Codice delle assicurazioni private
Codice delle assicurazioni private.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa norma definisce i principali termini del Codice delle assicurazioni private e classifica i rami vita e danni. Le disposizioni richiamano anche categorie di imprese, intermediari, rischi, gruppi e Stati rilevanti per l’operatività assicurativa, con applicazione generale dal 23 dicembre 2023 per le modifiche più recenti e dal 1° ottobre 2018 per alcune definizioni introdotte nel settore distributivo.
Codice delle assicurazioni private - definizioni e classificazione dei rami
Codice delle assicurazioni private: definizioni e classificazione dei rami
La disposizione raccoglie le definizioni fondamentali utilizzate nel Codice delle assicurazioni private e individua la classificazione dei rami vita e danni. Serve come base interpretativa per l’intera disciplina assicurativa, per l’attività di vigilanza, per la distribuzione assicurativa e per la qualificazione dei rischi e dei soggetti operanti nel settore.
Definizioni generali e soggetti dell’attività assicurativa
La norma definisce l’assicurazione contro i danni e quella sulla vita richiamando le rispettive categorie del Codice, nonché l’attività assicurativa e riassicurativa come assunzione e gestione dei rischi. Vengono inoltre qualificati i soggetti autorizzati e le imprese operanti in Italia, in altri Stati membri o in Stati terzi, distinguendo tra imprese di assicurazione, di riassicurazione, comunitarie, extracomunitarie, captive e veicoli societari.
Sono inoltre definiti:
- l’autorità di vigilanza, l’IVASS/ISVAP e la CONSAP;
- i fondi di garanzia e gli organismi di indennizzo;
- i concetti di partecipazione, partecipazione qualificata, controllo, società controllante/controllata/partecipante/partecipata;
- i gruppi assicurativi, i collegi delle autorità di vigilanza, gli stretti legami e le concentrazioni dei rischi.
Intermediazione e distribuzione assicurativa
La disciplina include le nozioni di distributore di prodotti assicurativi, intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio. È richiamata anche la consulenza come attività di raccomandazione personalizzata resa al cliente in relazione a uno o più contratti assicurativi.
Sono definiti altresì la vendita a distanza, il compenso, il supporto durevole e le sedi secondarie o succursali, con specifiche rilevanti per l’attività transfrontaliera e per l’intermediazione esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Stati membri, stabilimento, prestazione di servizi e localizzazione del rischio
La norma precisa le categorie territoriali utili per l’operatività assicurativa:
- Stato membro, Stato terzo e Stato aderente allo Spazio economico europeo;
- Stato membro d’origine, ospitante, di stabilimento, di prestazione di servizi, dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.
Viene anche definito il concetto di localizzazione dei crediti e dei beni, nonché la nozione di stabilimento come sede legale o sede secondaria dell’impresa.
Per i rischi assicurativi sono indicate regole puntuali di ubicazione, comprese quelle relative a immobili, veicoli immatricolati, viaggi di durata non superiore a quattro mesi e ipotesi di spedizione del veicolo tra Stati membri, con un periodo di trenta giorni nella disciplina speciale richiamata.
Rischi, strumenti tecnici e categorie finanziarie
La disposizione contiene numerose definizioni tecniche: rischio di credito, di liquidità, di mercato, di sottoscrizione e operativo; tecniche di mitigazione del rischio; effetti di diversificazione; riassicurazione finite; operazioni infragruppo; esternalizzazione; distribuzione di probabilità prevista e misura del rischio.
Sono inoltre definiti:
- le ECAI e i mercati regolamentati;
- i principi contabili internazionali;
- il codice della strada, il testo unico bancario e il testo unico dell’intermediazione finanziaria;
- la carta verde, l’ufficio centrale italiano e l’ufficio nazionale di assicurazione;
- i veicoli, i natanti, le unità da diporto e le sedie a rotelle escluse dalla definizione di veicolo.
Rami di assicurazione vita e danni
La norma classifica i rami vita in sei categorie:
- assicurazioni sulla durata della vita umana;
- nuzialità e natalità;
- prodotti vita legati a quote, fondi, indici o altri valori di riferimento;
- malattia e non autosufficienza di lunga durata;
- operazioni di capitalizzazione;
- gestione di fondi collettivi per prestazioni in caso di morte, vita o cessazione/riduzione dell’attività lavorativa.
Per i rami danni, sono elencati diciotto rami, tra cui infortuni, malattia, danni ai veicoli, merci trasportate, incendio, altri danni ai beni, responsabilità civile, credito, cauzione, perdite pecuniarie, tutela legale e assistenza.
Autorizzazioni cumulative e grandi rischi
La norma individua anche le denominazioni delle autorizzazioni cumulative per più rami danni, come:
- “Infortuni e malattia”;
- “Assicurazioni auto”;
- “Assicurazioni marittime e trasporti”;
- “Assicurazioni aeronautiche”;
- “Incendio ed altri danni ai beni”;
- “Responsabilità civile”;
- “Credito e cauzioni”.
Sono inoltre definiti i “grandi rischi”, con riferimento a specifici rami e a soglie dimensionali dell’assicurato, misurate su attivo, volume d’affari e numero medio di dipendenti.
Decorrenza e applicabilità temporale
Le modifiche più recenti alle disposizioni richiamate risultano applicabili dal 23 dicembre 2023. Alcune definizioni e regole in materia di distribuzione assicurativa trovano applicazione dal 1° ottobre 2018.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 561 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 6 set 2005Codice del consumo
- Decreto legislativo · 8 set 2005DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 2005, n. 201
- Decreto legislativo · 19 set 2005DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2005, n. 215
- Decreto legislativo · 19 ago 2005DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 196
- Decreto legislativo · 19 ago 2005DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195
- Decreto legislativo · 19 ago 2005DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 194
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →