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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38758/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi dopo la cessione di un'azienda da parte di una società di persone, con recupero a tassazione di una plusvalenza ritenuta dall'Ufficio superiore a quella dichiarata. L'Ufficio aveva rideterminato la plusvalenza assumendo come riferimento, in sostanza, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro. I contribuenti avevano impugnato gli atti; in appello la CTR aveva ritenuto illegittimo il metodo di calcolo dell'Ufficio, aveva rideterminato in diminuzione la plusvalenza ai fini IRPEF e aveva dichiarato cessata la materia del contendere per due soci per intervenuto condono. In cassazione la società e la socia deducevano, in sintesi, sette motivi: omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia sulla ripresa riferita a uno specifico atto di cessione; violazione delle norme sulla determinazione della plusvalenza e dell'onere della prova; omesso esame dell'illegittimità delle sanzioni; violazione del d.lgs. 472/1997 per carenza di motivazione e per mancata verifica dell'elemento soggettivo. L'Agenzia si costituiva solo ai fini dell'udienza; per due ricorrenti il ricorso veniva dichiarato inammissibile perché la statuizione di cessazione della materia del contendere non era stata impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due dei soci, perché la declaratoria di cessazione della materia del contendere resa dalla CTR era ormai passata in giudicato. Quanto alla società e alla socia ricorrenti, ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo che la CTR avesse effettivamente esaminato gli atti di cessione e che avesse correttamente applicato la disciplina fiscale sulla plusvalenza da cessione d'azienda, escludendo che il solo valore dell'imposta di registro potesse vincolare l'accertamento ai fini delle imposte dirette e valorizzando il diverso onere probatorio dell'Ufficio. Ha invece accolto il settimo motivo sulle sanzioni, ritenendo che la sentenza impugnata avesse omesso una corretta verifica dei parametri legali per la loro irrogazione e determinazione; il sesto motivo è stato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, limitatamente al capo relativo alle sanzioni, con demandata al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese tra le parti ancora in lite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È la base formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dai contribuenti, ma la Corte ritiene infondati i motivi ex nn. 3, 4 e 5 relativi alla motivazione e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre accoglie il motivo sulla disciplina sanzionatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR aveva effettivamente esaminato e accolto l'eccezione dei contribuenti sulla non correttezza del metodo di calcolo della plusvalenza.

  • art. 2697 c.c.

    Viene richiamato per censurare l'onere probatorio dell'Ufficio, ma la Corte afferma che, in materia di plusvalenza da cessione d'azienda, spetta all'Amministrazione dimostrare gli elementi che giustificano il maggior prezzo di realizzo effettivamente conseguito.

  • art. 86 T.U.I.R.

    La Corte afferma che, ai fini delle imposte sui redditi, la plusvalenza da cessione d'azienda è data dalla differenza tra il corrispettivo pattuito e il costo non ammortizzato dei beni costituenti l'azienda, comprensivo dell'avviamento.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È evocato dalla CTR e richiamato dalla Corte solo per chiarire che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è di per sé vincolante per l'accertamento delle imposte dirette.

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato nei motivi come norma sulla determinazione delle plusvalenze; la Corte richiama la disciplina delle plusvalenze come parametro corretto per la tassazione del maggior valore realizzato.

  • art. 7 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La Corte interpreta la norma nel senso che la sanzione deve essere determinata tenendo conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economico-sociali.

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È richiamato nei motivi sulle sanzioni, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione autonoma, limitandosi ad accogliere il motivo in punto di corretta determinazione della sanzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la memoria depositata dai ricorrenti, senza rilievo decisorio autonomo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, non sussiste omesso esame di un fatto decisivo né violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice d'appello abbia effettivamente esaminato la questione controversa e l'abbia decisa, ancorché con motivazione non condivisa dalla parte.
  • Ai fini della tassazione delle plusvalenze da cessione d'azienda, il valore accertato per l'imposta di registro non vincola automaticamente l'accertamento delle imposte dirette, poiché i presupposti impositivi sono diversi.
  • La plusvalenza da cessione d'azienda va determinata, in materia di imposte sui redditi, come differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato dei beni aziendali, comprensivo dell'avviamento, con rilievo dei valori fiscalmente riconosciuti e non di quelli meramente contabili.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta il corrispettivo dichiarato nella cessione d'azienda, deve indicare e provare gli elementi concreti che giustificano un maggior prezzo effettivamente realizzato; non è sufficiente il mero richiamo al valore definito per altra imposta.
  • In tema di sanzioni tributarie, il giudice deve verificare che la determinazione tenga conto dei parametri legali di gravità della violazione, comportamento successivo del trasgressore, personalità e condizioni economico-sociali, non potendo limitarsi a una conferma automatica dell'atto impositivo.
  • Il giudice tributario, ove accerti solo parzialmente l'infondatezza della pretesa, deve rideterminare il quantum dell'imposta e delle sanzioni entro i limiti della domanda, esercitando i poteri di valutazione e controllo propri del giudizio di merito senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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