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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02627/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di accesso presso una società svolgente attività di compravendita immobiliare. L'Ufficio contestava, per l'anno 2004, l'omessa contabilizzazione di ricavi ai fini IRES, IVA e IRAP in relazione alla cessione, documentata da fattura, di un contratto di locazione finanziaria immobiliare avente a oggetto unità immobiliari di un opificio. L'Amministrazione riteneva che il prezzo dichiarato per la cessione del contratto fosse incongruo rispetto al valore normale degli immobili sottostanti, determinato anche mediante quotazioni OMI e altri elementi indiziari. In sede di adesione l'Ufficio riduceva parzialmente il recupero. Dopo un primo contenzioso culminato in una precedente cassazione con rinvio, il giudizio tornava davanti al giudice di merito e la società proponeva nuovo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse trattato i valori OMI come una presunzione assoluta e avesse ignorato elementi di fatto contrari; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere attribuito valore probatorio decisivo alla perizia della società di leasing e svalutato quella della contribuente senza adeguata motivazione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere valutato varie circostanze che avrebbero reso inattendibile la perizia Agrileasing; 4) violazione degli artt. 3 e 13 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la rettifica IVA non potesse considerarsi coperta da giudicato autonomo e dovesse seguire le sorti del rilievo IRES.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudice di rinvio si era correttamente uniformato al principio già enunciato dalla precedente cassazione: le quotazioni OMI non bastano da sole a fondare la ripresa, ma possono essere utilizzate insieme ad altri elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. La CTR aveva infatti motivato la decisione valorizzando non solo gli OMI, ma anche il prezzo originario del leasing, la successiva rivendita a terzo con stima di importo analogo, e i canoni pagati dalla contribuente; inoltre aveva spiegato perché riteneva più attendibile la perizia Agrileasing rispetto a quella della società. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché denunciava in realtà una rivalutazione del materiale probatorio e non un vero omesso esame di un fatto storico decisivo. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attinente al decisum, avendo la sentenza di rinvio correttamente rapportato la maggiore imposizione IVA al maggiore valore già riconosciuto ai fini IRES, in conformità a quanto già affermato nella precedente cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la CTR non aveva violato le regole sulle presunzioni né l'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio deducibile richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice critica alla valutazione delle prove; per questo il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR non l'abbia violato poiché ha fondato la decisione su un compendio presuntivo e non su una presunzione legale assoluta.

  • art. 2727 c.c.

    definisce le presunzioni semplici; la Corte ha confermato che le quotazioni OMI possono concorrere come indizio, ma non sono da sole decisive.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il maggior reddito da cessione immobiliare non può fondarsi solo sullo scostamento dai valori OMI.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla precedente cassazione; qui la CTR ha rispettato il dictum.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    è sufficiente una motivazione che esponga concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; non occorre confutare ogni singola allegazione.

  • art. 3 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente in tema di IVA; la censura è stata ritenuta non decisiva perché la maggiore imposizione IVA seguiva il maggiore corrispettivo accertato.

  • art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla ricorrente per contestare il parametro di determinazione dell'IVA; la Corte ha ribadito che la rettifica IVA era correlata al corrispettivo sottofatturato.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per contestare un preteso giudicato sul profilo IVA; la Corte ha escluso che la CTR avesse fondato la decisione su un giudicato autonomo e intangibile.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato indirettamente per la disciplina degli accertamenti sui redditi d'impresa; la Corte ha ribadito che, dopo la modifica normativa, l'accertamento non può fondarsi solo sul valore OMI.

  • art. 24, comma 5, l. n. 88 del 2009

    ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale degli immobili, ripristinando l'uso di presunzioni semplici.

  • art. 35, comma 3, d.l. n. 223 del 2006

    norma che aveva introdotto la presunzione legale relativa poi superata dalla modifica del 2009.

  • l. n. 248 del 2006

    richiamata come fonte di conversione del d.l. n. 223 del 2006.

  • art. 1

    richiamato solo nel dispositivo in ordine alle spese prenotate a debito, senza incidenza sulla ratio decidendi.

Massime di principio

  • In tema di accertamento dei redditi d'impresa derivanti dalla cessione di immobili o di rapporti ad essi collegati, lo scostamento tra corrispettivo dichiarato e valori OMI non è sufficiente da solo a fondare la rettifica, ma può concorrere con altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • Le quotazioni OMI hanno valore di mero indizio e non di prova legale: il giudice deve sempre verificare se esse siano corroborate da ulteriori dati fattuali coerenti con il maggior valore accertato.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; quando il rinvio concerne un vizio motivazionale, può riesaminare i fatti già acquisiti e valorizzarli in modo complessivo, purché motivi adeguatamente.
  • La censura di violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non quando mira a sollecitare una diversa valutazione delle prove.
  • La scelta tra diverse prove documentali o peritali e la preferenza accordata a una di esse rispetto a un'altra sono apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge specificamente dedotta.
  • In materia IVA, quando la ripresa deriva dalla contestazione di un corrispettivo sottofatturato e la base imponibile è collegata al maggiore valore accertato ai fini delle imposte dirette, la decisione può essere coerentemente rapportata a tale valore senza necessità di un autonomo giudicato sul punto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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