Cassazione Civile, Ordinanza n. 05113/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione irrogativo di sanzioni amministrative pecuniarie per omessa emissione di alcuni scontrini fiscali in relazione all'anno d'imposta 2009. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario deducendo, tra l'altro, l'inesistenza dell'atto per asserita inesistenza della notifica, la violazione degli obblighi di motivazione, l'inesistenza dei fatti contestati e la mancanza di prova, l'erronea applicazione della norma sanzionatoria, errori di calcolo e la violazione degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 7, della L. n. 212/2000. I giudici di merito avevano accolto il ricorso e poi rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo l'atto non adeguatamente motivato. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato: 1) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto necessaria l'allegazione dei PVC richiamati nell'atto, senza considerare che la motivazione per relationem è legittima e che l'allegazione non è dovuta quando il contribuente conosca o abbia ricevuto il contenuto dell'atto richiamato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i due motivi, strettamente connessi, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha censurato la CTR perché la motivazione era apodittica e perché aveva applicato in modo errato i principi sulla motivazione per relationem degli atti tributari: l'amministrazione non è tenuta ad allegare i documenti richiamati se il contribuente ne abbia già integrale e legale conoscenza; se invece tali documenti non siano conosciuti o ricevuti, è sufficiente la riproduzione del loro contenuto essenziale. La sentenza di merito è stata quindi annullata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente o perplessa integra nullità della sentenza e vizio di legittimità deducibile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è qualificato come error in procedendo e comporta nullità della sentenza impugnata.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nell'atto tributario opera solo per gli atti dei quali il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'atto impositivo può essere motivato per relationem; se l'atto richiamato non è conosciuto o ricevuto dal contribuente, è sufficiente riprodurne il contenuto essenziale, non essendo necessaria l'allegazione materiale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la sua carenza o apparenza determina nullità nei medesimi termini del codice di rito.
art. 375 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato della Cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; in tale ipotesi la sentenza è nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e il vizio è deducibile come error in procedendo.
- Negli atti tributari è ammessa la motivazione per relationem: l'amministrazione può richiamare verbali o altri documenti, purché il contenuto essenziale degli stessi sia riprodotto nell'atto oppure il documento richiamato sia già conosciuto o legalmente ricevuto dal contribuente.
- L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati non è assoluto, ma funzionale al diritto di difesa: esso viene meno quando il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza del documento richiamato.
- Una decisione di merito che affermi in modo apodittico la carenza di motivazione dell'atto impositivo, senza esaminare il contenuto dell'atto stesso e senza applicare correttamente i criteri sulla conoscenza del documento richiamato, è censurabile in cassazione per vizio di motivazione e falsa applicazione di legge.
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