Cassazione Civile, Ordinanza n. 31904/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il liquidatore di una società a responsabilità limitata, che era anche socio al 33,3%, aveva inizialmente impugnato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per maggiori redditi dell'anno 2002, ma il relativo giudizio era stato dichiarato interrotto per cancellazione della società dal registro delle imprese e poi estinto per mancata riassunzione. Successivamente l'Amministrazione finanziaria aveva notificato al medesimo soggetto, in qualità di ex socio, una cartella di pagamento per il debito della società, in proporzione alle quote possedute. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo: difetto di motivazione; necessità di un autonomo avviso di accertamento nei suoi confronti ex art. 36 d.P.R. 602/1973; necessità della prova della percezione di utili o beni in liquidazione; illegittimità dell'iscrizione a ruolo diretta nei confronti del socio in assenza di tale previa contestazione. La Corte di merito aveva invece ritenuto legittima la cartella, valorizzando la definitività dell'accertamento verso la società e l'onere del socio di provare eventuali cause di esclusione o limitazione della propria responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha chiarito che la pretesa era fondata sulla successione ex lege del socio nei debiti della società estinta ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., e non sulla distinta responsabilità civilistica e sussidiaria prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973. Ha affermato che, una volta definitivamente accertato il debito sociale, l'Ufficio può iscrivere a ruolo il tributo e notificare la cartella al socio successore senza necessità di un autonomo avviso di accertamento; il socio, impugnando la cartella, può contestare l'inesistenza del titolo o la propria responsabilità, ma deve allegare e provare di non aver ricevuto utili o attribuzioni in liquidazione, trattandosi di fatto impeditivo/estintivo. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per dedurre il vizio di motivazione della cartella; la Corte non ravvisa un difetto tale da invalidare l'atto, anche in ragione della conoscenza del contenzioso da parte del socio.
Invocato dal ricorrente per contestare la motivazione dell'atto impositivo; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della cartella nel contesto concreto.
comma 3, comma 5, comma 6
Norma distinta dalla successione ex art. 2495 c.c.; disciplina una responsabilità civilistica e sussidiaria di liquidatori, amministratori e soci, fondata su presupposti propri (tra cui l'assegnazione di beni/utili) e, per questo, richiede autonomo avviso di accertamento. Nel caso concreto, però, non era la base della pretesa.
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione dell'ente e il subentro ex lege dei soci nei debiti sociali non soddisfatti, nei limiti di responsabilità previsti; il credito del fisco già definitivamente accertato può essere azionato verso i soci successori.
L'assenza di percezione di utili in liquidazione è un fatto impeditivo/estensivo della responsabilità del socio e, quindi, deve essere allegata e provata dal socio che la invoca.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo di rigetto.
È richiamato come base per l'estensione dell'efficacia del titolo esecutivo al successore, in analogia/interpretazione estensiva nei casi di società estinta.
Il giudicato formatosi sul credito della società è opponibile al socio successore quanto alla definitività dell'accertamento.
Consente l'iscrizione a ruolo sulla base del contribuente cui è riferibile il presupposto d'imposta; la Corte ritiene compatibile con tale disposizione l'iscrizione anche dopo l'estinzione della società, e la successiva azione verso il socio successore.
È richiamato come base per la formazione definitiva del ruolo e del titolo esecutivo conseguente.
La cartella notificata deve corrispondere al ruolo; nel caso concreto la perfetta corrispondenza è ritenuta rispettata.
L'impugnazione della cartella davanti al giudice tributario è la sede in cui il socio può far valere le proprie difese contro la pretesa esecutiva.
È richiamato come possibile tutela cautelare che il socio può chiedere nel processo tributario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È dato atto della sua applicabilità quanto al contributo unificato, in ragione dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Nella società di capitali estinta per cancellazione dal registro delle imprese, i soci succedono ex lege nei debiti sociali non soddisfatti; il credito già definitivamente accertato verso la società può essere azionato nei confronti dei soci entro i limiti di responsabilità previsti dalla legge.
- La responsabilità del socio successore ex art. 2495 c.c. è distinta dalla responsabilità civilistica e sussidiaria dei soci prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973: la prima opera come successione nel medesimo debito sociale, la seconda come autonoma responsabilità da presupposti propri e richiede un diverso titolo impositivo.
- Quando la pretesa fiscale deriva dal subentro del socio nel debito sociale, non è necessario emettere un autonomo avviso di accertamento nei confronti del socio se il credito è già stato definitivamente accertato verso la società.
- La mancata percezione di utili o attribuzioni in sede di liquidazione non esclude automaticamente la legittimazione passiva del socio successore; essa integra un fatto impeditivo/limitativo della pretesa che deve essere allegato e provato dal socio.
- L'impugnazione della cartella consente al socio di contestare il fondamento della propria responsabilità e l'inesistenza del titolo, ma non di rimettere in discussione il credito già definitivamente accertato nei confronti della società.
- L'iscrizione a ruolo e la cartella possono essere legittimamente emesse anche dopo l'estinzione della società, purché il credito tributario verso l'ente sia definitivamente consolidato e l'azione sia rivolta al successore nei limiti della sua responsabilità.
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