Cassazione Civile, Ordinanza n. 05108/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione trilaterale del 2003 avente ad oggetto un complesso immobiliare già utilizzato come opificio: la società resistente vendette l’immobile a una società finanziaria; quest’ultima lo concesse in leasing alla ricorrente; infine la ricorrente lo locò alla resistente. Dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria della resistente, la ricorrente chiese l’ammissione al passivo per canoni di locazione e deposito cauzionale, con privilegio e poi prededuzione. Il giudice delegato escluse il credito ritenendo simulato il contratto di locazione e la sua effettiva funzione di finanziamento; il Tribunale respinse l’opposizione della ricorrente, ma non per simulazione: ritenne invece annullabile il contratto perché concluso dall’amministratore della resistente in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., con vantaggio solo per la ricorrente e senza adeguati vantaggi compensativi per la società poi in procedura. In Cassazione la ricorrente dedusse, con due motivi, la violazione degli artt. 2475-ter e 1394 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.: sostenne che il tribunale era incorso in contraddizione avendo escluso la simulazione ma accolto il conflitto di interessi; che il conflitto non era configurabile dato il medesimo assetto proprietario delle società e l’astensione di alcuni soci/amministratori; che, essendo il conflitto emerso in sede deliberativa, sarebbe stata necessaria l’impugnazione della delibera del consiglio o comunque la sospensione del giudizio in attesa dell’esito dell’azione di responsabilità pendente; che inoltre il contratto era stato in parte stipulato da un soggetto giuridico diverso e mancava la prova di un danno effettivo; con il secondo motivo lamentò un travisamento delle prove e l’omessa considerazione della perizia di parte, che escludeva qualsiasi pregiudizio e valorizzava la congruità del canone rispetto ai valori di mercato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuove, perché non trattate nel decreto impugnato, le questioni relative alla necessaria previa impugnazione della delibera, alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., all’identità degli assetti proprietari come elemento escludente il conflitto, e alla diversa soggettività del contraente originario. Quanto alle censure residue, le ha considerate dirette sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Ha inoltre precisato che il conflitto di interessi va accertato in concreto, con riferimento al singolo atto, e che la mera coincidenza degli assetti proprietari non esclude di per sé il conflitto; ma ha ritenuto che il tribunale avesse motivato in modo ampio e logico sull’esistenza di un’operazione concreta vantaggiosa solo per la ricorrente e asservita ai suoi interessi. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudice di merito aveva considerato la perizia di parte e non era tenuto né a confutarla espressamente né a disporre una consulenza tecnica d’ufficio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
distingue tra annullabilità del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi e impugnazione della decisione del consiglio di amministrazione adottata con il voto determinante dell’amministratore in conflitto; il conflitto va valutato in concreto.
regola il conflitto di interessi al momento dell’esercizio del potere rappresentativo; non basta la mera coincidenza tra i ruoli nelle società contraenti, occorrendo un concreto antagonismo di interessi.
richiamato come disciplina del conflitto di interessi nelle s.p.a., distinta dalla disciplina applicabile alle s.r.l.
richiamato con riferimento all’azione di responsabilità promossa dai commissari straordinari contro gli organi sociali.
consente al curatore/gestione concorsuale di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito e l’inefficacia del titolo anche se prescritta l’azione.
norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda della ricorrente.
la Corte esclude la sospensione necessaria del giudizio di opposizione allo stato passivo in attesa dell’esito di altro giudizio di responsabilità.
la sua violazione non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione delle prove; ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o fuori dei limiti di legge.
il giudice può attribuire diversa forza persuasiva alle prove acquisite senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
richiamato per chiarire i limiti del sindacato di legittimità sui vizi processuali e sul travisamento della prova.
impone l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, con indicazione chiara delle affermazioni in diritto censurate.
richiamato per individuare la revocazione come rimedio del travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ne ricorrano i presupposti.
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il conflitto di interessi dell’amministratore non può essere desunto in via automatica dalla coincidenza soggettiva o dall’appartenenza a un medesimo gruppo societario: occorre un accertamento concreto del singolo atto e della reale contrapposizione tra l’interesse della società e quello dell’amministratore o dell’altra società rappresentata.
- Nelle s.r.l. bisogna distinguere tra conflitto nel momento deliberativo e conflitto nel momento rappresentativo: il primo può incidere sulla decisione del consiglio, il secondo sul contratto concluso in esecuzione della decisione; la qualificazione corretta dipende dal modo in cui l’operazione è stata approvata e attuata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulle prove.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. si configura solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali, non quando semplicemente attribuisce maggiore attendibilità a un elemento rispetto a un altro.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni consulenza o allegazione di parte, né a disporre una c.t.u. quando ritenga il quadro probatorio già sufficiente, purché la motivazione sia logica, completa e non apparente.
- Le questioni giuridiche non dedotte o non affrontate nel provvedimento impugnato non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, l’organo della procedura può eccepire l’inefficacia o l’invalidità del titolo posto a fondamento del credito anche in via di mera eccezione, senza necessità di proporre necessariamente un’azione autonoma di annullamento.
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