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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14883/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originava da un giudizio promosso da due dipendenti nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze retributive. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le domande dei lavoratori. I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma dopo la proposizione del ricorso depositavano rinuncia agli atti del giudizio perché le parti avevano raggiunto un accordo transattivo; la controparte accettava la rinuncia e veniva anche concordata la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, in quanto formulata in atto univocamente abdicativo e ritualmente notificata, nonché espressamente accettata dalla parte controricorrente. Ha quindi applicato l'effetto estintivo previsto dall'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia, e ha escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per difetto dei presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere formulata in modo univocamente abdicativo e rispettare i requisiti di legge per produrre effetti nel giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ritualmente notificata e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo; inoltre, se alla rinuncia aderiscono le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale, non si pronuncia condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando non sussistono i relativi presupposti processuali, come nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia rituale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è espressa in forma univoca, ritualmente notificata e accettata dalla controparte, produce l'estinzione del processo.
  • L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia rituale, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • Quando il processo si estingue per effetto di una rinuncia agli atti validamente perfezionata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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