Cassazione Civile, Ordinanza n. 38760/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a un sodalizio sportivo di un avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA per l'anno 2003, avviso che non veniva impugnato e diveniva definitivo. L'Ufficio iscriveva a ruolo il credito e notificava la cartella di pagamento a chi era stato amministratore e legale rappresentante dell'ente in un periodo successivo alla chiusura dell'anno d'imposta. Il destinatario della cartella la impugnava sostenendo di non aver ricevuto la preventiva notifica dell'avviso di accertamento. La CTP accoglieva il ricorso; l'ufficio notificava poi al contribuente anche l'avviso di accertamento, che veniva a sua volta impugnato con esito favorevole nei gradi di merito. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 2260 c.c., degli artt. 2 d.P.R. n. 322/1998 e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la dichiarazione doveva essere presentata nel periodo in cui si erano succeduti due legali rappresentanti e che entrambi erano tenuti all'adempimento, con conseguente responsabilità solidale per l'omissione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché, nel periodo utile per la presentazione della dichiarazione relativa al 2003, si erano succeduti due amministratori/legali rappresentanti dell'ente; poiché l'obbligo dichiarativo gravava su entrambi nel tempo in cui ciascuno era in carica, la mancata presentazione integra un inadempimento riferibile solidalmente a entrambi. La circostanza che il termine finale per la dichiarazione sia scaduto quando era subentrato il secondo rappresentante non esclude la responsabilità del primo, che avrebbe potuto adempiere nel periodo in cui era ancora tenuto all'obbligo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
«gli amministratori sono solidalmente responsabili [..] per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale»
La Corte lo utilizza per affermare la responsabilità solidale degli amministratori succedutisi nella carica rispetto all'adempimento dell'obbligo di presentare la dichiarazione fiscale.
È richiamato dall'Ufficio come norma che disciplina la presentazione della dichiarazione, da effettuarsi nel periodo in cui i rappresentanti erano in carica.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come disposizione processuale invocata nel motivo di ricorso.
Massime di principio
- Quando l'obbligo fiscale di presentazione della dichiarazione grava sul legale rappresentante dell'ente e nel periodo utile si succedono più rappresentanti, ciascuno può essere tenuto all'adempimento per il tempo in cui è rimasto in carica.
- La scadenza del termine dichiarativo quando è già subentrato un nuovo rappresentante non esonera il precedente dalla responsabilità per l'omessa presentazione, se egli era già obbligato ad adempiere nel periodo anteriore.
- L'omissione dichiarativa è imputabile solidalmente ai soggetti che, succedutisi nella rappresentanza, avevano entrambi titolo e dovere di provvedere all'adempimento.
- In cassazione, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito esclude la responsabilità del precedente rappresentante nonostante la concorrente titolarità dell'obbligo nel periodo in cui la dichiarazione doveva essere resa.
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