Cassazione Civile, Ordinanza n. 14883/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia originava da un giudizio promosso da due dipendenti nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento di somme a titolo di differenze retributive. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le domande dei lavoratori. I soccombenti proponevano quindi ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma dopo la proposizione del ricorso depositavano rinuncia agli atti del giudizio perché le parti avevano raggiunto un accordo transattivo; la controparte accettava la rinuncia e veniva anche concordata la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, in quanto formulata in atto univocamente abdicativo e ritualmente notificata, nonché espressamente accettata dalla parte controricorrente. Ha quindi applicato l'effetto estintivo previsto dall'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia, e ha escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per difetto dei presupposti processuali.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve essere formulata in modo univocamente abdicativo e rispettare i requisiti di legge per produrre effetti nel giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia ritualmente notificata e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo; inoltre, se alla rinuncia aderiscono le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale, non si pronuncia condanna alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando non sussistono i relativi presupposti processuali, come nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia rituale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è espressa in forma univoca, ritualmente notificata e accettata dalla controparte, produce l'estinzione del processo.
- L'adesione della parte controricorrente alla rinuncia esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia rituale, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- Quando il processo si estingue per effetto di una rinuncia agli atti validamente perfezionata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14878/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14881/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14885/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14890/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14892/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14897/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →