Cassazione Civile, Ordinanza n. 02628/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione al precetto notificato da un istituto bancario in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) deducendo il difetto di titolarità del diritto sostanziale in capo alla società cessionaria del credito, assumendo che l'avviso di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale non fosse sufficiente a provare l'inclusione del singolo credito ceduto; 2) lamentando la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c. per mancato rinvio a nuova udienza dopo la discussione orale; 3) denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il diniego di ammissione delle prove costituende, della consulenza tecnica d'ufficio e dell'istanza ex art. 210 c.p.c.; 4) censurando la legittimazione ad agire della banca/opposta e la validità della procura a sottoscrivere il precetto, sostenendo che non fosse stata provata la successione nel credito e la spendita del nome; 5) invocando l'art. 1815 c.c. per la dedotta usurarietà dei tassi, sostenendo che la corte d'appello non avesse esaminato il motivo sul punto e che tale eccezione fosse proponibile anche nel giudizio di opposizione al precetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha affermato, in sintesi, che il primo e il quarto motivo difettavano di autosufficienza e non si confrontavano con gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito; il secondo motivo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata e, comunque, non dimostrava una lesione del diritto di difesa; il terzo motivo era inammissibile perché le questioni e le prove dedotte riguardavano eccezioni non proponibili nel giudizio di opposizione al precetto, oltre a non configurare una reale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il quinto motivo era inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la corte territoriale ritenuto che l'eccezione di usura dovesse essere proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e non in sede di opposizione al precetto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa della cessione di crediti in blocco; la Corte considera inammissibile la censura perché non autosufficiente e non confrontata con gli accertamenti di merito sulla cessione e sulla successione nel credito.
richiamato in relazione alla successione nel processo e alla legittimazione della cessionaria; la Corte evidenzia che la prova della successione è necessaria solo se specificamente contestata.
richiamato in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso; la censura è respinta per difetto di autosufficienza e mancata contestazione nel merito.
richiamato per l'onere della prova sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria; la Corte lo collega al dovere di allegazione e autosufficienza del ricorso.
utilizzato per affermare l'inammissibilità dei motivi che non riportano o non indicano in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti e non consentono il controllo della censura.
la Corte richiama l'orientamento secondo cui, se vi è stata un'udienza precedente, l'esigenza di evitare decisioni a sorpresa è già salvaguardata; in ogni caso il motivo era inammissibile perché non confrontato con la motivazione di merito.
la violazione è configurabile solo se il giudice dichiari di non osservare la regola di giudizio o decida su prove non introdotte dalle parti; non basta dolersi della valutazione di prove ritenute irrilevanti o superflue.
la violazione è deducibile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione delle prove, non quando esercita il suo prudente apprezzamento.
l'istanza di esibizione è stata ritenuta generica e quindi correttamente disattesa dal giudice di merito.
richiamato per il difetto di legittimazione attiva dedotto nel quarto motivo; la Corte ritiene la censura inammissibile per carenza di autosufficienza.
richiamato in relazione alla procura a sottoscrivere il precetto; la Corte conferma la decisione di merito che aveva ritenuto provata la procura di gestione e recupero crediti.
richiamato per la dedotta usura; la Corte reputa la censura inammissibile perché l'eccezione era stata correttamente considerata proponibile nel giudizio di cognizione sull'ingiunzione e non nel successivo giudizio di opposizione al precetto.
richiamato per la definizione accelerata del procedimento e per la disciplina conseguente alla richiesta di decisione dopo la proposta di inammissibilità.
la Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità, applica la condanna equitativa a favore della controparte e la condanna alla Cassa delle ammende, qualificando la previsione come sanzione per abuso del processo.
richiamato quale base della condanna alle spese seguente alla soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la titolarità del credito o la legittimazione della cessionaria deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi e quali documenti o atti consentano il controllo della doglianza.
- La prova della successione nel diritto controverso da parte della cessionaria non deve essere fornita in modo astratto o generalizzato se la controparte non abbia specificamente contestato la successione stessa; la contestazione deve essere puntuale per imporre un ulteriore onere dimostrativo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi rigorosi: non basta dissentire dalla valutazione del materiale istruttorio o dal diniego di prove ritenute irrilevanti, superflue o esplorative dal giudice di merito.
- Nel giudizio di opposizione al precetto fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non possono essere fatte valere eccezioni che dovevano essere dedotte nel giudizio di cognizione sull'ingiunzione, come quelle relative all'usurarietà del rapporto, se già maturate prima della formazione del titolo.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda su una precisa preclusione processuale che il ricorrente non contesta efficacemente.
- Il giudice di merito dispone di un potere discrezionale nel valutare l'utilità e la necessità della consulenza tecnica d'ufficio e delle istanze di esibizione, sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante o manifestamente illogica.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità resa ex art. 380-bis c.p.c., trova applicazione la disciplina sanzionatoria dell'art. 96 c.p.c., comma 3 e 4, quale espressione di abuso del processo.
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