Cassazione Civile, Ordinanza n. 02613/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di appalto per la realizzazione di un complesso termale e dal successivo subappalto per impianti meccanici ed elettrici. La società subappaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative ai lavori eseguiti; la società appaltatrice proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, che la subappaltatrice avesse accettato il trasferimento in capo a sé degli obblighi derivanti dall'appalto principale, che vi fossero accordi diretti con la committente principale, che alcuni crediti fossero contestati per vizi e difformità, che fosse pendente un arbitrato tra appaltatrice e committente principale vincolante anche per il subappalto, e che il credito fosse stato ceduto a una banca. Dopo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, la società subappaltatrice ricorreva in cassazione; il ricorso veniva rigettato. Successivamente proponeva ricorso per revocazione della sentenza di cassazione, deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte avesse erroneamente ritenuto: a) l'esistenza di una rinuncia al giudizio da parte della committente principale davanti al Tribunale di Grosseto, mentre vi sarebbe stata invece rinuncia all'azione riconvenzionale sui vizi delle opere; b) che il giudice toscano avesse qualificato la rinuncia come rinuncia alla domanda anziché all'azione. La ricorrente sosteneva che tali circostanze fossero smentite dagli atti e che la decisione impugnata si fondasse su una falsa percezione dei documenti. La Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a rimettere in discussione una questione già decisa in sede di legittimità e che il vizio denunciato fosse, al più, un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, senza necessità di argomentazioni interpretative, e che non è configurabile quando la questione sia stata già decisa nel giudizio di cassazione, anche se con motivazione non confutante tutte le argomentazioni svolte. Nel caso concreto, la ricorrente stava tentando di ottenere una duplicazione del giudizio di legittimità sotto la veste della revocazione, poiché la questione era già stata affrontata e rigettata nella precedente sentenza di cassazione. La Corte ha quindi confermato la definitività della propria precedente pronuncia e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre a dare atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, tra cui l'errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, e non in un errore di giudizio o in una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Nel ragionamento richiamato dalle decisioni di merito si è fatto riferimento alla decadenza dalle contestazioni nel rapporto di subappalto/garanzia per vizi.
L'eventuale inesatto apprezzamento delle risultanze processuali è denunciabile, nei limiti previsti, con ricorso per cassazione e non con revocazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto nel ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione e decisione.
- Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la critica che richieda una diversa lettura, interpretazione o valutazione degli atti e dei documenti di causa.
- La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per riproporre, in forma diversa, questioni già esaminate e decise nel precedente giudizio di legittimità.
- Se la Corte ha comunque pronunciato sul motivo di ricorso, il vizio revocatorio resta escluso anche quando la motivazione non affronti analiticamente tutte le argomentazioni svolte dalla parte.
- La deduzione di un preteso errore percettivo deve emergere in modo immediato e senza passaggi inferenziali; in difetto, il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria nei limiti consentiti, non la revocazione.
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