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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05109/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società impugnava la decisione di merito che aveva confermato un avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, negando la spettanza delle deduzioni IRAP per il cuneo fiscale previste per le imprese operanti in concessione e a tariffa. La ricorrente sosteneva, con due motivi, che il rapporto dovesse essere qualificato non come concessione traslativa ma come appalto di servizi, poiché il rischio economico della gestione non sarebbe stato traslato in capo al gestore, essendo sostanzialmente a carico dell'ente concedente; inoltre contestava la sussistenza di una tariffa remunerativa, osservando che le tariffe pagate dagli utenti erano fissate in funzione di esigenze sociali e non erano idonee a compensare il costo IRAP, mentre il disavanzo sarebbe stato coperto da contributi pubblici. Denunciava quindi la violazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 6, comma 1, l. n. 151/1981, sostenendo che mancassero i presupposti cumulativi per l'esclusione del beneficio fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'esclusione dalle deduzioni IRAP per le imprese operanti in concessione e a tariffa richiede cumulativamente: a) una concessione traslativa, con effettiva assunzione del rischio economico-operativo da parte del concessionario; b) una tariffa realmente remunerativa, cioè capace di generare profitto e di scontare il costo IRAP nella determinazione del corrispettivo. Ha censurato la sentenza impugnata perché aveva risolto la qualificazione del rapporto in modo astratto, senza verificare il contenuto concreto del contratto, e perché aveva ritenuto sufficiente un generico riferimento all'equilibrio economico-finanziario, senza accertare se la tariffa fosse specificamente sensibile al costo IRAP. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    L'esclusione delle deduzioni IRAP per le imprese operanti in concessione e a tariffa si applica solo in presenza congiunta di concessione traslativa e tariffa remunerativa che tenga conto del costo fiscale IRAP.

  • art. 6, primo comma, L. 10 aprile 1981, n. 151

    La disciplina di settore va letta nel quadro della distinzione tra concessione e appalto e non consente un'esclusione del beneficio fiscale fondata su un criterio meramente astratto di equilibrio economico-finanziario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come norma sul vizio di violazione di legge a fondamento dei motivi di ricorso.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 107 TFUE

    Il costo IRAP deve risultare già considerato nella tariffa, altrimenti la detassazione potrebbe determinare sovracompensazione vietata dagli aiuti di Stato.

  • dec. Commissione europea 12/09/2007 C(2007) 4133, def.

    La Commissione ha giustificato l'esclusione dal beneficio per evitare sovracompensazioni derivanti da tariffe fissate tenendo conto dell'onere IRAP prima della riforma; tale valutazione vincola il giudice nazionale nei rapporti verticali.

Massime di principio

  • Per escludere le deduzioni IRAP per le imprese operanti in concessione e a tariffa non basta che il servizio sia svolto in un settore regolamentato: occorre accertare in concreto che il rapporto sia una concessione traslativa e non un appalto di servizi.
  • La concessione si distingue dall'appalto perché comporta il trasferimento al privato del rischio economico-operativo della gestione; se il corrispettivo è sostanzialmente a carico della pubblica amministrazione, il rapporto tende invece a qualificarsi come appalto.
  • La nozione di tariffa rilevante ai fini dell'esclusione del beneficio è una tariffa remunerativa, ossia una tariffa idonea a generare profitto e a scontare il costo IRAP nella sua determinazione; non è sufficiente un generico richiamo all'equilibrio economico-finanziario del servizio.
  • L'esclusione del beneficio fiscale è giustificata solo se la tariffa è già sensibilmente influenzata dal costo IRAP, in modo da evitare una sovracompensazione; in mancanza, la detassazione non può essere negata.
  • Il giudice di merito deve verificare il contenuto concreto del contratto e i criteri effettivi di determinazione tariffaria, non potendo fondare la decisione su affermazioni astratte o su qualificazioni apodittiche della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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