Cassazione Civile, Ordinanza n. 38761/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notificazione di una cartella di pagamento relativa a IRAP per l'anno d'imposta 2008, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La contribuente ha impugnato l'atto, ma ha perso nei primi due gradi di merito. In cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 per asserita nullità/irregolarità della notifica eseguita direttamente dall'Agente della riscossione; 2) vizio di motivazione della sentenza d'appello, formalmente prospettato come insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che non ricorresse il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP, poiché la collaborazione di una segretaria era meramente esecutiva. Nel terzo motivo era inserita anche una censura di omesso esame di fatto decisivo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la notifica effettuata mediante invio diretto da parte del concessionario, con raccomandata A/R, è valida secondo l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di relata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già per insufficienza motivazionale. Ha invece accolto il terzo motivo: la decisione di merito aveva applicato in modo automatico il presupposto dell'autonoma organizzazione sulla sola presenza di personale dipendente, mentre la giurisprudenza richiede una verifica concreta della natura dell'apporto lavorativo e della sua non eccedenza rispetto al minimo indispensabile; la collaborazione meramente esecutiva di una segretaria non basta, di per sé, a integrare il presupposto IRAP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella. Le spese sono state compensate per la successiva stabilizzazione della giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
la notificazione della cartella può avvenire anche tramite invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R; la notifica si perfeziona con la ricezione attestata dall'avviso di ricevimento e non richiede una relata apposita
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è denunciabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non per mera insufficienza della motivazione
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012
ha novellato il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. restringendone l'ambito applicativo
art. 2 d.lgs. n. 446/1997
il presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione non sussiste per effetto automatico della presenza di personale dipendente, occorrendo una verifica concreta dell'apporto organizzativo
Sez. U n. 9451/2016
richiamata come precedente di principio sul requisito dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP
Sez. 5 n. 24516/2020
conferma che l'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui oltre la soglia di un collaboratore con mansioni meramente esecutive
Massime di principio
- In tema di riscossione, la notifica della cartella può essere validamente eseguita anche mediante invio diretto del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata, purché la ricezione del destinatario risulti dall'avviso di ricevimento.
- Per le sentenze soggette al testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato nel 2012, non è più deducibile la mera insufficienza motivazionale: è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
- Ai fini dell'IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non è integrato automaticamente dalla presenza di un collaboratore o dipendente; occorre verificare se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e se utilizzi beni strumentali o lavoro altrui in misura eccedente il minimo indispensabile.
- Una collaborazione di tipo meramente esecutivo, come quella svolta da un addetto a mansioni interne di segreteria, non basta di per sé a fondare l'assoggettamento a IRAP.
- Se il giudice di merito applica il criterio dell'autonoma organizzazione con un automatismo incompatibile con i parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la decisione è cassabile per violazione di legge; ove non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.
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