Cassazione Civile, Ordinanza n. 05105/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dal fallimento di una società dichiarato dal Tribunale su istanza di una creditrice. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo della società avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo: da un lato, sussistente il credito della istante sulla base di un precedente accertamento incidentale del credito in sede di espropriazione presso terzi e della successiva ammissione al passivo; dall'altro, integrato lo stato di insolvenza anche in presenza di un solo creditore, poiché l'insolvenza attiene all'impossibilità oggettiva di adempiere regolarmente le obbligazioni. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 15 l.fall., sostenendo che il credito della creditrice non fosse definitivamente accertato, essendo coperto da una decisione non definitiva impugnata, e che comunque riguardasse obbligazioni estranee alla propria gestione commerciale; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 5 l.fall. e il vizio di motivazione, assumendo di essere in bonis, con patrimonio e liquidità creditoria elevati, e che la Corte territoriale non avesse valutato compiutamente bilanci, perizia e relazione ex art. 33 l.fall. Il ricorrente persona fisica non ha chiesto la decisione entro il termine previsto dalla procedura accelerata, sicché il giudizio nei suoi confronti è stato dichiarato estinto per rinuncia implicita.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra il ricorrente persona fisica e le controparti, compensando le spese tra costoro. Quanto al ricorso della società, lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che il credito della creditrice potesse essere valutato solo incidentalmente ai fini della legittimazione all'istanza di fallimento, senza necessità di un definitivo accertamento giudiziale; ha poi rilevato che la Corte d'appello aveva indicato come fondamento del credito sia il precedente accertamento nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo sia l'ammissione al passivo. Le censure della società erano dirette a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Quanto allo stato di insolvenza, la Corte ha ribadito che si tratta di un apprezzamento di fatto, censurabile solo se privo di motivazione o giuridicamente errato, mentre nel caso concreto la motivazione era ritenuta esauriente. La censura, inoltre, era aspecifica e priva di adeguata indicazione di decisività e collocazione processuale dei fatti asseritamente omessi. La società è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata richiesta di decisione entro il termine previsto comporta la rinuncia al ricorso del soggetto che non vi aderisca, con estinzione del giudizio nei suoi confronti.
A seguito della rinuncia implicita del ricorrente persona fisica, il giudizio si estingue limitatamente al rapporto processuale interessato.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
L'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione; la sua mancanza o insufficienza può determinare inammissibilità.
Ai fini della dichiarazione di fallimento su istanza di creditore non occorre l'accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente un accertamento incidentale sulla legittimazione dell'istante.
Lo stato di insolvenza è una situazione oggettiva di impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali di pagamento ed è apprezzamento di fatto del giudice di merito.
applicabile ratione temporis
Il precedente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è valorizzabile come elemento per l'accertamento incidentale del credito del creditore istante.
I motivi formulati come violazione di legge e vizio motivazionale non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o in censure aspecifiche.
La relazione del curatore è stata richiamata come elemento documentale posto dalla ricorrente a sostegno della propria situazione patrimoniale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura deve indicare specificamente il contenuto degli atti e documenti rilevanti, pena l'inammissibilità.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso conforme alla proposta accelerata e dunque meritevole di sanzione pecuniaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso su istanza di creditore, la legittimazione dell'istante può essere verificata con accertamento incidentale del credito, senza che sia necessario un suo definitivo accertamento in sede giudiziale o l'esecutività del titolo.
- L'accertamento dello stato di insolvenza costituisce giudizio di fatto rimesso al merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non mediante una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti completa e autosufficiente, tale da consentire alla Corte una comprensione chiara della vicenda senza ricorrere ad altre fonti; la carenza di tale requisito può comportare l'inammissibilità.
- Le censure che deducono omesso esame di fatti decisivi devono indicare in modo specifico il "come" e il "quando" della loro introduzione nel processo e la loro decisività; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- In presenza di una procedura accelerata di definizione, la mancata tempestiva richiesta di decisione da parte di uno dei ricorrenti produce rinuncia implicita e estinzione del giudizio limitatamente al relativo rapporto processuale.
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