo o conferimento di una posizione organizzativa, di regola, non richiede una procedura concorsuale o una comparazione formalizzata tra aspiranti, poiché rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione, salvo specifiche previsioni diverse.
- Chi contesta il mancato conferimento di una posizione organizzativa deve allegare in modo specifico le ragioni del proprio preteso diritto, indicando le competenze professionali e il collegamento con le posizioni effettivamente messe a bando o conferite; non basta una censura generica sulla maggiore qualificazione rispetto ad altri dipendenti.
- Non è configurabile demansionamento per il solo fatto che, cessato l'incarico organizzativo, il lavoratore pubblico torni alle mansioni proprie della categoria di appartenenza.
- Per affermare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro è necessario un inadempimento concretamente imputabile e un nesso causale con il danno allegato; se il pregiudizio deriva da una scelta autonoma del lavoratore, manca il presupposto della responsabilità.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova ricostruzione del fatto o una diversa valutazione delle prove, se la sentenza impugnata ha già esaminato i punti decisivi e ha fornito una motivazione coerente.
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