Cassazione Civile, Ordinanza n. 08836/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società era stata destinataria di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato e riferita a IRPEF, IRAP e IRES, per un importo complessivo comprensivo di imposte, interessi, sanzioni e pene pecuniarie. La contribuente aveva impugnato la cartella davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado e poi in appello il rigetto del gravame dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un solo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 1, comma mille e undici, L. 27 dicembre 2006, n. 296, e violazione degli artt. 107 e 108 TFUE e della decisione UE del 14 agosto 2015, n. 5549, sostenendo che la CTR non aveva considerato che le agevolazioni per gli eventi sismici del 2002, delle quali la società si era avvalsa, erano state qualificate dalla Commissione UE come aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il diritto europeo della concorrenza. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha però aderito a una definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018, depositando domanda e quietanza della prima rata; la Corte ha inoltre rilevato che nessuna parte aveva chiesto la prosecuzione del giudizio entro il termine previsto e che la controversia risultava inserita nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, a conferma della definizione della lite nelle forme della legge n. 197/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha rilevato che la parte contribuente aveva aderito alla procedura di definizione prevista dal d.l. n. 119/2018 e che, decorso il termine senza istanza di trattazione e senza diniego della definizione impugnato, il processo doveva ritenersi estinto; ha inoltre richiamato l'inserimento della lite nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, quale ulteriore indice della regolare definizione della controversia. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento
art. 5-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di legge
art. 107 TFUE
richiamato dall'Ufficio per sostenere l'illegittimità degli aiuti di Stato
art. 108 TFUE
richiamato dall'Ufficio per sostenere l'illegittimità degli aiuti di Stato
art. 1, comma mille e undici, L. 27 dicembre 2006, n. 296
dedotto come norma falsamente applicata dalla sentenza impugnata
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
richiamato come base della definizione agevolata cui la contribuente ha aderito
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
utilizzato per affermare l'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione entro il termine previsto e per la disciplina del diniego della definizione
richiamato per la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione per definizione agevolata
art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
richiamato quale norma relativa all'elenco delle controversie ai fini della dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità
art. 1, commi 186 e segg., L. n. 197/2022
richiamata come disciplina della regolare definizione della controversia nelle forme di legge
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, risulta che la controversia tributaria è stata definita con una procedura agevolata prevista dalla legge e non è stata richiesta la prosecuzione del giudizio nei termini stabiliti, il processo si estingue senza esame del motivo di ricorso.
- L'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dal deposito della domanda e della quietanza di pagamento della prima rata, è idonea a fondare la declaratoria di estinzione ove non intervenga un diniego impugnato e tempestivamente contestato.
- L'inserimento della controversia nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione ai fini della riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità costituisce un elemento documentale rilevante per confermare l'avvenuta definizione della lite.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non decide sul merito delle censure relative alla legittimità dell'atto impositivo o alla corretta applicazione del diritto unionale.
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