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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12403/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni emesso per l’emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, collegato a una verifica della Guardia di Finanza su un presunto sistema fraudolento riconducibile a una società di capitali e ad altri soggetti. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva perché all’epoca non sarebbe stato legale rappresentante della società, il difetto di competenza territoriale, la decadenza dell’azione di accertamento ex art. 43 d.P.R. n. 633 del 1972 e l’assenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. La CTR aveva confermato l’annullamento, ritenendo che la notifica dovesse essere rivolta all’amministratore in carica e non a chi aveva ricoperto in passato la carica. In cassazione l’Agenzia ha censurato la decisione per violazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., sostenendo che l’atto era stato legittimamente notificato al soggetto indicato come amministratore di diritto nell’anno d’imposta contestato e che l’esclusiva riferibilità delle sanzioni all’ente non opera quando la persona fisica abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come schermo per l’evasione. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza in tema di responsabilità per interposizione e la necessità di valorizzare gli elementi emersi nella verifica e nel procedimento penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR ha confuso il piano processuale della legittimazione a impugnare l’atto notificato alla società con il diverso piano sostanziale della responsabilità del soggetto fisico quale autore della violazione e potenziale destinatario delle sanzioni. Ha affermato che, in materia tributaria, l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 non si applica quando risulti che il rappresentante o amministratore abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando la società come schermo o cartiera; in tale ipotesi torna operativa la regola generale della riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice dell’illecito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi se l’atto di contestazione contenga una puntuale indicazione dei presupposti della responsabilità del contribuente per l’uso improprio della struttura societaria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta in cassazione

    La censura è stata proposta come violazione di norme sostanziali e processuali, ma la Corte ha esaminato soprattutto il profilo della corretta applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 e della qualificazione della responsabilità.

  • art. 7 d.l. 30/09/2003, n. 269

    sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica

    Le sanzioni sono, in via generale, a carico dell’ente; tuttavia, la norma non opera quando la persona fisica abbia agito nel proprio esclusivo interesse utilizzando la società come schermo o paravento, venendo meno la ratio dell’esclusiva imputazione all’ente.

  • art. 75 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto infondata la sua falsa applicazione nei termini prospettati dalla ricorrente, poiché il vero problema era la corretta qualificazione della posizione sostanziale del soggetto destinatario della contestazione.

  • art. 43 d.P.R. n. 633 del 1972

    La norma è stata richiamata dal contribuente per eccepire la decadenza dall’azione di accertamento, ma la Corte di cassazione non ha fondato su tale profilo la decisione.

  • art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato come disciplina originaria della responsabilità del dipendente, rappresentante o amministratore e della responsabilità solidale dell’ente beneficiario della violazione.

  • art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona

    La Corte richiama la norma come meccanismo che consente di imputare l’imposizione all’effettivo possessore del reddito, anche quando vi sia interposizione personale.

  • art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato in relazione alla disciplina IVA del soggetto che partecipa, in nome proprio ma per conto terzi, a una prestazione di servizi, con finzione di due prestazioni successive.

  • art. 6, par. 4, Sesta direttiva

    La Corte lo cita per affermare la convergenza del diritto unionale sul principio secondo cui il soggetto che agisce in nome proprio ma per conto di terzi è considerato aver ricevuto e fornito personalmente il servizio.

  • art. 2332 c.c.

    È menzionato per ribadire l’efficacia costitutiva e sanante dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, che consolida l’acquisto della personalità giuridica.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    È richiamato ai soli fini del computo della tempestività del ricorso per cassazione, quale sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza Covid-19.

  • art. 38, comma 1, d.l. n. 21 del 2020

    È richiamato ai fini del computo dei termini, in coordinamento con la sospensione emergenziale COVID.

  • legge n. 742 del 1969

    È richiamata per la sospensione feriale ordinaria dei termini processuali, considerata cumulabile con la sospensione emergenziale.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie relative a società dotate di personalità giuridica, l’art. 7 d.l. n. 269 del 2003 opera solo quando la persona fisica abbia agito nell’interesse e a beneficio della società; se invece la società è stata usata come schermo per l’esclusivo vantaggio personale dell’autore, la sanzione può tornare a colpire la persona fisica.
  • Il giudice tributario deve distinguere il piano processuale della legittimazione a ricevere o impugnare l’atto intestato alla società dal piano sostanziale della riferibilità della violazione e della sanzione alla persona fisica o all’ente.
  • La personalità giuridica della società, una volta acquisita con l’iscrizione nel registro delle imprese, non viene meno per il solo fatto che l’ente sia stato strumentalizzato per condotte evasive; per superare l’imputazione all’ente occorre un preciso fondamento normativo e una verifica concreta della funzione effettivamente svolta dal soggetto interposto.
  • Quando l’Amministrazione contesti un sistema di interposizione o di uso fraudolento della società, l’atto deve contenere una puntuale indicazione dei presupposti di fatto che sorreggono la responsabilità del soggetto fisico destinatario della contestazione.
  • In tema di imputazione fiscale per interposizione, è decisivo accertare chi sia l’effettivo possessore del reddito o il reale beneficiario dell’operazione, potendo rilevare presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Ai fini del computo della tempestività del ricorso per cassazione, la sospensione straordinaria dei termini per l’emergenza Covid-19 e la sospensione feriale ordinaria si sommano, perché rispondono a finalità diverse e non si sovrappongono temporalmente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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