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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05112/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un atto di contestazione emesso per l'anno d'imposta 2009, con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 29.928,00 per presunte violazioni dell'obbligo di emissione di alcuni scontrini fiscali. Le violazioni erano state rilevate da verbali della Guardia di Finanza. La contribuente impugnava l'atto eccependo, tra l'altro, l'inesistenza della notifica, la carenza di motivazione, l'inesistenza dei fatti contestati, la mancanza di prove, errori nell'applicazione della norma e nei calcoli, nonché la violazione dello Statuto del contribuente. I giudici di primo e secondo grado accoglievano la tesi della contribuente, ritenendo l'atto non adeguatamente motivato per mancata allegazione dei processi verbali richiamati e per pregiudizio al diritto di difesa. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi connessi, la motivazione apparente della sentenza d'appello ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessaria l'allegazione dei verbali richiamati e aveva trascurato il principio della motivazione per relationem e il fatto che, se il documento è conosciuto o ricevuto dal contribuente, non occorre allegarlo o riprodurne il contenuto essenziale.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, perché apodittica e priva di reale esame dell'atto contestato, e comunque giuridicamente errata nella parte in cui affermava la necessità di allegare i PVC richiamati anche a fronte della conoscenza o ricezione degli stessi da parte del contribuente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'Amministrazione, in caso di motivazione per relationem, non deve allegare i documenti richiamati se questi sono già conosciuti o ricevuti dal destinatario; se invece non lo sono, deve riprodurne il contenuto essenziale per consentire la difesa. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia la decisione senza un effettivo percorso argomentativo idoneo a far comprendere le ragioni del decisum.
  • Nel processo tributario, l'atto impositivo può essere motivato per relationem ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, purché il documento richiamato sia conosciuto dal contribuente o, se non conosciuto, ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
  • L'art. 7 dello Statuto del contribuente impone l'allegazione dei documenti richiamati solo se il destinatario non ne abbia già integrale e legale conoscenza.
  • La censura di motivazione apparente è fondata quando la motivazione della sentenza d'appello sia apodittica e non confronti il contenuto dell'atto controverso, non essendo sufficiente una formula generica sul pregiudizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

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