Cassazione Civile, Ordinanza n. 38977/2021 del 07/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da cartelle di pagamento emesse per IRES, IRAP e IVA relative ad annualità pregresse, conseguenti ad avvisi di accertamento notificati a una società di persone poi cancellata dal registro delle imprese. La contribuente, qualificata come obbligata in solido quale socio accomandatario, ha impugnato le cartelle deducendo: vizi della notificazione; insussistenza di una propria responsabilità personale, assumendo che l’attività fosse proseguita come impresa individuale dopo la cessazione della società; necessità di previa escussione del patrimonio sociale; carenza di motivazione della cartella; illegittimità della riscossione per intero nonostante l’accoglimento parziale dei ricorsi sugli avvisi di accertamento; erronea compensazione delle spese. Il ricorso per cassazione era articolato in otto motivi, centrati soprattutto sulla validità della notifica, sulla legittimazione a procedere contro il socio, sul beneficium excussionis e sugli effetti del parziale annullamento della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sanati, per raggiungimento dello scopo, gli eventuali vizi della notificazione delle cartelle mediante la loro tempestiva impugnazione. Ha affermato che, dopo la cancellazione ed estinzione della società di persone, il socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti della società estinta anche se l’azienda sia stata poi conferita a una nuova impresa individuale, poiché non si tratta di trasformazione ma di successione tra soggetti distinti. Ha inoltre escluso che operi il beneficium excussionis quando il patrimonio sociale non esiste più per effetto dell’estinzione della società. È stata ritenuta inammissibile la censura sulla motivazione della cartella per mancata trascrizione del contenuto dell’atto, e comunque infondata perché la cartella richiamava adeguatamente l’avviso di accertamento. È stato poi confermato che la riduzione giudiziale della pretesa non impone una nuova iscrizione a ruolo, potendo l’ente adeguare la richiesta al decisum. Infine, la doglianza sulle spese è stata dichiarata inammissibile, poiché il sindacato di legittimità non investe la scelta discrezionale di compensazione quando la parte non è integralmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato per le censure sulla notificazione delle cartelle di pagamento
artt. 1 e 43 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
richiamati in relazione alla competenza e ai poteri dell’agente della riscossione e del messo notificatore
art. 97 Cost.
invocato dalla ricorrente nelle censure sulla notificazione
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente nelle censure sulla notificazione e sulla motivazione
richiamati nei motivi sulla notificazione e sulla motivazione della cartella
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di notificazione degli atti tributari
artt. 23, 53 e 97 Cost.
invocati nel motivo sulla responsabilità del socio e sulla pretesa tributaria
utilizzato per affermare lo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci
richiamato per la responsabilità del socio accomandatario
invocato in relazione alla motivazione della sentenza di merito
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il contenuto motivazionale della decisione tributaria
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
invocato sulla motivazione degli atti amministrativi
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
invocato sulla motivazione degli atti tributari
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa contro la cartella
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per gli effetti della parziale riforma degli avvisi di accertamento sulla cartella
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sulla regolazione delle spese nel processo tributario
richiamato in tema di condanna alle spese
utilizzato dalla Corte per affermare la possibilità di compensazione in caso di accoglimento parziale
applicato alla sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La notificazione nulla, ma non inesistente, dell’atto tributario è sanata se il destinatario propone tempestiva impugnazione, perché lo scopo dell’atto risulta raggiunto.
- Dopo l’estinzione di una società di persone per cancellazione dal registro delle imprese, il socio illimitatamente responsabile resta esposto ai debiti sociali, anche fiscali, maturati in capo alla società estinta.
- Il passaggio dell’azienda dalla società estinta al socio che prosegue l’attività in forma individuale non integra una trasformazione societaria, ma una successione tra soggetti distinti.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente al coobbligato solidale; l’eventuale mancato rispetto del beneficium excussionis deve essere dedotto dal destinatario, ma non opera quando il patrimonio sociale non esiste più.
- Per censurare in cassazione la motivazione di una cartella di pagamento occorre trascrivere il contenuto dell’atto asseritamente carente o incompleto, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando il giudice tributario riduce l’ammontare del credito erariale, l’amministrazione può adeguare la riscossione al decisum senza dover formare un nuovo ruolo, purché non introduca una nuova pretesa.
- La censura sulla compensazione delle spese non è scrutinabile in cassazione nei limiti in cui investa la valutazione discrezionale del giudice di merito, salvo il caso in cui la parte totalmente vittoriosa sia stata indebitamente gravata delle spese.
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