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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32843/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali, in cui venivano contestati costi non documentati e, conseguentemente, utili extracontabili ritenuti distribuiti ai soci. A seguito della definitività dell'accertamento societario, veniva notificata alla socia una cartella di pagamento per le ritenute alla fonte correlate agli utili presunti, nei limiti della sua quota di partecipazione. La contribuente impugnava la cartella deducendo, in sintesi: violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario; carenza di motivazione e omessa pronuncia; illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in assenza di ulteriori elementi; errato riparto dell'onere della prova; irrilevanza della notifica dell'avviso alla società nei suoi confronti; decadenza dell'Ufficio; nullità della cartella per difetto di motivazione. In memoria, chiedeva inoltre l'applicazione dello ius superveniens più favorevole in materia di sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti gli otto motivi di ricorso relativi alla pretesa tributaria principale. Ha ritenuto inammissibile o infondato il rilievo sul contraddittorio/litisconsorzio, affermando che non sussiste litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci e che, comunque, il vizio denunciato nel giudizio della società non è spendibile nel distinto giudizio avente ad oggetto la cartella. Ha confermato la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa, ponendo a carico del socio la prova contraria dell'accantonamento o reinvestimento degli utili e, nel caso concreto, escludendo che l'affidamento delle quote a una fiduciaria valesse a dimostrare l'estraneità alla gestione. Ha inoltre ritenuto corretto l'operato dell'Ufficio quanto alla notifica della cartella e alla decadenza, e ha escluso la nullità per omessa pronuncia o difetto di motivazione, ravvisando semmai un rigetto implicito delle eccezioni. Solo in punto sanzioni ha accolto la sollecitazione fondata sul d.lgs. n. 158/2015, cassando la sentenza limitatamente a tale profilo e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana per verificare l'applicabilità della normativa sopravvenuta più favorevole e per regolare le spese.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. n. 602/1973

    Consente l'iscrizione a ruolo dei soci, nei limiti della ritenuta a essi riferibile, quando sia divenuto definitivo l'accertamento notificato alla società-sostituto; la cartella al socio è quindi legittima in tale fase, ferma la tutela difensiva sul merito della pretesa.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    La notifica dell'atto al condebitore solidale interrompe la decadenza anche nei confronti degli altri obbligati in solido.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La cartella deve essere motivata e, nei casi in cui il destinatario non abbia ricevuto l'atto presupposto, gli atti richiamati devono essere allegati o riprodotti nel contenuto essenziale; nel caso concreto, però, la conoscenza dell'avviso societario da parte della socia rendeva sufficiente la cartella notificata.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla contribuente come parametro di legittimità formale dell'atto impositivo; la Corte non ravvisa la denunciata nullità.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili grava sul socio, che deve dimostrare l'accantonamento, il reinvestimento o la propria effettiva estraneità alla gestione, nei limiti ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo in caso di mancato esame di una domanda o eccezione ritualmente proposta; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che vi fosse un rigetto implicito delle eccezioni sollevate.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante del tutto o meramente apparente; la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente sulla ristretta base partecipativa e sulla presunzione di distribuzione degli utili.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro dei vizi dedotti in cassazione; la Corte verifica la riconducibilità dei motivi alle ipotesi di violazione di legge o nullità della sentenza.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato ai fini dell'ammissibilità formale del ricorso per cassazione.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dalla ricorrente per il litisconsorzio; la Corte esclude che nel caso di società di capitali e soci sussista litisconsorzio necessario.

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul contraddittorio; la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul contraddittorio/litisconsorzio; la Corte non ne fonda l'accoglimento.

  • art. 64, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per indicare la facoltà del socio di intervenire nel procedimento di accertamento avviato nei confronti della società-sostituto.

  • art. 1306, comma 1, c.c.

    La sentenza che respinge il ricorso di un condebitore non spiega effetti automatici sugli altri condebitori solidali.

  • d.lgs. n. 158/2015

    La riforma sanzionatoria non comporta una riduzione generalizzata, ma una disciplina in parte più favorevole che va verificata nel giudizio pendente e applicata dal giudice di merito se ricorrono i presupposti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Corrisponde al rito camerale in cui è stata proposta la memoria che ha sollecitato l'applicazione dello ius superveniens in materia sanzionatoria.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.

  • art. 2729 c.c.

    La ristrettezza della compagine sociale integra il fatto noto idoneo a fondare una presunzione semplice grave, precisa e concordante di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla cartella e sul diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla cartella; non ritenuto violato.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, senza necessità di ulteriori elementi indiziari, purché la ristrettezza della compagine sia idonea a far presumere la conoscenza e la condivisione degli affari sociali.
  • La prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili grava sul socio e consiste nella dimostrazione che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società oppure che il socio sia rimasto realmente estraneo alla gestione; non è sufficiente limitarsi a contestare l'accertamento societario o a richiamare perdite contabili.
  • Nel contenzioso tributario relativo a cartella emessa al socio in conseguenza della definitività dell'accertamento societario, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, trattandosi di rapporti distinti e di un nesso di pregiudizialità, non di inscindibilità.
  • La notifica dell'atto impositivo al condebitore solidale interrompe la decadenza anche nei confronti degli altri obbligati in solido; pertanto l'eccezione di decadenza non può essere accolta quando l'avviso sia stato validamente notificato alla società.
  • L'omessa pronuncia integra vizio di nullità solo se manca del tutto la decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; quando la soluzione adottata dalla sentenza presuppone logicamente il rigetto della questione, il vizio non sussiste perché opera un rigetto implicito.
  • La revisione sanzionatoria introdotta dal d.lgs. n. 158/2015 va applicata ai giudizi ancora pendenti solo previa verifica in concreto del trattamento più favorevole da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioPrescrizioneNullità

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