Cassazione Civile, Ordinanza n. 07049/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato una delibera regionale con cui erano state dettate determinazioni sulla prosecuzione temporanea dell’esercizio di grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute, oltre agli atti successivi relativi alla specifica derivazione "Stazzona" e alla quantificazione del c.d. canone aggiuntivo per il 2021. In origine il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva respinto il ricorso ritenendo infondate le censure, in larga parte già esaminate in precedenti giudizi tra le stesse parti e in Cassazione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione di legge per avere il TSAP confermato il termine finale del 31.12.2021 per la prosecuzione dell’esercizio delle derivazioni e degli impianti, assumendo che la questione non sarebbe stata realmente esaminata nei precedenti richiamati; (2) violazione di legge e del giusto procedimento amministrativo per avere la Regione, nella delibera impugnata, riservato a sé la facoltà di disporre l’ulteriore prosecuzione sino al 31.7.2024 o la cessazione, con conseguente asserito ribaltamento della disciplina primaria e vizi istruttori e motivazionali; (3) violazione di legge, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 3 Cost. in relazione alla misura e all’imposizione del canone aggiuntivo 2021, ritenuto abnorme e sproporzionato perché fondato su criteri tecnici errati e su una relazione istruttoria ritenuta inattendibile, con asserita ignoranza da parte del TSAP degli apporti probatori, inclusi precedenti accertamenti tecnici svolti in altri giudizi.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il TSAP aveva correttamente motivato per relationem richiamando precedenti già pertinenti, nei quali erano state affrontate questioni analoghe sulla legittimità del canone aggiuntivo e sulla prosecuzione temporanea della gestione degli impianti da parte dell’ex concessionario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito amministrativo e delle scelte discrezionali regionali, oltre a difettare di specificità quanto al dedotto vizio del giusto procedimento. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che non vi era stata nel giudizio dinanzi al TSAP alcuna verificazione o consulenza tecnica da cui discendesse un obbligo di confutazione di valutazioni svolte in altri giudizi; inoltre la critica mirava sostanzialmente a contestare il merito tecnico della quantificazione del canone, profilo non deducibile nei limiti del ricorso per cassazione contro la sentenza del TSAP. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stato richiamato come paradigma dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge, ma le censure sono state in parte respinte nel merito e in parte dichiarate inammissibili perché dirette a una rivalutazione di merito.
È stato evocato in relazione ai soli vizi di motivazione costituzionalmente rilevanti, limitati ai casi di motivazione mancante o meramente apparente.
La Corte lo richiama per precisare che il vizio di motivazione censurabile in cassazione riguarda solo l’inesistenza o apparenza della motivazione.
Dopo la riforma, la Corte pronuncia in pubblica udienza solo nei casi previsti; altrimenti decide in camera di consiglio.
È la forma ordinaria di definizione camerale dei ricorsi quando non ricorrono i presupposti per la pubblica udienza.
art. 23 Cost.
È stata esclusa l’applicabilità della riserva di legge tributaria al canone aggiuntivo, ritenuto corrispettivo e non imposta.
art. 117, comma 3, Cost.
La disciplina regionale è stata ricondotta alla materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
È stato richiamato come fonte statale di principio nella disciplina delle grandi derivazioni idroelettriche e della loro prosecuzione temporanea.
art. 12, comma 8-bis, d.lgs. n. 79/1999
Costituisce il fondamento della legittima potestà regionale di prevedere un canone aggiuntivo durante la protrazione dell’esercizio da parte dell’ex concessionario.
art. 53-bis l.r. Lombardia n. 26/2003
È la base normativa regionale del canone aggiuntivo per il proseguimento temporaneo delle grandi derivazioni scadute.
art. 6 l.r. Lombardia n. 5/2020
È stato invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura che ne traeva una pretesa incompatibilità con gli atti regionali impugnati.
art. 3, comma 12, l.r. Lombardia n. 5/2020
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate nella fissazione del termine di prosecuzione.
art. 1, comma 2, lett. a) e b), l. n. 239/2004
Richiamata dalla ricorrente come parametro normativo ulteriore, ma senza esito favorevole nel giudizio.
art. 1, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79/1990
È stato richiamato in relazione alla contestazione dell’obbligo di cessione di energia, ma la relativa doglianza è stata ritenuta infondata nei precedenti e non decisiva qui.
Invocata per il giusto procedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque non idonea a scalfire la decisione del TSAP.
Richiamato nel terzo motivo per lamentare il travisamento e l’ignoranza delle prove, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie, ma senza esito favorevole.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
È stato applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è legittima quando il giudice del gravame richiami precedenti pertinenti e renda comprensibile, anche sinteticamente, perché le questioni riproposte siano infondate; non è invece sufficiente un rinvio meramente acritico e privo di collegamento con i motivi di impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità contro le sentenze del TSAP, la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti della motivazione mancante, apparente o costituzionalmente inesistente; non è consentito sollecitare una nuova valutazione della sufficienza o razionalità dell’apprezzamento di fatto.
- Il canone aggiuntivo previsto per la prosecuzione temporanea dell’esercizio di grandi derivazioni idroelettriche ha natura corrispettiva, perché collegato all’uso continuativo degli impianti da parte dell’ex concessionario; perciò non ricade nella riserva di legge propria dei tributi ex art. 23 Cost.
- La disciplina regionale sul proseguimento temporaneo delle grandi derivazioni idroelettriche si colloca nella materia concorrente dell’energia e può prevedere un canone aggiuntivo in pendenza della riassegnazione, purché coerente con i principi fondamentali dettati dalla legge statale.
- Le doglianze che mirano a contestare la misura del canone aggiuntivo sotto il profilo tecnico-discrezionale o istruttorio sono inammissibili in cassazione quando richiedono una rivalutazione del merito amministrativo o delle scelte tecniche della Regione.
- Le risultanze tecniche acquisite in altri giudizi non vincolano il giudice di legittimità né impongono una confutazione specifica se nel giudizio definito dal TSAP non vi sia stata una verificazione o consulenza tecnica con funzione decisiva.
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