Cassazione Civile, Ordinanza n. 19641/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'associazione impugnava un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2006, ritenute d'acconto IRPEF su compensi corrisposti a persone rinvenute nella palestra durante un accesso ispettivo. L'Ufficio aveva ritenuto che tali soggetti fossero lavoratori dipendenti e non autonomi e, inoltre, che l'associazione non potesse beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, poiché l'attività concretamente svolta sarebbe stata di natura commerciale. La CTP respingeva il ricorso; la CTR, in appello, ribaltava l'impostazione della ricorrente e qualificava l'ente come impresa commerciale, affermando anche la natura subordinata del rapporto con gli istruttori. In cassazione, la ricorrente deduceva violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse trascurato il giudicato formatosi su precedenti sentenze della stessa CTR marchigiana e del Tribunale di Ancona, le quali avevano riconosciuto la natura autonoma o associativa dei rapporti con gli addetti della palestra e l'effettiva natura sportiva dilettantistica dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che le sentenze richiamate dalla ricorrente provenivano da giudizi nei quali l'Agenzia delle Entrate non era parte, sicché il giudicato formatosi in quei processi non poteva essere opposto all'Ufficio ai sensi dell'art. 2909 c.c. Ha inoltre escluso che la CTR avesse omesso di esaminare fatti decisivi, poiché i precedenti richiamati si erano limitati a valorizzare la qualificazione formale dei rapporti e la mancanza di prova della subordinazione, mentre la CTR, nel giudizio qui impugnato, aveva autonomamente accertato circostanze fattuali sintomatiche della subordinazione degli istruttori, tra cui l'uso vincolato dei locali e delle attrezzature e l'organizzazione degli orari dei corsi da parte del titolare. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il giudicato fa stato solo tra le parti del processo e non è opponibile ai terzi; le sentenze rese in giudizi nei quali l'Ufficio non era parte non vincolano l'Agenzia delle Entrate nel diverso giudizio tributario.
Richiamati dalla ricorrente come norme violate in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti, ma la Corte non ravvisa omissioni valutative decisive da parte del giudice di merito.
Dedotto dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte non accoglie la censura perché la CTR ha fondato la decisione su un autonomo accertamento di fatti sintomatici della subordinazione.
art. 90, comma 18, L. 289/2002
Richiamato nel testo per il regime delle associazioni sportive dilettantistiche; la CTR, nella decisione impugnata, ha escluso in concreto la sussistenza dei presupposti per qualificare l'ente come tale ai fini fiscali.
Norma richiamata nel ricorso in relazione al regime agevolato per associazioni sportive dilettantistiche, ritenuto non applicabile in concreto dalla CTR.
artt. 67, 148 e 149 d.P.R. 917/1986
Richiamati come disposizioni fiscali correlate al trattamento dei compensi e al regime degli enti associativi; la decisione presuppone il venir meno del relativo trattamento agevolato per insussistenza dei requisiti.
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alle ritenute d'acconto IRPEF contestate nell'avviso di accertamento.
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alle sanzioni tributarie conseguenti all'omesso versamento delle ritenute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di dovuto pagamento.
Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi tra alcune parti non è opponibile a un soggetto rimasto estraneo a quei processi: ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'efficacia vincolante della decisione opera solo inter partes.
- La deduzione di un precedente giudicato favorevole non consente di paralizzare un autonomo accertamento compiuto nel diverso giudizio se il giudice di merito ha valutato fatti ulteriori e diversi da quelli esaminati nei processi anteriori.
- In tema di qualificazione del rapporto di lavoro e di trattamento fiscale dei compensi, la valutazione del giudice di merito può fondarsi su elementi fattuali sintomatici della subordinazione, come l'assoggettamento a locali, attrezzature e orari organizzati dal titolare.
- Il ricorso per cassazione non può ottenere una nuova e diversa ricostruzione del fatto quando la censura si risolva, in sostanza, in una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito.
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