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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38977/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento emesse per IRES, IRAP e IVA relative ad annualità pregresse, conseguenti ad avvisi di accertamento notificati a una società di persone poi cancellata dal registro delle imprese. La contribuente, qualificata come obbligata in solido quale socio accomandatario, ha impugnato le cartelle deducendo: vizi della notificazione; insussistenza di una propria responsabilità personale, assumendo che l’attività fosse proseguita come impresa individuale dopo la cessazione della società; necessità di previa escussione del patrimonio sociale; carenza di motivazione della cartella; illegittimità della riscossione per intero nonostante l’accoglimento parziale dei ricorsi sugli avvisi di accertamento; erronea compensazione delle spese. Il ricorso per cassazione era articolato in otto motivi, centrati soprattutto sulla validità della notifica, sulla legittimazione a procedere contro il socio, sul beneficium excussionis e sugli effetti del parziale annullamento della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sanati, per raggiungimento dello scopo, gli eventuali vizi della notificazione delle cartelle mediante la loro tempestiva impugnazione. Ha affermato che, dopo la cancellazione ed estinzione della società di persone, il socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti della società estinta anche se l’azienda sia stata poi conferita a una nuova impresa individuale, poiché non si tratta di trasformazione ma di successione tra soggetti distinti. Ha inoltre escluso che operi il beneficium excussionis quando il patrimonio sociale non esiste più per effetto dell’estinzione della società. È stata ritenuta inammissibile la censura sulla motivazione della cartella per mancata trascrizione del contenuto dell’atto, e comunque infondata perché la cartella richiamava adeguatamente l’avviso di accertamento. È stato poi confermato che la riduzione giudiziale della pretesa non impone una nuova iscrizione a ruolo, potendo l’ente adeguare la richiesta al decisum. Infine, la doglianza sulle spese è stata dichiarata inammissibile, poiché il sindacato di legittimità non investe la scelta discrezionale di compensazione quando la parte non è integralmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notificazione nulla, ma non inesistente, dell’atto tributario è sanata se il destinatario propone tempestiva impugnazione, perché lo scopo dell’atto risulta raggiunto.
  • Dopo l’estinzione di una società di persone per cancellazione dal registro delle imprese, il socio illimitatamente responsabile resta esposto ai debiti sociali, anche fiscali, maturati in capo alla società estinta.
  • Il passaggio dell’azienda dalla società estinta al socio che prosegue l’attività in forma individuale non integra una trasformazione societaria, ma una successione tra soggetti distinti.
  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente al coobbligato solidale; l’eventuale mancato rispetto del beneficium excussionis deve essere dedotto dal destinatario, ma non opera quando il patrimonio sociale non esiste più.
  • Per censurare in cassazione la motivazione di una cartella di pagamento occorre trascrivere il contenuto dell’atto asseritamente carente o incompleto, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando il giudice tributario riduce l’ammontare del credito erariale, l’amministrazione può adeguare la riscossione al decisum senza dover formare un nuovo ruolo, purché non introduca una nuova pretesa.
  • La censura sulla compensazione delle spese non è scrutinabile in cassazione nei limiti in cui investa la valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo il caso in cui la parte totalmente vittoriosa sia stata indebitamente gravata delle spese.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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