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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05202/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura sanitaria privata conveniva l'azienda sanitaria provinciale chiedendo il pagamento di somme ulteriori rispetto al tetto di spesa inizialmente previsto per le prestazioni ospedaliere rese nell'anno 2007. In particolare rivendicava: una prima differenza tra il budget contrattuale originario e quello successivamente rideterminato dalla Regione con delibera del giugno 2008; una seconda differenza tra tale budget rideterminato e il valore complessivo delle prestazioni effettivamente erogate, qualificandola come corrispettivo per prestazioni extra budget. In subordine proponeva domande di risarcimento del danno e, ulteriormente, di indebito arricchimento. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato integralmente, ritenendo che il contratto stipulato successivamente alla delibera regionale continuasse a fissare il tetto di spesa originario, che mancasse un contratto integrativo scritto idoneo a recepire l'aumento e che l'erogatore non avesse provato la disponibilità di ulteriori fondi per remunerare le prestazioni eccedenti. Nel ricorso per cassazione la società privata deduceva: violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per asserita introduzione in appello di nuove eccezioni; nullità della sentenza per asserite affermazioni inconciliabili sulla natura del rapporto; omesso esame della delibera regionale e della nota del direttore dell'azienda sanitaria; violazione delle norme regionali e dell'art. 21-bis l. 241/1990 sulla natura e efficacia dell'atto di assegnazione del budget; violazione delle regole sul pagamento delle prestazioni extra budget e dell'onere della prova; violazione dell'art. 1218 c.c. per il mancato riconoscimento dell'illiceità dell'inadempimento; violazione dell'art. 2041 c.c. per il rigetto della domanda di arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi. Ha osservato che le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata su due punti essenziali: da un lato, la necessità di un accordo scritto integrativo per far sorgere il diritto al maggior corrispettivo dopo l'aumento del budget regionale; dall'altro, la mancata prova, da parte della struttura privata, dell'esistenza di fondi ulteriori e della capienza del bilancio idonei a remunerare le prestazioni extra budget. La Corte ha inoltre ribadito, in linea con il proprio orientamento, che per le prestazioni sanitarie eccedenti il tetto assegnato l'azienda pubblica deve provare il tetto e il suo superamento, mentre il soggetto erogatore deve provare la condizione costitutiva del proprio diritto, cioè la disponibilità di risorse sufficienti per il pagamento. Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, è stato confermato il rigetto perché la comunicazione del tetto di spesa implicava anche il diniego dell'amministrazione a ricevere prestazioni ulteriori rispetto a quelle remunerabili entro il limite fissato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 186-ter c.p.c.

    richiamato con riferimento all'ingiunzione provvisoria emessa in primo grado e poi revocata in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inammissibilità di nuove eccezioni in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque non decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che l'erogatore deve provare i presupposti del proprio diritto alle prestazioni extra budget.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di nullità della sentenza e violazione processuale.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio per mancanza di specifica trascrizione e perché il fatto storico era stato comunque considerato.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l'esigenza di una deduzione specifica e intelligibile della violazione di legge, non risolta dalla mera indicazione della norma.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per l'onere di trascrivere o illustrare integralmente gli atti e i documenti rilevanti ai fini del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e la precedente definizione accelerata di una controversia sovrapponibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle domande riproposte in appello.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato come disciplina generale dei contratti tra aziende sanitarie e strutture private; la Corte ha osservato che essa richiede specifici accordi contrattuali per il sorgere dell'obbligo di pagamento.

  • art. 13 l. reg. Calabria n. 24/2008

    primo, secondo e terzo comma

    richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'assegnazione del budget, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità.

  • art. 21-bis l. n. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia della comunicazione dell'atto amministrativo; la censura è stata ritenuta non specificamente argomentata.

  • art. 1988 c.c.

    menzionato solo per escludere che la nota dell'azienda sanitaria potesse essere qualificata come mero riconoscimento di debito.

  • art. 1, ottavo comma, l. reg. Calabria n. 30/2003

    richiamato per affermare che il diritto al pagamento delle prestazioni extra budget nasce solo se sia rispettato il tetto massimo di spesa regionale e vi sia capienza di bilancio.

  • art. 1218 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte ha escluso l'antigiuridicità del mancato pagamento in assenza dei presupposti del diritto alla remunerazione.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di arricchimento senza causa; la Corte ha confermato il rigetto perché l'amministrazione aveva comunicato il proprio diniego a ricevere prestazioni ulteriori rispetto al budget.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private oltre il budget assegnato, il diritto al corrispettivo non sorge automaticamente per effetto dell'erogazione delle prestazioni: occorre verificare la sussistenza dei presupposti contrattuali e finanziari previsti dalla disciplina di settore, compresa la capienza delle risorse destinate al pagamento.
  • L'onere della prova si ripartisce in modo differenziato: l'azienda pubblica deve provare il tetto di spesa assegnato alla singola struttura e il suo eventuale superamento; la struttura privata che richieda il pagamento delle prestazioni eccedenti deve provare l'esistenza di fondi ulteriori o comunque della condizione costitutiva del proprio credito.
  • La comunicazione del tetto di spesa da parte della pubblica amministrazione può valere anche come manifestazione inequivoca della volontà di non ricevere prestazioni ulteriori oltre il limite remunerabile, con conseguente esclusione dell'arricchimento senza causa quando manchi un titolo per il pagamento.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge deve essere accompagnata da una critica specifica e intelligibile alla ratio decidendi; la mera indicazione delle norme asseritamente violate o la richiesta di una diversa lettura degli accordi e dei documenti non è sufficiente.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non trascrive o illustra in modo adeguato i documenti rilevanti e se il fatto storico dedotto è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

Testo integrale

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