Cassazione Civile, Ordinanza n. 02622/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente emittente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di 16 buoni postali fruttiferi delle serie P e O/P emessi tra il 1984 e il 1985. I giudici di merito hanno ritenuto che, per effetto dell'art. 173 del d.P.R. n. 156/1973 come modificato, i tassi di interesse applicabili non fossero quelli riportati sul titolo per tutta la durata, ma quelli risultanti dai successivi decreti ministeriali, con conseguente liquidazione di un importo inferiore a quello richiesto in via principale. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e dei principi del diritto unionale, sostenendo che la modifica in peius dei tassi avrebbe dovuto essere portata a conoscenza del sottoscrittore in modo adeguato e tempestivo, anche alla luce degli obblighi informativi propri della disciplina MiFID e dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento; ha chiesto, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., chiedendo il risarcimento del danno per asserito inadempimento dei doveri informativi, per non essere stata resa edotta, né al momento della sottoscrizione né dopo il D.M. 13 giugno 1986, della possibilità di variazione unilaterale e peggiorativa dei tassi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nei buoni postali fruttiferi emessi sotto il vigore dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, la variazione del tasso di interesse disposta con decreto ministeriale è legittima e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce conoscenza legale sufficiente; la tabella esposta negli uffici postali ha funzione meramente ricognitiva e non integra un autonomo obbligo informativo condizionante l'efficacia della variazione. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo che la disciplina interna sia compatibile con il diritto unionale e che, proprio perché la possibilità di modifica era espressamente prevista dalla norma, non potesse formarsi un legittimo affidamento sulla immutabilità del rendimento. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso qualsiasi spazio per ravvisare un inadempimento risarcibile di Poste Italiane, essendo la variazione dei tassi legittima e non lesiva dell'affidamento del sottoscrittore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente la variazione, anche peggiorativa, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi mediante decreto ministeriale; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale vale come conoscenza legale della modifica.
La sostituzione automatica del contenuto del titolo con le previsioni dei decreti ministeriali opera in forza della disciplina imperativa richiamata dalla norma speciale.
art. 267 TFUE
Non è necessario il rinvio pregiudiziale quando la compatibilità della disciplina interna con il diritto UE risulti già esclusa in ragione dell'orientamento consolidato e della non pertinenza delle direttive invocate.
Non fonda, nel caso concreto, un obbligo risarcitorio ulteriore, poiché la variazione dei tassi era prevista dalla disciplina applicabile e non integra violazione di buona fede.
Il dovere di buona fede non impone un'informativa ulteriore tale da rendere inefficace la modifica dei tassi già consentita dalla legge speciale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché contrastava con un orientamento della Corte di cassazione consolidato.
La Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità e ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte può condannare la parte soccombente sia a una somma equitativa in favore della controparte sia a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo, nel contesto della regolazione del contributo unificato.
D.M. 13 giugno 1986
È il decreto che ha inciso sul regime dei tassi dei buoni, ma la sua disapplicazione è stata negata; non era necessario un obbligo di motivazione secondo la Corte.
D.M. 19 dicembre 2000
È richiamato come conferma della perdurante applicabilità della disciplina previgente ai rapporti in corso.
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 284/1999
Viene interpretato come norma di raccordo che consente la persistente applicazione della disciplina anteriore ai rapporti in essere.
L'obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo non era ancora vigente al momento del D.M. 1986 e comunque non riguardava provvedimenti generali.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale consente espressamente la modifica di condizioni economiche mediante atti amministrativi pubblicati ufficialmente, la pubblicazione costituisce conoscenza legale e rende prevedibile la variazione anche in senso peggiorativo.
- La previsione legale di uno ius variandi esclude la formazione di un affidamento tutelabile sulla immutabilità delle condizioni originarie del rapporto.
- La funzione di eventuali tabelle o avvisi esposti al pubblico può essere solo ricognitiva o di supporto al controllo del credito, non tale da condizionare la vincolatività della variazione prevista dalla legge.
- Non sussiste responsabilità risarcitoria per omessa informazione quando la variazione sfavorevole è già resa possibile e conoscibile dalla disciplina primaria applicabile.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario se la questione di compatibilità con il diritto dell'Unione è priva di effettiva rilevanza o è già risolta da un orientamento consolidato della giurisprudenza nazionale in linea con i principi unionisti invocati.
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