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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33521/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2014 emesso nei confronti di una società, con recupero di imposte dirette e IVA: l'Ufficio aveva disconosciuto costi ritenuti non inerenti o non certi e aveva negato la detrazione IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, sulla base di una verifica svolta nei confronti del fornitore della contribuente, qualificato come soggetto privo di organizzazione. In conseguenza dell'accertamento sulla società, era stato emesso anche un avviso al socio per maggior reddito di partecipazione, poi dichiarato inammissibile in primo grado per tardività. In cassazione i contribuenti hanno proposto quattro motivi: (1) vizio di motivazione dell'avviso e violazione delle norme sul contenuto dell'atto impositivo, sostenendo che l'accertamento non riportasse né allegasse in modo sufficiente l'atto presupposto emesso verso il fornitore e le fonti di prova; (2) violazione delle regole sull'onere della prova, sul valore delle presunzioni e sull'art. 115 c.p.c., contestando la prova dell'inesistenza delle operazioni e la mancata dimostrazione del loro coinvolgimento nella frode IVA; (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, sostenendo che non fosse provata la sovrafatturazione e che la ricostruzione del costo mediante valori mediani fosse priva di adeguato supporto; (4) violazione delle norme sulla notificazione postale, assumendo che la notifica dell'atto al socio fosse nulla o comunque non perfezionata alla data considerata dalla CTR, con conseguente tempestività del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione in fatto circa la sufficienza motivazionale dell'avviso, accertamento già compiuto conformemente dai giudici di merito; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, poiché diretti a contestare la valutazione delle prove e a introdurre questioni non decisive o estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata; ha infine respinto il quarto motivo come manifestamente infondato, affermando che, in caso di consegna del piego a un familiare convivente, opera la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, irrilevante essendo il momento di ricezione della CAN. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro delle censure, ma la Corte ha osservato che non può essere usato per ottenere un nuovo accertamento di fatto o una diversa valutazione delle prove.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha confermato che l'atto era sufficientemente motivato perché riportava il contenuto essenziale degli elementi acquisiti nell'istruttoria svolta verso il fornitore.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto rispettato l'obbligo motivazionale.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato in relazione alla motivazione dell'accertamento; la Corte ha escluso la violazione perché l'atto conteneva il nucleo essenziale dell'istruttoria posta a base della pretesa.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulle prove, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura in quanto non coglieva la ratio decidendi e tendeva a rivalutare il merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per le presunzioni; la Corte non ha ravvisato violazione, poiché il motivo mirava a un nuovo apprezzamento delle prove.

  • art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    richiamato in tema di costi relativi a operazioni inesistenti; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile anche perché estranea all'impianto della sentenza impugnata.

  • art. 7 l. 20 novembre 1982, n. 890

    richiamato per la notificazione a mezzo posta; la Corte ha affermato che, con consegna del piego a familiare convivente, l'atto si presume conosciuto dal destinatario.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato quale base della presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova della impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la condanna equitativa a favore della controparte conseguente alla conferma della proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    richiamato per l'ulteriore somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di motivazione dell'avviso di accertamento fondato su operazioni soggettivamente inesistenti, è sufficiente che l'Ufficio riproduca nel contenuto essenziale gli elementi istruttori raccolti nei confronti del fornitore presunto fittizio, senza necessità di allegare integralmente l'atto presupposto, purché il contribuente sia posto in condizione di difendersi.
  • Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • Nelle controversie fiscali sulle operazioni inesistenti, la deduzione della mancata prova dell'inesistenza o della sovrafatturazione è inammissibile quando si risolve in una critica alla ricostruzione fattuale e alla ponderazione delle prove operata dal giudice di appello, senza colpire specificamente la ratio decidendi.
  • In tema di notificazione postale dell'atto impositivo, la consegna del piego a un familiare convivente fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario; la decorrenza del termine non dipende dal momento di ricezione della CAN, salvo prova contraria dell'impossibilità non colpevole di averne conoscenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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