L.R. Calabria 30/2003
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge, abrogata nel 2008, disciplina per il solo anno 2004 i tetti di spesa e i volumi delle prestazioni sanitarie private accreditate, proroga termini di accreditamento, regola contratti annuali e screening, e detta misure straordinarie per assunzioni nel SSR e per l’elisoccorso. Alcune disposizioni sono state estese anche al 2005 da norma successiva.
Limiti di spesa sanitaria, accreditamento, assunzioni e servizi sanitari per il 2004
Provvedimento ordinamentale e finanziario per il 2004 nel settore sanitario calabrese
La legge regionale interviene, per la Regione Calabria, su spesa sanitaria, rapporti contrattuali con strutture accreditate, procedure di accreditamento, assunzioni nel servizio sanitario regionale e organizzazione di specifici servizi, con una disciplina strettamente legata all’esercizio finanziario 2004. La legge è stata poi abrogata nel 2008, ma alcune disposizioni hanno avuto efficacia limitata nel tempo e, in parte, sono state prorogate al 2005 da normativa successiva.
Limiti di spesa e remunerazione delle prestazioni sanitarie
Per l’anno 2004 le prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale sono remunerate secondo i tariffari nazionali vigenti, applicati come nell’anno 2003 secondo le direttive regionali in materia sanitaria. La disciplina fissa anche limiti ai volumi di attività e alla spesa complessiva, con un’impostazione di contenimento.
- I volumi massimi, per ciascuna Azienda sanitaria, non possono superare quelli riconosciuti e validati per il 2001, ridotti del 20%.
- Restano esclusi dai limiti di volume le prestazioni di riabilitazione, psichiatria e lungodegenza remunerate a giornata di degenza.
- Le prestazioni erogate da soggetti provvisoriamente accreditati nel 2002 e da soggetti che abbiano erogato prestazioni negli anni 2001, 2002 e/o 2003 a carico delle Aziende sanitarie devono essere ricomprese nei volumi determinati.
- Per i soggetti che abbiano erogato prestazioni per la prima volta nel 2003 con accordi contrattuali ex d.lgs. 502/1992, nel 2004 il volume massimo non può superare quello del 2003 ridotto del 20%.
In ogni caso, la remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale per il 2004 non può superare i limiti massimi di spesa stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale relativa al 2003, con una riduzione dell’8% connessa ai criteri di qualità da adottare nella concertazione per i contratti 2004, tenuto conto delle eventuali economie sulla mobilità dell’alta specialità.
Accreditamento, contratti e requisiti degli erogatori
La legge disciplina la posizione dei soggetti che avevano già operato per il servizio sanitario regionale e l’assetto contrattuale per il 2004.
- I soggetti che abbiano erogato prestazioni sanitarie e socio-sanitarie negli anni 2001, 2002 e/o 2003 con oneri a carico del servizio sanitario sono autorizzati a erogare prestazioni per il 2004.
- Il termine per l’accreditamento previsto dalla legge regionale n. 8/2003 è prorogato al 30 giugno 2004.
- Se l’accreditamento non è ottenuto entro tale termine, gli accordi contrattuali si risolvono di diritto.
- Nei contratti e negli accordi devono essere indicati classificazione della struttura, volumi e tipologia delle prestazioni contrattate.
- I contratti e gli accordi hanno durata annuale e i soggetti erogatori devono assicurare la fornitura delle prestazioni per l’intero anno, nei limiti dei volumi e delle tipologie concordate.
La norma precisa inoltre che eventuali prestazioni eccedenti i volumi previsti, nei casi contemplati, sono remunerate con abbattimenti progressivi e proporzionali delle tariffe secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, restando fermo il tetto massimo di spesa regionale.
Prestazioni di screening e accesso programmato
Le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse a campagne di screening promosse con deliberazione della Giunta regionale seguono una disciplina separata rispetto alle prestazioni a finalità clinica.
- Devono essere erogate con accesso programmato distinto.
- Sono remunerate con appositi accordi contrattuali.
Elisoccorso di Cosenza e Locri
Fino al 30 giugno 2004 il servizio di elisoccorso di Cosenza e Locri continua a essere assicurato secondo le modalità previste dalla normativa regionale richiamata. Entro la stessa data il dipartimento competente in materia sanitaria deve procedere all’affidamento del servizio nei modi di legge.
Misure in materia di assunzioni nel servizio sanitario regionale
Per l’anno 2004, e fino all’approvazione dei piani attuativi, la copertura dei posti nelle Aziende del servizio sanitario regionale mediante concorsi, assunzioni, trasferimenti e comandi è subordinata alla previa adozione di piani annuali di attività autorizzati dalla Giunta regionale. La valutazione regionale deve tenere conto della situazione economico-finanziaria, degli obiettivi strategici di ciascuna Azienda e delle indicazioni contenute nella proposta di piano regionale per la salute.
- La Giunta regionale, nel concedere l’autorizzazione, deve comunque orientarsi a una riduzione programmata del 2% della spesa complessiva del personale su base regionale.
- Alle assunzioni nelle Aziende del servizio sanitario regionale non si applicano le procedure di mobilità collettiva previste dalla legge statale richiamata.
- Restano salve le procedure di idoneità per l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica previste dal d.lgs. 502/1992, estese anche al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2003, purché in possesso dei requisiti.
Modifiche alla legislazione regionale previgente
La legge interviene anche su alcune disposizioni della legge regionale n. 8/2003, inserendo precisazioni testuali relative al ruolo del soggetto competente e all’abilitazione, al fine di coordinare la disciplina dell’accreditamento e dei percorsi di partecipazione/abilitazione.
Decorrenza, efficacia temporale e obsolescenza
La disciplina è costruita in funzione dell’esercizio finanziario 2004; alcune regole sono espressamente limitate all’anno 2004 o fino al 30 giugno 2004. È inoltre richiamata una proroga di efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 8 dell’articolo 1 anche per l’esercizio finanziario 2005, disposta successivamente. Considerato che la legge è stata abrogata nel 2008 e che gran parte delle misure riguarda annualità chiuse e termini già spirati, l’atto è oggi sostanzialmente obsoleto.
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