Cassazione Civile, Ordinanza n. 00756/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, aveva impugnato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2008-2011, emessi sulla base di movimentazioni bancarie e extraconto e riferiti a presunti redditi da lavoro autonomo derivanti dall’attività di amministratore di quattro condomini. In primo grado i ricorsi erano stati accolti; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, confermando la rilevanza fiscale dei versamenti bancari e l’assoggettabilità ad IVA dell’attività svolta, mentre veniva esclusa la pretesa IRAP e la ripresa sui prelevamenti. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto non assolto l’onere della prova sui versamenti e che l’Ufficio avrebbe dovuto escludere d’ufficio gli accrediti stipendiali provenienti dal proprio datore di lavoro; 2) violazione degli artt. 4 e 5 d.P.R. 633/1972, contestando la soggettività IVA dell’attività di amministratore di condominio, asseritamente svolta solo in modo occasionale o comunque non abituale per più condomini.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha ribadito che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione bancaria resta operante per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire una dimostrazione analitica, specifica e non generica per ciascuna movimentazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché nuova e non emergente dalla sentenza impugnata, la censura relativa agli accrediti stipendiali e, comunque, ha rilevato la preclusione all’esame del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il filtro dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Sul secondo motivo ha confermato che l’attività di amministratore di condominio, quando svolta con carattere di abitualità e con impiego di mezzi organizzati, integra prestazione di servizi nell’esercizio di arti e professioni e quindi è soggetta ad IVA; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato lo svolgimento dell’attività per quattro condomini in un arco temporale pluriennale. Il ricorso è stato quindi rigettato senza pronuncia sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate si era costituita solo ai fini della partecipazione all’udienza.
Norme richiamate
Le risultanze dei conti bancari costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; dopo Corte cost. n. 228/2014, i prelevamenti non operano per i lavoratori autonomi, mentre i versamenti conservano efficacia presuntiva verso tutti i contribuenti, salvo prova contraria analitica del contribuente.
Rinvia alla presunzione bancaria di cui all’art. 32, confermando l’estensione della disciplina ai fini dell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
Le movimentazioni bancarie possono fondare la presunzione di imponibilità anche ai fini IVA, imponendo al contribuente una prova contraria specifica e analitica.
L’IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.
Le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, non fare o permettere rientrano tra le prestazioni di servizi imponibili.
Per esercizio di arti e professioni si intende l’attività di lavoro autonomo abituale, anche se non esclusiva; l’attività di amministratore di condominio può esservi ricompresa se svolta con abitualità e organizzazione.
Sono richiamati per delineare le attribuzioni dell’amministratore di condominio e il contenuto professionale/tecnico della sua attività.
Esclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
La censura motivazionale è preclusa nei casi di doppia conforme nei termini indicati dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
L’Amministrazione si è costituita solo ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza ulteriore statuizione sostanziale nel testo disponibile.
art. 6, comma 4, L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’asserito obbligo dell’Ufficio di acquisire d’ufficio documentazione già nella propria disponibilità; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dal ricorrente quale base del preteso obbligo di acquisizione documentale d’ufficio da parte dell’Amministrazione.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, la presunzione legale sui versamenti operata dall’art. 32 d.P.R. 600/1973 grava tutti i contribuenti e può essere vinta solo con prova contraria specifica, analitica e riferita alle singole movimentazioni.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti bancari non possono più essere utilizzati come presunzione di compensi nei confronti del lavoratore autonomo, mentre i versamenti mantengono efficacia presuntiva di maggior reddito.
- La contestazione generica dell’importo accertato, senza indicare puntualmente la natura di ciascun versamento e senza produrre documentazione specifica nei gradi di merito, non è sufficiente a superare la presunzione bancaria.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di merito e non rilevabili d’ufficio.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- L’attività di amministratore di condominio è soggetta ad IVA quando sia esercitata con carattere di abitualità e, soprattutto, con impiego di un’organizzazione di mezzi, integrando prestazione di servizi svolta nell’esercizio di arti e professioni.
- La qualificazione IVA dell’attività di amministratore di condominio dipende dalla concreta modalità di svolgimento: se l’attività è episodica e priva di organizzazione può restare fuori dall’imposta, mentre l’esercizio plurimo e organizzato conduce all’imponibilità.
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