Cassazione Civile, Ordinanza n. 35610/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con riprese ai fini IVA, IRES e IRAP. La società contribuente aveva impugnato l'atto e la C.T.R. aveva accolto parzialmente l'appello, ritenendo violato il diritto al contraddittorio endoprocedimentale solo per la parte IVA e non per le imposte dirette. In Cassazione l'Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sul contraddittorio e sull'accertamento, sostenendo che la CTR avesse escluso erroneamente la necessità della cosiddetta prova di resistenza, cioè la dimostrazione concreta dell'utilità del contraddittorio omesso. Con il secondo motivo ha denunciato motivazione apparente o apodittica ex art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse spiegato perché tale prova di resistenza dovesse ritenersi assolta. La società intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile perché non si confrontava con l'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR, infatti, dopo avere escluso in astratto la necessità della prova di resistenza per la violazione del contraddittorio in materia IVA, aveva comunque affermato che, nel caso concreto, tale prova era stata raggiunta dalla contribuente. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione della CTR era stata considerata concreta e specifica nel chiarire come, nel caso di specie, la parte avrebbe potuto dimostrare l'erroneità delle contestazioni dell'Ufficio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la resistente era rimasta intimata e non aveva svolto difese; è stato altresì escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato evocato come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato evocato come parametro del secondo motivo per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato dalla ricorrente quale norma sul contraddittorio endoprocedimentale negli accessi e verifiche
art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente nel contesto delle riprese a fini imposte dirette
richiamati dalla ricorrente in tema di presunzioni e prova
richiamato dalla ricorrente nel contesto delle riprese a fini delle imposte dirette
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria regionale
richiamato per il procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa la sua applicazione per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.
- In tema di contraddittorio endoprocedimentale, la censura sulla sua omessa instaurazione deve misurarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'effettiva incidenza del contraddittorio sul risultato finale.
- La cosiddetta prova di resistenza può essere ritenuta assolta quando il giudice di merito spieghi in modo concreto come il contribuente avrebbe potuto contestare utilmente le riprese e quale diverso esito sarebbe stato possibile in contraddittorio.
- La deduzione di motivazione apparente è infondata se la sentenza impugnata espone, in modo specifico e riferito al caso concreto, il percorso logico seguito per ritenere assolto l'onere probatorio allegato dalla parte.
- Nel giudizio di legittimità, la presenza di una parte intimata che non svolge difese può escludere la liquidazione delle spese in favore del ricorrente o contro il resistente, secondo la concreta regolazione adottata dalla Corte.
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