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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22175/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Una società aveva ottenuto in via parziale, nell'agosto 2008, il riconoscimento di un credito d'imposta per incremento occupazionale. Con atto del 9 marzo 2009 il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate revocava il beneficio, rilevando che l'incremento occupazionale risultava realizzato mediante assunzione di due dipendenti nello stesso mese di presentazione dell'istanza. La società impugnava l'atto di revoca, ma la Commissione tributaria regionale riformava la decisione di primo grado e confermava la revoca. In Cassazione la società articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza e dell'atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata comunicazione, entro trenta giorni dalla domanda, dei vizi formali dell'istanza e dall'avvenuta comunicazione di ammissibilità che avrebbe impedito la correzione tempestiva; 4) violazione degli artt. 6, comma 2, e 10 dello Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto legittima la revoca nonostante il pregresso comportamento dell'amministrazione e l'affidamento ingenerato; 5) omesso esame del fatto decisivo rappresentato da una successiva comunicazione di accoglimento dello stesso credito d'imposta, emessa dopo una nuova istanza, che secondo la ricorrente avrebbe reso inefficace la revoca impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha escluso che la mancata indicazione del responsabile del procedimento determinasse nullità dell'atto, richiamando il principio secondo cui tale omissione non è sanzionata con la nullità degli atti dell'amministrazione finanziaria, salva la specifica disciplina delle cartelle di pagamento. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché la sentenza di merito, pur sinteticamente, aveva esaminato le doglianze e spiegato perché la disciplina invocata dalla contribuente non fosse applicabile a una procedura scandita da termini perentori e vincolata al rispetto di adempimenti cogenti. Ha giudicato non decisiva la successiva comunicazione di accoglimento del medesimo credito, in quanto riferita a una nuova e diversa istanza ed anzi seguita da ulteriore revoca oggetto di altro giudizio. Ha inoltre ritenuto che la CTR avesse correttamente escluso la violazione degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente, poiché in una procedura a termini perentori l'amministrazione non era tenuta a richiedere integrazioni o correzioni e non si era formato un legittimo affidamento in presenza dell'inadempimento della contribuente alle disposizioni del decreto ministeriale attuativo. Il ricorso è stato pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Negli atti dell'amministrazione finanziaria la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina, di regola, nullità dell'atto, salvo una specifica previsione normativa speciale.
  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo o sia incomprensibile; una motivazione breve ma intellegibile è sufficiente.
  • Nel vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. il fatto dedotto deve essere storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non sono sufficienti circostanze non decisive o che non scalfiscono la ratio decidendi.
  • Le garanzie partecipative dello Statuto del contribuente non impongono, in procedimenti amministrativi caratterizzati da termini perentori e da adempimenti vincolati, un obbligo generalizzato di preavviso di rigetto o di richiesta di integrazione quando tale attività sia incompatibile con la struttura del procedimento.
  • Il legittimo affidamento del contribuente non può essere invocato per consolidare un beneficio agevolativo quando l'istanza non sia conforme alle prescrizioni cogenti della disciplina attuativa.
  • Per censurare una sentenza in Cassazione occorre confrontarsi con la concreta ratio decidendi: il motivo è infondato se non attacca le specifiche argomentazioni poste a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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