Cassazione Civile, Ordinanza n. 05551/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’associazione impugnava un avviso di accertamento Ires per l’anno 2010 con cui l’Ufficio aveva riqualificato il rapporto tra la stessa e una ditta individuale che svolgeva attività di bar-ristorante nei locali dell’associazione come affitto d’azienda, e non come comodato gratuito, ritenendo quindi esistente un reddito imponibile pari a euro 14.918. La contribuente sosteneva che la C.T.R. avesse erroneamente valorizzato la presunta antieconomicità del comodato, nonostante la registrazione dell’atto, e deduceva: a) violazione delle norme sull’avviso di accertamento, sulla motivazione degli atti tributari e sui principi di lealtà, correttezza e diritto di difesa; b) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la contestazione dell’antieconomicità, alla luce di clausole contrattuali che prevedevano oneri a carico della ditta di ristorazione in favore dell’associazione e degli associati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dato ragione all’Ufficio, osservando che la qualificazione del rapporto dipende dalla sua effettiva gratuità o onerosità, da valutarsi secondo la funzione economico-sociale e, ove contestata, secondo i canoni ermeneutici contrattuali. Nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito prova idonea dell’effettiva esistenza di un comodato gratuito; l’antieconomicità dell’operazione rendeva legittimo l’accertamento induttivo e faceva gravare sul contribuente l’onere di prova contraria. La mera registrazione formale di un contratto di comodato successivo alla verifica non era sufficiente a superare la contestazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne fonda la decisione; il rilievo decisivo è l’antieconomicità e il conseguente accertamento induttivo.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’avviso, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché l’atto consentiva di comprendere la contestazione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente sul dovere di motivazione e di conoscibilità della pretesa tributaria; la Corte ritiene sufficiente la motivazione dell’avviso.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, senza rilievo dirimente nella decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Legittima l’accertamento induttivo o analitico-induttivo quando il comportamento del contribuente risulti antieconomico e la contabilità, pur formalmente regolare, sia intrinsecamente inattendibile.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente, in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile per antieconomicità, l’utilizzo di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti per rettificare il reddito/volume d’affari.
Le censure sulla qualificazione del rapporto contrattuale devono essere veicolate denunciando la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.
Indicato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione finanziaria contesta l’antieconomicità di un’operazione del contribuente, quest’ultimo deve fornire una spiegazione concreta e prova contraria idonea; in difetto, l’accertamento induttivo o analitico-induttivo è legittimo.
- La tenuta di una contabilità formalmente regolare non impedisce la rettifica fiscale se il comportamento complessivo risulta intrinsecamente inattendibile per manifesta antieconomicità.
- La qualificazione di un rapporto come comodato, locazione o affitto va compiuta guardando alla reale gratuità o onerosità e alla funzione economico-sociale dell’operazione, non al solo dato formale o alla mera registrazione del contratto.
- Se si contesta in cassazione la qualificazione giudiziale di un rapporto contrattuale, occorre dedurre specificamente la violazione dei criteri di interpretazione dei contratti; non basta prospettare genericamente errori di fatto o di motivazione.
- La mera stipulazione o registrazione tardiva di un contratto non è di per sé sufficiente a superare una contestazione fiscale fondata sulla non credibilità economica del rapporto effettivamente svolto.
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