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Decreto legislativo

Codice delle assicurazioni private

Codice delle assicurazioni private.

Normativa italiana005G0233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La norma definisce i principali termini del Codice delle assicurazioni private e classifica i rami vita e danni. Le disposizioni richiamano anche categorie di imprese, intermediari, rischi, gruppi e Stati rilevanti per l’operatività assicurativa, con applicazione generale dal 23 dicembre 2023 per le modifiche più recenti e dal 1° ottobre 2018 per alcune definizioni introdotte nel settore distributivo.

Codice delle assicurazioni private - definizioni e classificazione dei rami

Codice delle assicurazioni private: definizioni e classificazione dei rami

La disposizione raccoglie le definizioni fondamentali utilizzate nel Codice delle assicurazioni private e individua la classificazione dei rami vita e danni. Serve come base interpretativa per l’intera disciplina assicurativa, per l’attività di vigilanza, per la distribuzione assicurativa e per la qualificazione dei rischi e dei soggetti operanti nel settore.

Definizioni generali e soggetti dell’attività assicurativa

La norma definisce l’assicurazione contro i danni e quella sulla vita richiamando le rispettive categorie del Codice, nonché l’attività assicurativa e riassicurativa come assunzione e gestione dei rischi. Vengono inoltre qualificati i soggetti autorizzati e le imprese operanti in Italia, in altri Stati membri o in Stati terzi, distinguendo tra imprese di assicurazione, di riassicurazione, comunitarie, extracomunitarie, captive e veicoli societari.

Sono inoltre definiti:

  • l’autorità di vigilanza, l’IVASS/ISVAP e la CONSAP;
  • i fondi di garanzia e gli organismi di indennizzo;
  • i concetti di partecipazione, partecipazione qualificata, controllo, società controllante/controllata/partecipante/partecipata;
  • i gruppi assicurativi, i collegi delle autorità di vigilanza, gli stretti legami e le concentrazioni dei rischi.

Intermediazione e distribuzione assicurativa

La disciplina include le nozioni di distributore di prodotti assicurativi, intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio. È richiamata anche la consulenza come attività di raccomandazione personalizzata resa al cliente in relazione a uno o più contratti assicurativi.

Sono definiti altresì la vendita a distanza, il compenso, il supporto durevole e le sedi secondarie o succursali, con specifiche rilevanti per l’attività transfrontaliera e per l’intermediazione esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Stati membri, stabilimento, prestazione di servizi e localizzazione del rischio

La norma precisa le categorie territoriali utili per l’operatività assicurativa:

  • Stato membro, Stato terzo e Stato aderente allo Spazio economico europeo;
  • Stato membro d’origine, ospitante, di stabilimento, di prestazione di servizi, dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.

Viene anche definito il concetto di localizzazione dei crediti e dei beni, nonché la nozione di stabilimento come sede legale o sede secondaria dell’impresa.

Per i rischi assicurativi sono indicate regole puntuali di ubicazione, comprese quelle relative a immobili, veicoli immatricolati, viaggi di durata non superiore a quattro mesi e ipotesi di spedizione del veicolo tra Stati membri, con un periodo di trenta giorni nella disciplina speciale richiamata.

Rischi, strumenti tecnici e categorie finanziarie

La disposizione contiene numerose definizioni tecniche: rischio di credito, di liquidità, di mercato, di sottoscrizione e operativo; tecniche di mitigazione del rischio; effetti di diversificazione; riassicurazione finite; operazioni infragruppo; esternalizzazione; distribuzione di probabilità prevista e misura del rischio.

Sono inoltre definiti:

  • le ECAI e i mercati regolamentati;
  • i principi contabili internazionali;
  • il codice della strada, il testo unico bancario e il testo unico dell’intermediazione finanziaria;
  • la carta verde, l’ufficio centrale italiano e l’ufficio nazionale di assicurazione;
  • i veicoli, i natanti, le unità da diporto e le sedie a rotelle escluse dalla definizione di veicolo.

Rami di assicurazione vita e danni

La norma classifica i rami vita in sei categorie:

  • assicurazioni sulla durata della vita umana;
  • nuzialità e natalità;
  • prodotti vita legati a quote, fondi, indici o altri valori di riferimento;
  • malattia e non autosufficienza di lunga durata;
  • operazioni di capitalizzazione;
  • gestione di fondi collettivi per prestazioni in caso di morte, vita o cessazione/riduzione dell’attività lavorativa.

Per i rami danni, sono elencati diciotto rami, tra cui infortuni, malattia, danni ai veicoli, merci trasportate, incendio, altri danni ai beni, responsabilità civile, credito, cauzione, perdite pecuniarie, tutela legale e assistenza.

Autorizzazioni cumulative e grandi rischi

La norma individua anche le denominazioni delle autorizzazioni cumulative per più rami danni, come:

  • “Infortuni e malattia”;
  • “Assicurazioni auto”;
  • “Assicurazioni marittime e trasporti”;
  • “Assicurazioni aeronautiche”;
  • “Incendio ed altri danni ai beni”;
  • “Responsabilità civile”;
  • “Credito e cauzioni”.

Sono inoltre definiti i “grandi rischi”, con riferimento a specifici rami e a soglie dimensionali dell’assicurato, misurate su attivo, volume d’affari e numero medio di dipendenti.

Decorrenza e applicabilità temporale

Le modifiche più recenti alle disposizioni richiamate risultano applicabili dal 23 dicembre 2023. Alcune definizioni e regole in materia di distribuzione assicurativa trovano applicazione dal 1° ottobre 2018.

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