Cassazione Civile, Ordinanza n. 22175/2022 del 13/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Una società aveva ottenuto in via parziale, nell'agosto 2008, il riconoscimento di un credito d'imposta per incremento occupazionale. Con atto del 9 marzo 2009 il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate revocava il beneficio, rilevando che l'incremento occupazionale risultava realizzato mediante assunzione di due dipendenti nello stesso mese di presentazione dell'istanza. La società impugnava l'atto di revoca, ma la Commissione tributaria regionale riformava la decisione di primo grado e confermava la revoca. In Cassazione la società articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza e dell'atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata comunicazione, entro trenta giorni dalla domanda, dei vizi formali dell'istanza e dall'avvenuta comunicazione di ammissibilità che avrebbe impedito la correzione tempestiva; 4) violazione degli artt. 6, comma 2, e 10 dello Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto legittima la revoca nonostante il pregresso comportamento dell'amministrazione e l'affidamento ingenerato; 5) omesso esame del fatto decisivo rappresentato da una successiva comunicazione di accoglimento dello stesso credito d'imposta, emessa dopo una nuova istanza, che secondo la ricorrente avrebbe reso inefficace la revoca impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha escluso che la mancata indicazione del responsabile del procedimento determinasse nullità dell'atto, richiamando il principio secondo cui tale omissione non è sanzionata con la nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria, salva la specifica disciplina delle cartelle di pagamento. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché la sentenza di merito, pur sinteticamente, aveva esaminato le doglianze e spiegato perché la disciplina invocata dalla contribuente non fosse applicabile a una procedura scandita da termini perentori e vincolata al rispetto di adempimenti cogenti. Ha giudicato non decisiva la successiva comunicazione di accoglimento del medesimo credito, in quanto riferita a una nuova e diversa istanza ed anzi seguita da ulteriore revoca oggetto di altro giudizio. Ha inoltre ritenuto che la CTR avesse correttamente escluso la violazione degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, poiché in una procedura a termini perentori l'amministrazione non era tenuta a richiedere integrazioni o correzioni e non si era formato un legittimo affidamento in presenza dell'inadempimento della contribuente alle disposizioni del decreto ministeriale attuativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'indicazione del responsabile del procedimento non è richiesta a pena di nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria; la nullità è prevista solo per specifiche ipotesi disciplinate da norme successive e speciali.
art. 6, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
La disposizione non si applica, secondo la Corte, a procedure amministrative scandite da termini perentori e da adempimenti vincolati che non consentono richieste di correzione o integrazione.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non è ravvisabile violazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento quando il contribuente non abbia rispettato prescrizioni cogenti della procedura agevolativa.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contrasto; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi esaminati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per censurare la nullità della sentenza per vizi della motivazione o della struttura decisoria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non basta richiamare circostanze non decisive o sovrapponibili a questioni giuridiche già esaminate.
art. 62, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Serve quale norma di raccordo per l'impugnazione in cassazione delle sentenze tributarie.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 11 L. 24 dicembre 2007, n. 244
Il credito d'imposta per incremento occupazionale è regolato da disposizioni attuative ministeriali aventi valore cogente.
d.m. attuativo dell'art. 11 L. 244/2007
Le disposizioni attuative sono vincolanti per il contribuente e per la procedura di concessione del beneficio.
Viene richiamata dalla Corte in precedenti analoghi sulla revoca del credito d'imposta per incrementi occupazionali.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7
In giurisprudenza richiamata, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento può invalidare l'atto solo se, senza l'irregolarità, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
Massime di principio
- Negli atti dell'amministrazione finanziaria la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina, di regola, nullità dell'atto, salvo una specifica previsione normativa speciale.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo o sia incomprensibile; una motivazione breve ma intellegibile è sufficiente.
- Nel vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto dedotto deve essere storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non sono sufficienti circostanze non decisive o che non scalfiscono la ratio decidendi.
- Le garanzie partecipative dello Statuto del contribuente non impongono, in procedimenti amministrativi caratterizzati da termini perentori e da adempimenti vincolati, un obbligo generalizzato di preavviso di rigetto o di richiesta di integrazione quando tale attività sia incompatibile con la struttura del procedimento.
- Il legittimo affidamento del contribuente non può essere invocato per consolidare un beneficio agevolativo quando l'istanza non sia conforme alle prescrizioni cogenti della disciplina attuativa.
- Per censurare una sentenza in Cassazione occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi: il motivo è infondato se non attacca le specifiche argomentazioni poste a base della decisione di merito.
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