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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02614/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato a un acquirente l'agevolazione fiscale per la "prima casa", ritenendo che l'immobile acquistato in un comune della provincia di Reggio Emilia fosse di lusso perché avente superficie di mq 259,12, quindi superiore al limite di mq 240 previsto dal D.M. 2 agosto 1969. Il contribuente aveva perso sia in primo grado sia in appello e aveva proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Prima della decisione, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al giudizio, notificato alla controparte, allegando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. nella l. n. 225/2016, di avere integralmente pagato quanto dovuto e di non avere più interesse alla prosecuzione della lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha ritenuto assorbente la rinuncia espressa del ricorrente, notificata alla controparte, e ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di adesione alla definizione agevolata e della relativa comunicazione dell'esattore, il giudizio va dichiarato estinto; inoltre, se risulta anche l'integrale pagamento del debito, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Poiché la rinuncia è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, la Corte ha escluso anche la condanna al raddoppio del contributo unificato. Le spese sono state poste a carico della parte anticipataria.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. nella l. n. 225/2016

    definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

    L'adesione del debitore alla definizione agevolata, con impegno alla rinuncia al giudizio e successiva comunicazione dell'esattore, rileva ai fini dell'estinzione del giudizio di cassazione e, se accompagnata dall'integrale pagamento, può giustificare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 391 c.p.c.

    Il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia della parte ricorrente; se la parte interessata è resistente o intimata, l'estinzione opera ex lege secondo il principio richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    doppio del contributo unificato

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

  • D.M. 2 agosto 1969

    È richiamato come parametro normativo per individuare le abitazioni di lusso ai fini della revoca dell'agevolazione prima casa.

Massime di principio

  • In presenza di rinuncia al ricorso notificata alla controparte, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi, quando seguita dalla comunicazione dell'esattore prevista dalla norma, determina l'estinzione del giudizio o, se del caso, la cessazione della materia del contendere se risulta anche il pagamento integrale del debito.
  • La verifica circa la cessazione della materia del contendere richiede che, al momento della decisione, il debito rateizzato risulti integralmente soddisfatto.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la rinuncia al giudizio interviene per un fatto sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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