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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05111/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una persona fisica aveva prestato fideiussione a favore di una società debitrice principale, poi fallita, e aveva effettuato pagamenti alla banca insieme a due società in liquidazione. In giudizio gli attori chiedevano l'accertamento della mala fede della banca nell'escussione della garanzia, la nullità della fideiussione oppure la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., con conseguente restituzione di quanto pagato; in subordine contestavano interessi passivi asseritamente usurari e commissioni di massimo scoperto, chiedendone la ripetizione. I giudici di merito rigettavano le domande: per le società, difetto di legittimazione attiva perché non risultavano fideiussioni da loro prestate né un titolo diretto verso la banca; per la persona fisica, efficacia decisiva di una transazione stragiudiziale ritenuta valida sulla base della corrispondenza intercorsa. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione dell'art. 100 c.p.c. sulla legittimazione delle società; violazione degli artt. 1965 e 1972 c.c. per insussistenza di una vera transazione o per presenza di riserve; omesso esame di fatti decisivi sulla validità delle fideiussioni, sull'apocrifia di ordini di bonifico, sulla illegittimità di interessi e spese, sulla mancata considerazione della CTU; violazione dell'art. 96 c.p.c. per la condanna/sanzione per lite temeraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi delle società perché non si confrontavano con la ratio decidendi della mancanza di un rapporto contrattuale diretto con la banca e quindi del difetto di titolo restitutorio. Ha ritenuto inammissibili anche le censure sulla transazione e sulla validità delle fideiussioni perché miravano a una rivalutazione del fatto e comunque non scalfivano la ratio della sentenza di merito, fondata sull'esistenza di una transazione tombale che aveva definito ogni questione relativa alla garanzia. Ha giudicato infondato il motivo sugli interessi e spese asseritamente illegittimi, osservando che tali deduzioni non integravano un fatto sopravvenuto idoneo a travolgere la transazione. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla CTU, perché chiedeva uno scrutinio di merito non consentito. Ha infine ritenuto infondato il motivo sull'art. 96 c.p.c., chiarendo che la sanzione ex comma 3 non richiede la prova di un danno e della sua quantificazione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la corte d'appello non aveva negato un generico interesse ad agire, ma aveva rilevato la mancanza di un titolo contrattuale diretto che legittimasse le società a chiedere la restituzione verso la banca.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione è stata ritenuta esistente e idonea a definire in via tombale le questioni tra garante e banca, sulla base della corrispondenza intercorsa e dell'accettazione senza riserve.

  • art. 1972 c.c.

    La deduzione è stata reputata non decisiva perché la controversia era comunque coperta dalla transazione accertata in fatto.

  • art. 1956 c.c.

    Era invocato come base per la liberazione del garante, ma la questione è risultata assorbita dalla transazione riconosciuta valida.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che non è consentito prospettare sotto forma di violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure sono state giudicate inammissibili o infondate perché non individuavano un vero omesso esame di fatto decisivo, ma miravano a contestare l'apprezzamento del merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La sanzione per manifesta infondatezza è stata confermata come misura che prescinde dalla prova concreta del danno e dalla sua quantificazione, avendo natura punitiva.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • La parte che agisca per la restituzione di somme pagate alla banca deve indicare un titolo diretto e idoneo nei confronti dell'istituto di credito; in difetto, la domanda difetta di base giuridica nei confronti del convenuto.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base di elementi documentali, l'esistenza di una transazione conclusa tra le parti, tale accordo può precludere la riproposizione di contestazioni relative al rapporto definito, salvo specifiche ragioni di invalidità non meramente assertive.
  • Per censurare utilmente una sentenza in cassazione occorre confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; le doglianze che attaccano profili non decisivi o già assorbiti sono inammissibili.
  • L'allegazione di illegittimità di interessi o spese non vale, di per sé, a superare l'efficacia di una transazione già perfezionata, se non si dimostra che tali questioni erano estranee o incompatibili con l'accordo definitorio.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. prescinde dalla prova di un danno concretamente subito e dalla sua quantificazione, trattandosi di una sanzione per manifesta infondatezza della pretesa o difesa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneTransazioneImpreseImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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