Cassazione Civile, Ordinanza n. 34351/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2015 notificato a una società assicuratrice, con cui l'Amministrazione contestava la mancata applicazione dell'imposta su corrispettivi fatturati come esenti nell'ambito di un assetto contrattuale composto da un trattato di riassicurazione e da una convenzione di servizi. La società aveva stipulato accordi con altre compagnie assicuratrici del ramo assistenza: in base al trattato assumeva una quota dei rischi e riceveva una quota dei premi; in base alla convenzione si impegnava a prestare ai clienti delle compagnie riassicurate servizi di assistenza in natura, tramite centrale operativa e rete di fornitori, sostenendo costi diretti interni sui quali l'Ufficio riteneva dovuta l'IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto per violazione del contraddittorio preventivo; in appello la decisione veniva riformata sul punto processuale, ma l'IVA veniva ritenuta dovuta, con esclusione degli interessi moratori. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme IVA nazionali ed eurounitarie e della disciplina di settore assicurativa, sostenendo che le prestazioni erano operazioni di assicurazione/riassicurazione esenti, o comunque un unico servizio assicurativo del ramo assistenza; 2) nullità o motivazione apparente della sentenza di appello per mancata adeguata risposta al rilievo sulla sentenza CGUE 'Ellenica' e sulla differenza rispetto ad 'Aspiro'; 3) violazione delle norme sulle prestazioni accessorie, assumendo che i servizi fossero accessori alla riassicurazione; 4) omesso esame del fatto decisivo della stretta correlazione tra trattato e convenzione; 5) violazione del principio del legittimo affidamento e richiesta di rinvio pregiudiziale; 6) ulteriore censura di motivazione apparente e mancato rinvio alla CGUE sul tema dell'affidamento; 7) violazione dell'art. 157 d.l. 34/2020 per la notificazione dell'avviso nel 2020, sostenendone l'illegittimità. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale sostenendo che, al più, potesse operare il solo comma 3 dell'art. 10 l. 212/2000, non il comma 2.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che le prestazioni di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società riassicuratrice nel quadro del ramo assistenza e degli accordi riassicurazione/convenzione di servizi rientrino nelle operazioni di assicurazione o di riassicurazione esenti da IVA. Ha rigettato il secondo, il sesto e il settimo motivo, mentre ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, nonché l'unico motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha valorizzato la continuità con precedenti interni che riconoscono l'esenzione IVA per i costi diretti interni dell'attività di assistenza resa dalla struttura operativa della riassicuratrice, distinguendo tale ipotesi dalle attività di mera liquidazione dei sinistri svolte da soggetti terzi non assicuratori, per le quali l'esenzione è stata esclusa.
Norme richiamate
le operazioni di assicurazione, riassicurazione e le prestazioni di mandato/mediazione/intermediazione relative sono esenti; nel caso concreto le prestazioni di assistenza direttamente rese dalla riassicuratrice sono ricondotte alle operazioni assicurative esenti.
art. 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
impone l'esenzione per le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a tali operazioni effettuate dai mediatori e intermediari di assicurazione.
sono richiamate dalla ricorrente per sostenere che il ramo assistenza integra attività assicurativa/riassicurativa disciplinata dalla normativa di settore.
definisce l'attività di riassicurazione come accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da altra riassicurazione e la riserva alle imprese di riassicurazione.
richiamato quale disciplina civilistica della riassicurazione, pur senza una definizione legale del contratto.
il differimento della notifica degli atti impositivi nel periodo emergenziale è norma posta a tutela del contribuente, ma la notifica anticipata resta consentita in presenza di indifferibilità e urgenza.
art. 10, commi 2 e 3, l. 212/2000
il ricorso incidentale dell'Agenzia mirava a limitare l'effetto del legittimo affidamento, ma la questione è rimasta assorbita per l'accoglimento del motivo principale.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
richiamato nel procedimento amministrativo per escludere l'applicazione delle sanzioni.
art. 267 TFUE
invocato dalla ricorrente in via subordinata per un eventuale rinvio pregiudiziale sulla compatibilità della disciplina nazionale con il principio di legittimo affidamento.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
richiamati per censurare asserite carenze motivazionali della sentenza tributaria di appello.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza e della sua eventuale nullità.
richiamati per sostenere un'interpretazione sistematica del rapporto tra trattato di riassicurazione e convenzione di servizi.
invocato dalla ricorrente nel quadro della disciplina assicurativa di settore.
Massime di principio
- Nel sistema IVA, la nozione di operazione di assicurazione va individuata in base alla realtà economica dell'operazione e non alla sola qualificazione formale del contratto; rileva l'impegno dell'assicuratore, verso pagamento di un premio, a coprire un rischio e a fornire la prestazione convenuta in caso di sinistro.
- Le attività di assistenza rese direttamente dalla struttura operativa dell'impresa che assume il rischio nel ramo assistenza, quando si inseriscono nel meccanismo assicurativo/riassicurativo e costituiscono esecuzione della copertura, possono beneficiare dell'esenzione IVA come operazioni di assicurazione o riassicurazione.
- È decisiva la presenza di un rapporto contrattuale con l'assicurato o, comunque, l'inserimento dell'attività nel perimetro dell'obbligazione assicurativa; al contrario, i servizi resi a favore dell'assicuratore da un soggetto terzo per la sola gestione o liquidazione dei sinistri non integrano, di regola, operazioni di assicurazione esenti.
- La distinzione tra attività assicurativa esente e servizi accessori o di mera gestione va compiuta guardando al contenuto economico e alla funzione del servizio nel contratto, non alla sola denominazione utilizzata dalle parti.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o sia incomprensibile; non sussiste nullità se la sentenza spiega, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione e non confuta analiticamente ogni argomento difensivo.
- In tema di notifica degli atti impositivi nel periodo emergenziale, il rinvio della notifica è posto a beneficio del contribuente, ma l'Ufficio può procedere anticipatamente in presenza di indifferibilità e urgenza connessa alla particolare gravità o fraudolenza della condotta contestata.
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