Cassazione Civile, Ordinanza n. 05112/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un atto di contestazione emesso per l'anno d'imposta 2009, con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 29.928,00 per presunte violazioni dell'obbligo di emissione di alcuni scontrini fiscali. Le violazioni erano state rilevate da verbali della Guardia di Finanza. La contribuente impugnava l'atto eccependo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica, la carenza di motivazione, l'inesistenza dei fatti contestati, la mancanza di prove, errori nell'applicazione della norma e nei calcoli, nonché la violazione dello Statuto del contribuente. I giudici di primo e secondo grado accoglievano la tesi della contribuente, ritenendo l'atto non adeguatamente motivato per mancata allegazione dei processi verbali richiamati e per pregiudizio al diritto di difesa. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi connessi, la motivazione apparente della sentenza d'appello ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessaria l'allegazione dei verbali richiamati e aveva trascurato il principio della motivazione per relationem e il fatto che, se il documento è conosciuto o ricevuto dal contribuente, non occorre allegarlo o riprodurne il contenuto essenziale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, perché apodittica e priva di reale esame dell'atto contestato, e comunque giuridicamente errata nella parte in cui affermava la necessità di allegare i PVC richiamati anche a fronte della conoscenza o ricezione degli stessi da parte del contribuente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'Amministrazione, in caso di motivazione per relationem, non deve allegare i documenti richiamati se questi sono già conosciuti o ricevuti dal destinatario; se invece non lo sono, deve riprodurne il contenuto essenziale per consentire la difesa. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione integra nullità della sentenza denunciabile in cassazione come error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la sua assenza o apparenza comporta nullità.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'obbligo di allegare i documenti richiamati nell'atto impositivo riguarda solo quelli non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente.
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso/atto può essere motivato per relationem; se l'atto richiamato non è conosciuto dal contribuente, va riprodotto il contenuto essenziale idoneo a difesa, ma non è necessaria l'allegazione quando il documento è già conosciuto o ricevuto.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia la decisione senza un effettivo percorso argomentativo idoneo a far comprendere le ragioni del decisum.
- Nel processo tributario, l'atto impositivo può essere motivato per relationem ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, purché il documento richiamato sia conosciuto dal contribuente o, se non conosciuto, ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
- L'art. 7 dello Statuto del contribuente impone l'allegazione dei documenti richiamati solo se il destinatario non ne abbia già integrale e legale conoscenza.
- La censura di motivazione apparente è fondata quando la motivazione della sentenza d'appello sia apodittica e non confronti il contenuto dell'atto controverso, non essendo sufficiente una formula generica sul pregiudizio del diritto di difesa.
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