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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38759/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006-2009, emessi nei confronti di un soggetto che l’Ufficio riteneva fiscalmente residente in Italia per avere qui il centro dei propri interessi economici, patrimoniali e familiari e per avere soggiornato nel territorio nazionale per un numero di giorni almeno pari alla soglia prevista dalla legge. La CTR Lombardia aveva rigettato l’appello del contribuente, ritenendo utilizzabile la documentazione investigativa della Guardia di finanza, sufficiente a dimostrare la residenza fiscale in Italia, e aveva escluso la decadenza dell’Ufficio per l’anno 2006 in ragione del raddoppio dei termini per i casi di reato tributario. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme processuali tributarie e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR avesse attribuito rilievo a un verbale della Guardia di finanza contenente circostanze non poste a base dell’avviso; 2) violazione delle norme sul domicilio/residenza e sulla soggettività passiva ai fini IRPEF, lamentando che la CTR avesse individuato in modo troppo generico il centro di interessi in Italia senza collocarlo in un luogo fisico determinato; 3) violazione delle norme sul termine di decadenza dell’accertamento, assumendo che l’avviso non indicasse le violazioni penali che giustificavano il raddoppio dei termini e che tale mancanza non potesse essere sanata in giudizio dalla produzione della denuncia o del materiale investigativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel processo tributario è consentita, in appello, la produzione di nuovi documenti e il verbale della Guardia di finanza poteva essere utilizzato quale elemento documentale ulteriore a conferma della pretesa già fondata, sin dall’origine, sulla permanenza del contribuente in Italia per oltre sei mesi. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR aveva fatto corretto uso degli accertamenti investigativi, dai quali risultava il centro degli interessi economici, patrimoniali e familiari in Italia, e che il ricorrente non aveva efficacemente contrastato tali risultanze né spiegato perché fossero inattendibili. Ha respinto anche il terzo motivo, precisando che il raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 presuppone l’esistenza di seri indizi di reato tali da imporre la denuncia penale, presupposto controllabile dal giudice su contestazione del contribuente, ma che non è necessario che tale presupposto sia esplicitato nella motivazione dell’avviso; la tutela difensiva è garantita dalla possibilità di contestare in giudizio la sussistenza dei presupposti del raddoppio. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato solo come norma processuale dedotta nella censura sul primo motivo; la Corte non ne fonda una specifica autonoma regola decisoria.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro processuale invocato dal ricorrente; non assume rilievo autonomo nella ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte esclude la violazione perché la produzione documentale in appello non introduce un titolo nuovo ma un elemento di conferma della pretesa.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dal ricorrente in relazione ai limiti alle eccezioni in appello; la Corte, però, valorizza l'art. 58 del medesimo decreto per ammettere la produzione di nuovi documenti.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è interpretata nel senso che, nel giudizio di appello tributario, oltre alle nuove prove, è espressamente consentita la produzione di nuovi documenti.

  • art. 43, primo comma, c.c.

    Richiamato come parametro per la nozione di domicilio/residenza; la Corte ritiene corretta la ricostruzione del centro degli interessi operata dalla CTR sulla base degli accertamenti di fatto.

  • art. 2, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Interpretato nel senso che la residenza fiscale può desumersi dal centro degli interessi economici, patrimoniali e familiari in Italia e dalla permanenza per il periodo minimo previsto.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per censurare il contenuto motivazionale dell'avviso; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte afferma che il raddoppio dei termini presuppone seri indizi di reato che rendano obbligatoria la denuncia penale; non occorre che il relativo presupposto sia esplicitato nella motivazione dell'avviso, purché sia verificabile in giudizio.

  • art. 221 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma sul dovere di denuncia; nel ragionamento della Corte resta sullo sfondo come disciplina del presupposto del raddoppio dei termini.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato quale fonte dei reati tributari che possono integrare il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello è ammissibile la produzione di nuovi documenti; la loro utilizzazione è legittima quando servano a corroborare la pretesa fiscale già originariamente fondata su un determinato nucleo fattuale, senza introdurre un titolo diverso o estraneo all'avviso.
  • Ai fini della residenza fiscale della persona fisica, il centro degli interessi economici, patrimoniali e familiari, unitamente alla durata della permanenza in Italia, può costituire criterio decisivo di collegamento con il territorio dello Stato.
  • Chi contesta un accertamento fondato su indagini della Guardia di finanza non può limitarsi a censure generiche: deve specificamente contrastare le risultanze istruttorie richiamate dal giudice di merito e spiegare perché siano inattendibili o erronee.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento per ipotesi penalmente rilevanti richiede la sussistenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia; tuttavia, il relativo presupposto non deve necessariamente essere esplicitato nella motivazione dell'avviso, purché il contribuente possa contestarlo in giudizio.
  • La tutela del diritto di difesa del contribuente è assicurata non dalla previa esplicitazione nel provvedimento di ogni elemento del raddoppio dei termini, ma dalla possibilità di impugnare l'avviso e dedurre in giudizio l'insussistenza dei presupposti del raddoppio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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