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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38762/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di verifica fiscale eseguita nei confronti di una cooperativa, l'Ufficio emise nei confronti della società ricorrente un avviso di accertamento per il 2004 recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili, IVA indebitamente detratta e ritenute non versate, sul presupposto che un contratto formalmente qualificato come appalto celasse in realtà una illecita fornitura di manodopera. La CTP accolse il ricorso della contribuente, ma la CTR riformò la decisione ritenendo l'atto adeguatamente motivato e il contratto simulato. In cassazione la società dedusse: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sullo statuto del contribuente, sull'autotutela e sulla motivazione dell'avviso, sostenendo che l'Ufficio si fosse in realtà basato su una sentenza relativa a terzi e su documenti non allegati; 2) violazione delle norme su accertamento, onere della prova e prove presuntive, contestando il valore attribuito alle dichiarazioni dei lavoratori e alla corrispondenza tra le società; 3) violazione della disciplina sul divieto di intermediazione di manodopera e sulla simulazione, negando che il contratto fosse simulato; 4) violazione della norma sull'IVA, lamentando il mancato riconoscimento della detrazione sulle fatture emesse dalla controparte.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la pretesa dipendenza dell'accertamento da una sentenza resa in un diverso giudizio non era decisiva, essendo l'avviso fondato soprattutto sulla segnalazione della Guardia di finanza, sul contratto di appalto e sulla corrispondenza tra le società; di conseguenza, non assumeva rilievo la mancata allegazione di documenti richiamati solo indirettamente. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva costruito un ragionamento inferenziale su elementi indiziari e che la censura non indicava specificamente in cosa il ragionamento presuntivo fosse errato; ha anche escluso una inversione dell'onere probatorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché rivolto contro un accertamento di fatto sulla simulazione, non efficacemente aggredito nei limiti del vizio motivazionale. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, ove il contratto di appalto sia nullo o improduttivo di effetti perché schermante una somministrazione irregolare di manodopera, non spetta la detrazione IVA sui costi relativi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10 L. 212/2000

    le norme sullo statuto del contribuente e sul principio di affidamento non risultano violate quando l'accertamento per un annualità successiva si fonda su elementi propri e attuali della verifica, anche se l'Ufficio abbia tratto spunto da vicende precedenti.

  • artt. 42 e 43 d.P.R. 600/1973

    la motivazione dell'avviso è sufficiente se consente di comprendere la base fattuale della ripresa; la mancata allegazione di atti non decisivi non determina invalidità dell'atto.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    l'accertamento può fondarsi su elementi presuntivi e su una valutazione inferenziale dei dati raccolti.

  • artt. 2697, 2727, 2729, 2699 e 2700 c.c.

    le dichiarazioni e gli elementi documentali vanno valutati secondo il regime delle presunzioni; il ricorso in cassazione deve specificare in modo puntuale l'erroneità del ragionamento presuntivo del giudice di merito.

  • artt. 1 e 3 L. 1369/1960

    il divieto di intermediazione di manodopera impedisce di qualificare come genuino un appalto che in realtà mascheri una somministrazione illecita.

  • artt. 2094, 1414, 1415 e 1417 c.c.

    la qualificazione del rapporto come simulato è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    non spetta la detrazione IVA se il titolo contrattuale è nullo o improduttivo di effetti e la prestazione fatturata non è imponibile perché riconducibile a una somministrazione irregolare di manodopera.

  • art. 331 c.p.c.

    è disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio.

  • art. 384 c.p.c.

    l'errore della CTR sulla fede privilegiata della segnalazione può essere corretto in motivazione senza incidere sull'esito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi che denunciano violazione di legge o omesso esame devono colpire specificamente il decisum; non sono ammissibili censure che mirino solo a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di affidamento non impedisce all'amministrazione finanziaria di emettere un nuovo accertamento per annualità successive, quando la ripresa si fondi su elementi autonomi e attuali e non sulla mera reiterazione di un precedente atto annullato o di vicende riferite ad altri periodi d'imposta.
  • In materia tributaria, l'avviso di accertamento è legittimo se dalla motivazione emergono chiaramente i fatti posti a base della pretesa; la mancata allegazione di atti richiamati solo in via marginale non comporta nullità quando la pretesa trovi fondamento in altri documenti e circostanze specificamente indicati.
  • La prova dell'illecita intermediazione di manodopera o della simulazione di un appalto può essere desunta da un insieme di elementi indiziari concordanti; in cassazione la censura deve indicare in modo puntuale quale passaggio del ragionamento presuntivo violi i criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • La valutazione della simulazione contrattuale è, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se sorretto da motivazione non illogica e conforme ai limiti del vizio motivazionale.
  • Quando un contratto di appalto è solo apparente e maschera una somministrazione illecita di manodopera, i costi e l'IVA ad esso riferiti non sono detraibili se manca una prestazione imponibile riconducibile a un valido titolo giuridico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoAppalto e somministrazioneAppaltoImpugnazioni
RamiTributiLavoroContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàSimulazione

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