Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14636/2025 del 31/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'omessa presentazione del reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 non potesse più costituire causa di inammissibilità del ricorso nel caso concreto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a Irpef, Ilor, Iva e accessori per gli anni d'imposta 1992-1995. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che la contribuente non avesse previamente proposto il reclamo previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per le controversie di valore inferiore a euro 20.000 aventi a oggetto atti dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione la ricorrente ha dedotto otto motivi: nullità per violazione del giudice naturale; violazione dell'art. 17-bis per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2014; vizi della notificazione della cartella; difetto di motivazione e di titolo della pretesa; nullità delle notifiche degli atti presupposti, prescrizione e decadenza; violazione del giudicato esterno; responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla disciplina del reclamo, e lo ha ritenuto fondato.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992

    comma 1; comma 2; comma 4; comma 5; comma 11

    Nel testo originario, per le controversie di valore non superiore a euro 20.000 su atti dell'Agenzia delle Entrate, il reclamo era previsto come condizione di ammissibilità del ricorso; tuttavia la dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 ne ha eliminato gli effetti per i rapporti non esauriti. La successiva modifica legislativa che ha trasformato la sanzione in improcedibilità si applica solo agli atti notificati dal 2 marzo 2014.

  • art. 39, comma 11, d.l. n. 98 del 2011

    Ha previsto l'applicazione della disciplina del reclamo agli atti suscettibili di reclamo notificati dal 1° aprile 2012.

  • art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. n. 147 del 2013

    Ha modificato l'art. 17-bis sostituendo l'inammissibilità con l'improcedibilità e prevedendo il rinvio per consentire l'espletamento del reclamo; la modifica opera solo per gli atti notificati dal 2 marzo 2014.

  • art. 136 Cost.

    La norma costituzionale comporta che la legge dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 30 L. n. 87 del 1953

    Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 25, comma 1, Cost.

    Invocato nel primo motivo come parametro del giudice naturale precostituito per legge, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità per violazione del giudice naturale; motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.

    Richiamato a fondamento del primo motivo di ricorso; motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato a fondamento di più motivi di ricorso relativi a notificazione, motivazione, prescrizione e decadenza; non esaminati per assorbimento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il motivo sul preteso giudicato esterno; motivo assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso; assorbiti.

  • art. 148 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella; assorbito.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella; assorbito.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella di pagamento; assorbito.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella e degli atti presupposti; assorbito.

  • artt. 6, 7 e 10 L. n. 212 del 2000

    Richiamati nel motivo sul difetto di motivazione della cartella e sulla mancanza di chiarezza della pretesa; assorbiti.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nei motivi su prescrizione e decadenza dal potere di iscrivere a ruolo; assorbito.

  • art. 8, comma 3, L. n. 212 del 2000

    Richiamato in relazione alla prescrizione delle pretese creditorie; assorbito.

  • artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamati nel motivo sulla decadenza dal potere di iscrivere a ruolo e notificare la cartella; assorbito.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla responsabilità aggravata, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata; motivo assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il regime del reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 va applicato secondo il tempus regit actum, distinguendo tra il testo originario e le modifiche sopravvenute: queste ultime operano solo per gli atti notificati dopo la data di efficacia prevista dalla legge.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale elimina la norma dall'ordinamento con effetto retroattivo per i rapporti non esauriti; pertanto non può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso fondandosi su una disposizione già espunta per i giudizi ancora pendenti.
  • Se, per effetto di una modifica normativa sopravvenuta, il reclamo non è più condizione di ammissibilità ma causa di improcedibilità, il giudice non può pronunciare l'inammissibilità del ricorso ma deve, ove ne ricorrano i presupposti, rinviare la trattazione per consentire l'espletamento della procedura.
  • Nel valutare una declaratoria di inammissibilità per mancato reclamo occorre verificare sia la disciplina applicabile ratione temporis sia gli effetti della eventuale pronuncia della Corte costituzionale sui rapporti non esauriti.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto su una questione preliminare o assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non sono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.