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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20797/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’attribuzione, da parte dell’Ufficio, del classamento catastale in categoria A/1 di un appartamento di proprietà della contribuente sito in Genova. La Commissione tributaria regionale aveva già rigettato l’appello della proprietaria contro la decisione di primo grado che aveva confermato il classamento. In cassazione la contribuente ha proposto sette motivi: (1) deduceva difetto/insufficienza di motivazione dell’avviso di classamento, richiamando l’obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000; (2) e (3) contestava che la sentenza di merito avesse fatto ricorso a fatti notori senza spiegazione e senza indicare le prove poste a base del convincimento, lamentando violazione delle norme processuali e dell’onere della prova; (4) e (5) censurava la valutazione della consulenza tecnica di parte, ritenuta apoditticamente non attendibile e asseritamente non esaminata nella sua concreta rilevanza; (6) e (7) infine denunciava violazioni in tema di valutazione della prova e dei criteri normativi del classamento catastale, sostenendo che la classificazione operata dall’Ufficio fosse priva di adeguato fondamento probatorio e normativo. La Corte ha ritenuto che l’accertamento fosse scaturito da una procedura DOCFA attivata dalla stessa contribuente e che l’Ufficio non avesse disatteso i dati oggettivi forniti in quella sede, sicché la motivazione poteva essere più sintetica; ha poi rilevato che la decisione di merito aveva valorizzato planimetria, fotografie e altri atti del processo, senza far uso improprio di fatti notori, e che la consulenza di parte era stata esaminata ma ritenuta non idonea a superare gli altri elementi probatori. Tutte le censure sono state dunque reputate infondate o generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva mantenuto il classamento catastale dell’immobile in categoria A/1. La Corte ha affermato che, in presenza di una procedura DOCFA presentata dalla contribuente e di un accertamento fondato sugli stessi elementi di fatto da lei dichiarati, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è attenuato e soddisfatto mediante l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, salvo che l’Ufficio disattenda quegli elementi, circostanza qui non ricorrente. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva effettivamente basato il giudizio su planimetria, fotografie dell’immobile e ulteriori risultanze probatorie, e che la valutazione del peso della consulenza di parte e delle altre prove rientra nel merito, insindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente come parametro dell’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo; la Corte ritiene comunque sufficiente, nel caso concreto, una motivazione sintetica perché l’accertamento si fonda su dati già forniti dalla contribuente in DOCFA

  • art. 7, L. 212/2000

    richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte lo considera soddisfatto in ragione della procedura DOCFA e della mancata disattesa dei dati dichiarati

  • art. 2, d.l. n. 16/1993

    richiamato quale base della procedura DOCFA per l’attribuzione della rendita/classamento

  • d.m. n. 701/1994

    richiamato quale disciplina della procedura DOCFA

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come norma di legittimità per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    usato per censure di nullità della sentenza e di motivazione apparente/omessa

  • art. 7, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova nel processo tributario

  • art. 115, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove e fatti notori

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il riparto dell’onere della prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni

  • art. 36, d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la struttura della sentenza e la motivazione

  • art. 8, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato come norma sul classamento catastale

  • art. 61, d.P.R. n. 1142/1949

    richiamato come norma sul classamento e la determinazione catastale

  • art. 8, d.P.R. n. 138/1998

    richiamato come norma sui criteri di classamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento di attribuzione della rendita catastale tramite DOCFA, quando l’Ufficio non disattende i dati oggettivi indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del classamento, la motivazione dell’avviso può essere sintetica e contenere l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • Se la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una valutazione tecnica sui beni classati e non da una contestazione degli elementi di fatto dichiarati, l’obbligo motivazionale è attenuato; se invece l’Ufficio disattende quegli elementi, la motivazione deve essere più analitica per consentire il diritto di difesa.
  • La valutazione delle prove, del loro attendibilità e del loro peso comparativo è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non apparente.
  • Nel processo tributario il giudice può fondare il convincimento su planimetrie, fotografie e altri atti acquisiti al giudizio; la censura di uso di fatti notori non è fondata quando la decisione richiami invece specifiche risultanze probatorie del fascicolo.
  • La consulenza tecnica di parte non vincola il giudice, che può ritenerla recessiva rispetto ad altri elementi probatori, purché la valutazione sia esplicitata in modo logicamente comprensibile.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio senza individuare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante sono generiche e non possono condurre alla cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieClassamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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