Cassazione Civile, Ordinanza n. 14922/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio l'ente datore di lavoro sostenendo di avere prestato attività come operatore agricolo a tempo determinato, con mansioni di lavori meccanici in agricoltura e presso un centro di meccanizzazione agricola, dal 1990 al giugno 2018 sulla base di una successione di contratti a termine reiterati che riteneva illegittimi. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e aveva ritenuto legittimo il ricorso al termine, valorizzando la disciplina del lavoro agricolo e la nozione di stagionalità in senso ampio. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, la nullità o improcedibilità dell'appello per vizio di notifica del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza; dall'altro, la violazione della disciplina sui contratti a termine applicabile ratione temporis, sostenendo che l'ente non potesse essere equiparato a imprenditore agricolo, che la deroga per attività stagionali dovesse essere interpretata restrittivamente, che occorresse accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro riconducibilità ad attività stagionali tipiche, e che non fosse sufficiente un richiamo generico alla ciclicità dell'attività agricola o alla contrattazione collettiva e regionale. Ha infine censurato la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'atto di appello al domicilio digitale del difensore, anche se indicato ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato la disciplina dei contratti a termine nel settore agricolo: l'ente non poteva essere considerato imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.; la deroga alla durata massima dei contratti a termine vale solo per attività stagionali in senso stretto; l'elenco delle attività stagionali è tassativo; occorre verificare in concreto le mansioni effettive e la loro effettiva stagionalità, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito perché relativo alle spese, da riesaminarsi in sede di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura sulla notifica dell'appello è stata respinta perché la notificazione al domicilio digitale del difensore è stata ritenuta valida.
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
Il domicilio digitale del difensore consente la validità della notifica presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.
art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005
L'indirizzo PEC del difensore inserito nei pubblici elenchi è idoneo a ricevere notifiche; il professionista deve comunicarlo al proprio Ordine.
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001
La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali; l'elenco delle attività stagionali richiede specificità e non ammette interpretazione analogica.
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
La disciplina invocata dalla Corte territoriale è inapplicabile perché riservata ai datori di lavoro dell'agricoltura, qualifica non riconoscibile all'ente.
La durata massima e le deroghe per il lavoro a termine vanno interpretate restrittivamente, con riguardo alle sole attività stagionali in senso stretto.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
La deroga al limite dei 36 mesi vale solo per contratti relativi ad attività stagionali e richiede accertamento concreto delle mansioni.
art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015
La disposizione non è applicabile ai rapporti dell'ente, poiché presuppone la qualifica di imprenditore agricolo.
L'ente pubblico non economico in questione non è qualificabile come imprenditore agricolo.
artt. 2 e 3 L.R. Sicilia n. 21 del 1965
Le norme istitutive descrivono natura, scopi e compiti dell'ente, valorizzati per escluderne la natura di imprenditore agricolo.
Richiamata come fonte delle ulteriori competenze dell'ente, confermandone la natura pubblicistica.
L'elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
La previsione collettiva mostra che vi possono essere lavoratori a termine non rientranti nella deroga alla durata massima.
Le previsioni regionali non valgono a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Usato per richiamare per relationem i precedenti conformi della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Nel sistema delle notificazioni al difensore, la notificazione eseguita al domicilio digitale/indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se il difensore aveva indicato tale domicilio per le sole comunicazioni di cancelleria.
- In materia di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga al limite di durata massima prevista per le attività stagionali deve essere interpretata in senso rigoroso e si applica solo a prestazioni effettivamente stagionali in senso stretto.
- L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa di settore è tassativo e non può essere esteso per analogia o per richiamo generico alla ciclicità dell'attività produttiva.
- Per invocare la disciplina speciale sul lavoro a termine agricolo occorre che il datore di lavoro abbia la qualità richiesta dalla norma; se tale qualità difetta, non si applica la disciplina derogatoria propria del settore agricolo.
- Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente svolte e la loro riconducibilità alle attività stagionali tipizzate, gravando sul datore di lavoro l'onere di provarne l'esclusività o la stretta complementarità.
- I lavoratori addetti stabilmente a mansioni che rispondono a esigenze permanenti dell'organizzazione produttiva non possono essere qualificati come lavoratori stagionali, anche se il ciclo produttivo complessivo dell'attività è stagionale.
- Le fonti collettive o regionali non possono derogare in modo generico alla disciplina nazionale dei contratti a tempo determinato oltre i limiti consentiti dalla legge.
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