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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento per euro 3.118,10 oltre diritti di notifica, deducendo una serie di vizi della notifica e dell’atto: inesistenza o nullità della notificazione per mancata indicazione della qualifica e dell’identità dell’agente notificatore, mancata sottoscrizione della relata, omessa raccomandata informativa, incompetenza del soggetto notificatore, nonché insufficienza della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a provare la ritualità della notifica. Contestava inoltre il difetto di motivazione della cartella, la mancata indicazione del giudice competente per l’impugnazione, la mancanza di sottoscrizione e l’asserita mancata iscrizione all’albo del concessionario. La CTR respingeva l’appello ritenendo che eventuali vizi di notifica fossero comunque sanati per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva dimostrato di aver avuto piena e tempestiva conoscenza dell’atto impugnato mediante la proposizione del ricorso. In cassazione il contribuente articolava nove motivi, incentrati soprattutto su omessa pronuncia e violazione di legge in tema di notifica della cartella, prova della notifica, produzione documentale, motivazione dell’atto e legittimazione del soggetto notificatore e del difensore dell’agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente rilevato la nullità della costituzione in cassazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché effettuata con difensore del libero foro privo della necessaria procura speciale e senza la dimostrazione dei presupposti che legittimano tale patrocinio alternativo. Nel merito, ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: i primi censure erano formulate in modo promiscuo tra violazione di legge e omesso esame; la doglianza sulla notifica era in parte nuova e comunque infondata perché i vizi denunciati, quand’anche sussistenti, integravano nullità sanabile ex art. 156 c.p.c. e non inesistenza della notificazione; la tempestiva proposizione del ricorso dimostrava la piena conoscenza dell’atto, rendendo irrilevante il vizio notificatorio; le contestazioni sulla produzione documentale non erano decisive, poiché il giudice poteva accertare la conformità della copia all’originale anche aliunde e, in ogni caso, la ratio decidendi della CTR era fondata sulla conoscenza dell’atto da parte del contribuente; il motivo sul difetto di motivazione della cartella è stato ritenuto non autosufficiente e comunque non decisivo; il motivo sulla costituzione in giudizio di Riscossione Sicilia è stato ritenuto infondato perché la società si era costituita prima della propria estinzione e non veniva in rilievo il regime rappresentativo del nuovo ente subentrante. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della resistente originaria e invalidità della costituzione del successore.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, in particolare quando il destinatario ha comunque avuto piena e tempestiva conoscenza dell’atto e lo ha impugnato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito ha deciso la questione in base a una ratio diversa o comunque compatibile con il thema decidendum; inoltre non vi è obbligo di pronunciarsi su una domanda o eccezione inammissibile o nuova.

  • art. 148 c.p.c.

    Le irregolarità della relata di notificazione non comportano automaticamente inesistenza della notificazione, ma al più nullità, ove resti riconoscibile l’attività notificatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Le contestazioni sulla ritualità della notifica e sulla documentazione prodotta si misurano con l’onere della prova, ma restano non decisive se la decisione si fonda sulla prova della conoscenza effettiva dell’atto da parte del contribuente.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602/73

    Richiamato per la disciplina della notificazione della cartella e della prova della notifica; la sua violazione è stata esclusa o ritenuta non decisiva alla luce della sanatoria per raggiungimento dello scopo e della conoscenza dell’atto.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600/73

    Norma richiamata per le modalità di notificazione degli atti tributari; le dedotte irregolarità non hanno inciso sull’efficacia dell’atto poiché il contribuente ne aveva avuto conoscenza.

  • art. 32 del d.lgs. n. 546/92

    Le memorie illustrative non possono introdurre nuovi motivi di impugnazione nel processo tributario; la novità delle censure può determinarne l’inammissibilità.

  • art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546/92

    Il ricorso tributario delimita la causa petendi e impedisce l’introduzione di nuove ragioni di illegittimità mediante memorie successive.

  • art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546/92

    In appello non possono essere introdotte nuove causae petendi nel processo tributario.

  • art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92

    È richiamato per la disciplina delle produzioni in appello nel processo tributario.

  • art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/92

    Richiamato in relazione alla richiesta di produzione della documentazione in originale e alle contestazioni sulla prova documentale.

  • art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73

    Richiamato per la prova della notificazione della cartella e la produzione della matrice o della copia con relata; la Corte ritiene non decisivo il vizio dedotto alla luce della conoscenza dell’atto.

  • art. 18 del d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato con riferimento ai requisiti di autenticità/veridicità della documentazione prodotta in copia.

  • art. 1334 c.c.

    Gli atti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario; la notificazione è quindi condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell’atto impositivo.

  • art. 111 c.p.c.

    Il subentro del nuovo ente nella riscossione è qualificato come successione nei rapporti giuridici controversi, non come successione nel processo.

  • art. 110 c.p.c.

    Esclusa la sua applicazione al subentro dell’ente di riscossione, non trattandosi di successione nel processo.

  • art. 43 del r.d. n. 1611/1933

    La difesa dell’ente può essere affidata ad avvocati del libero foro solo nei casi e con le formalità previste, altrimenti opera la regola del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

  • art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193/2016

    Rileva per gli atti organizzativi e i criteri che legittimano il ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell’ente di riscossione.

  • art. 4 e art. 17 del d.lgs. n. 50/2016

    Richiamati come parametri per il ricorso ai professionisti esterni da parte dell’ente.

  • art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/92

    La censura relativa alla costituzione della società di riscossione è infondata nel caso concreto perché la costituzione era anteriore alla sua estinzione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione della cartella di pagamento, anche se viziata, non è di regola inesistente ma solo nulla quando manchino elementi essenziali dell’atto notificatorio; la nullità è sanabile ex art. 156 c.p.c. se l’atto ha raggiunto lo scopo mediante la conoscenza effettiva da parte del destinatario.
  • La tempestiva proposizione del ricorso contro l’atto tributario costituisce indice decisivo della sua piena conoscenza e può rendere irrilevante il vizio della notificazione ai fini dell’efficacia dell’atto.
  • Nel giudizio tributario i motivi di impugnazione del ricorso introduttivo delimitano la causa petendi e non possono essere ampliati con memorie successive o in appello mediante nuove ragioni di illegittimità.
  • Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale non impedisce al giudice di accertarne la rispondenza con altri mezzi di prova, anche presuntivi; la valutazione della prova documentale non è vincolata al solo disconoscimento della parte.
  • In cassazione la censura che cumula senza distinzione violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia è inammissibile per promiscuità dei motivi.
  • La notificazione di un atto impositivo è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell’atto stesso: il vizio notificatorio non travolge l’atto se risulta comunque raggiunta la sua conoscenza entro i termini utili.
  • L’introduzione di questioni nuove mediante memoria illustrativa nel processo tributario è preclusa e il giudice può rilevarne l’inammissibilità anche d’ufficio.
  • L’ente di riscossione subentrato non si costituisce automaticamente nel giudizio come parte processuale necessaria; il suo patrocinio davanti alla Cassazione richiede il rispetto delle regole speciali sulla rappresentanza e, in difetto, la costituzione del difensore esterno è nulla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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