Cassazione Civile, Ordinanza n. 02612/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, con atto notarile del 29 maggio 1996, di un compendio immobiliare sito in Caivano. I venditori hanno sostenuto che la compravendita fosse soltanto l'atto finale di una vicenda negoziale illecita connessa a precedenti prestiti usurari ricevuti da alcuni di loro da parte di alcuni convenuti. Secondo la loro prospettazione, il contratto di vendita doveva essere dichiarato inefficace o nullo perché concluso tramite interposizione fittizia di persona e perché collegato a un mutuo usurario; in subordine chiedevano annullamento per violenza morale o rescissione per lesione ultra dimidium, oltre al risarcimento del danno e alla restituzione del reale valore dell'immobile. Il Tribunale aveva accolto in larga parte la tesi della nullità per illiceità della causa e della interposizione fittizia; la Corte d'appello, invece, con sentenza non definitiva aveva escluso la nullità e l'annullamento per violenza morale, rinviando per l'istruttoria sulla rescissione, e con sentenza definitiva aveva poi rigettato anche la domanda di rescissione. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la negata configurabilità del collegamento negoziale tra usura e vendita e la conseguente esclusione della nullità; 2) il rigetto della domanda di annullamento per violenza morale, deducendo insufficienza e contraddittorietà della motivazione; 3) il rigetto della rescissione per lesione ultra dimidium, contestando l'attendibilità e la valutazione della CTU e l'omesso esame delle critiche dei consulenti di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva correttamente escluso, con motivazione congrua e non censurabile in sede di legittimità, sia il collegamento negoziale tecnico tra il mutuo usurario e la compravendita, sia la prova della violenza morale necessaria per l'annullamento del contratto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che il giudice di merito, aderendo alla CTU e avendo dato conto dei rilievi dei consulenti di parte, non era tenuto a confutare singolarmente tutte le critiche difensive, le quali tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso nullità, annullabilità e rescissione della compravendita; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'erronea qualificazione del rapporto negoziale; la Corte lo menziona nel contesto della censura sulla nullità del contratto, senza accogliere la tesi.
invocato per sostenere la nullità per illiceità della causa; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, la nullità non era configurabile perché mancava il collegamento negoziale tecnico tra i contratti.
richiamato connessamente alla dedotta nullità; nessuna applicazione favorevole ai ricorrenti.
richiamato per la dedotta violenza morale; la Corte afferma che la prova della minaccia e del nesso causale con il consenso non era stata raggiunta.
evocato dai ricorrenti quanto alla minaccia di far valere un diritto in modo estorsivo; la Corte non vi ravvisa i presupposti in concreto.
richiamato per la riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali.
richiamato dal Tribunale quale base dell'illiceità del mutuo usurario; la Cassazione non lo applica direttamente al caso, poiché conferma l'esclusione della nullità della compravendita collegata.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il collegamento negoziale in senso tecnico richiede sia un nesso oggettivo di funzionalità tra più atti, sia un comune intento soggettivo di coordinamento per il perseguimento di un fine ulteriore rispetto agli effetti tipici dei singoli negozi; la sua esistenza e consistenza sono accertamenti di merito, sindacabili in cassazione solo per motivazione inesistente o logicamente/giuridicamente viziata.
- La deduzione della nullità di una compravendita per illiceità della causa, in ragione del preteso collegamento con un rapporto usurario, non può essere accolta se il giudice di merito esclude in fatto e con motivazione congrua la sussistenza del collegamento negoziale tra i due atti.
- La violenza morale idonea ad annullare il contratto può anche manifestarsi in forme indirette o non esplicite, ma resta necessario che la minaccia sia specificamente diretta a estorcere il consenso per l'atto impugnato e che sia provato il rapporto causale tra minaccia e stipulazione.
- L'accertamento della minaccia di un male ingiusto e del nesso causale con la conclusione del contratto è riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di censura motivazionale generica.
- Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia considerato e replicato ai rilievi dei consulenti di parte, l'obbligo di motivazione si considera assolto con il richiamo alle fonti del convincimento; le critiche difensive che mirano solo a un diverso apprezzamento tecnico non integrano vizio denunciabile in cassazione.
- Ai fini della rescissione per lesione ultra dimidium, il valore del bene deve essere confrontato con il prezzo pattuito sulla base di una valutazione tecnica attendibile; se il valore accertato non supera la soglia richiesta, la domanda va rigettata.
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