Cassazione Civile, Ordinanza n. 14636/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'omessa presentazione del reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 non potesse più costituire causa di inammissibilità del ricorso nel caso concreto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a Irpef, Ilor, Iva e accessori per gli anni d'imposta 1992-1995. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che la contribuente non avesse previamente proposto il reclamo previsto dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 per le controversie di valore inferiore a euro 20.000 aventi a oggetto atti dell'Agenzia delle Entrate. In cassazione la ricorrente ha dedotto otto motivi: nullità per violazione del giudice naturale; violazione dell'art. 17-bis per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2014; vizi della notificazione della cartella; difetto di motivazione e di titolo della pretesa; nullità delle notifiche degli atti presupposti, prescrizione e decadenza; violazione del giudicato esterno; responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, relativo alla disciplina del reclamo, e lo ha ritenuto fondato.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992
comma 1; comma 2; comma 4; comma 5; comma 11
Nel testo originario, per le controversie di valore non superiore a euro 20.000 su atti dell'Agenzia delle Entrate, il reclamo era previsto come condizione di ammissibilità del ricorso; tuttavia la dichiarazione di incostituzionalità del comma 2 ne ha eliminato gli effetti per i rapporti non esauriti. La successiva modifica legislativa che ha trasformato la sanzione in improcedibilità si applica solo agli atti notificati dal 2 marzo 2014.
art. 39, comma 11, d.l. n. 98 del 2011
Ha previsto l'applicazione della disciplina del reclamo agli atti suscettibili di reclamo notificati dal 1° aprile 2012.
art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. n. 147 del 2013
Ha modificato l'art. 17-bis sostituendo l'inammissibilità con l'improcedibilità e prevedendo il rinvio per consentire l'espletamento del reclamo; la modifica opera solo per gli atti notificati dal 2 marzo 2014.
art. 136 Cost.
La norma costituzionale comporta che la legge dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.
Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale.
art. 25, comma 1, Cost.
Invocato nel primo motivo come parametro del giudice naturale precostituito per legge, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 2 Cost.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità per violazione del giudice naturale; motivo assorbito.
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
Richiamato a fondamento del primo motivo di ricorso; motivo assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato a fondamento di più motivi di ricorso relativi a notificazione, motivazione, prescrizione e decadenza; non esaminati per assorbimento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il motivo sul preteso giudicato esterno; motivo assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso; assorbiti.
Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella; assorbito.
Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella; assorbito.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella di pagamento; assorbito.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel motivo sulla notificazione della cartella e degli atti presupposti; assorbito.
artt. 6, 7 e 10 L. n. 212 del 2000
Richiamati nel motivo sul difetto di motivazione della cartella e sulla mancanza di chiarezza della pretesa; assorbiti.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nei motivi su prescrizione e decadenza dal potere di iscrivere a ruolo; assorbito.
art. 8, comma 3, L. n. 212 del 2000
Richiamato in relazione alla prescrizione delle pretese creditorie; assorbito.
artt. 17 e 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamati nel motivo sulla decadenza dal potere di iscrivere a ruolo e notificare la cartella; assorbito.
art. 97 Cost.
Richiamato nel motivo sulla responsabilità aggravata, ma la censura è rimasta assorbita.
Richiamato per la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il regime del reclamo ex art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992 va applicato secondo il tempus regit actum, distinguendo tra il testo originario e le modifiche sopravvenute: queste ultime operano solo per gli atti notificati dopo la data di efficacia prevista dalla legge.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale elimina la norma dall'ordinamento con effetto retroattivo per i rapporti non esauriti; pertanto non può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso fondandosi su una disposizione già espunta per i giudizi ancora pendenti.
- Se, per effetto di una modifica normativa sopravvenuta, il reclamo non è più condizione di ammissibilità ma causa di improcedibilità, il giudice non può pronunciare l'inammissibilità del ricorso ma deve, ove ne ricorrano i presupposti, rinviare la trattazione per consentire l'espletamento della procedura.
- Nel valutare una declaratoria di inammissibilità per mancato reclamo occorre verificare sia la disciplina applicabile ratione temporis sia gli effetti della eventuale pronuncia della Corte costituzionale sui rapporti non esauriti.
- Quando un motivo di ricorso è accolto su una questione preliminare o assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non sono esaminati nel merito.
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