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Legge

LEGGE 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

Normativa italiana004G0259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce i principi fondamentali in materia energetica, ripartisce competenze tra Stato, Regioni e Autorità, disciplina liberalizzazione, concessioni e autorizzazioni di elettricità, gas e oli minerali, e introduce misure su infrastrutture, concorrenza, ritiro energia e compensazioni territoriali. Molte disposizioni operano dalla data di entrata in vigore o entro termini specifici; alcune norme richiamate sono poi modificate o abrogate.

riforma del settore energetico e liberalizzazione dei mercati elettrico e gas

Riforma dei principi e dell’assetto del settore energetico

La legge fissa i principi fondamentali della materia energetica e definisce l’assetto delle competenze pubbliche nel settore. L’obiettivo generale è assicurare unità giuridica ed economica, concorrenza, sicurezza degli approvvigionamenti, tutela ambientale e rispetto delle autonomie territoriali.

Ambito di applicazione e principi generali

Le attività energetiche sono disciplinate distinguendo tra:

  • attività libere su tutto il territorio nazionale, come produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei e trasformazione delle fonti;
  • attività di interesse pubblico, come trasporto e dispacciamento del gas naturale e gestione delle infrastrutture connesse;
  • attività soggette a concessione, come distribuzione di energia elettrica e gas naturale, esplorazione e coltivazione di idrocarburi, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica.

Obiettivi della politica energetica nazionale

La legge individua gli obiettivi generali della politica energetica, tra cui:

  • sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti;
  • promozione di mercati unificati e non discriminatori;
  • economicità dell’energia per i clienti finali;
  • sviluppo qualificato e omogeneo del sistema;
  • sostenibilità ambientale, incremento delle rinnovabili ed efficienza energetica;
  • valorizzazione delle importazioni, delle risorse nazionali di idrocarburi e della ricerca tecnologica;
  • tutela dei consumatori e delle attività produttive energivore. La lettera n) del comma 3 risulta abrogata.

Livelli essenziali, concorrenza e tutela territoriale

Stato e Regioni garantiscono condizioni omogenee di fruizione dell’energia e dei relativi regimi tariffari, assicurando:

  • concorrenza nei mercati energetici;
  • libera circolazione dell’energia;
  • assenza di oneri territorialmente discriminatori;
  • adeguatezza delle attività strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio;
  • unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e trasporto;
  • equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture, con possibili compensazioni ambientali e territoriali, escluse le infrastrutture da fonti rinnovabili;
  • trasparenza e proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico;
  • procedure autorizzative semplificate e non discriminatorie;
  • tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio. Le Regioni e gli enti territoriali interessati possono stipulare accordi con i proponenti di nuove infrastrutture o potenziamenti per misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Riparto di competenze tra Stato e Regioni

Le Regioni determinano con legge propria i compiti amministrativi non riservati allo Stato. Restano allo Stato, anche tramite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, funzioni centrali quali:

  • importazione ed esportazione di energia;
  • programmazione di settore;
  • definizione di norme tecniche essenziali degli impianti e delle caratteristiche dell’energia;
  • prevenzione infortuni e sicurezza antincendio per gli impianti;
  • scorte energetiche obbligatorie;
  • assetto territoriale delle reti infrastrutturali di interesse nazionale;
  • programmazione delle grandi reti;
  • individuazione di infrastrutture e insediamenti strategici;
  • utilizzo del demanio marittimo per approvvigionamento energetico;
  • gestione dei rifiuti radioattivi;
  • prospezione e coltivazione di idrocarburi, con intesa per la terraferma con le Regioni interessate;
  • ricerca scientifica in campo energetico;
  • criteri per il coordinato uso delle risorse finanziarie;
  • misure temporanee di salvaguardia in caso di crisi o rischi gravi;
  • criteri generali di sicurezza degli impianti utilizzatori negli edifici.

Funzioni statali specifiche nei settori elettrico, gas e oli minerali

Per il settore elettrico, il testo attribuisce allo Stato compiti su concessioni di trasmissione e dispacciamento, convenzioni di trasporto, sviluppo della rete nazionale, regole tecniche, sicurezza degli interscambi, concorrenza, criteri per nuove concessioni di distribuzione e autorizzazioni per impianti termoelettrici superiori a 300 MW. Per il gas naturale, lo Stato disciplina la rete nazionale dei gasdotti, lo stoccaggio, l’importazione e vendita ai clienti finali, la continuità e sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione della vulnerabilità del sistema. Per gli oli minerali, sono previsti indirizzi programmatici, monitoraggio delle capacità di lavorazione e stoccaggio, accordi di programma con Regioni ed enti locali, criteri autorizzativi per impianti e rete nazionale degli oleodotti.

Coordinamento istituzionale e ruolo dell’Autorità

Stato e Regioni, con il parere della Conferenza Stato-Regioni, individuano esigenze di intervento e proposte operative. Se occorre ripartire compiti tra Regioni, la Conferenza Stato-Regioni definisce tale ripartizione con il parere degli enti locali interessati. Il Governo indica all’Autorità il quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità. Il Consiglio dei ministri può impartire indirizzi generali di politica energetica per l’esercizio delle funzioni dell’Autorità. L’Autorità deve:

  • presentare entro il 30 giugno di ogni anno la relazione sullo stato dei servizi e sull’attività svolta;
  • riferire entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari sul mercato elettrico e gas e sull’integrazione delle rinnovabili;
  • pronunciarsi sui pareri richiesti entro 60 giorni, salvo termini diversi;
  • subire, in caso di inerzia, un potere sostitutivo del Governo con sollecito ministeriale e successivo intervento con DPR. Dal momento di entrata in vigore della legge, l’Autorità è un organo collegiale composto da Presidente e quattro membri, da nominare entro 60 giorni.

Procedure di intesa, silenzio regionale e potere sostitutivo

In caso di mancata espressione di assensi o intese regionali su funzioni statali nel termine di 150 giorni, il Ministero invita a provvedere entro 30 giorni; in ulteriore inerzia, gli atti sono rimessi alla Presidenza del Consiglio, che decide entro 60 giorni con la partecipazione della Regione interessata. La disciplina si applica anche ai procedimenti in corso e sostituisce il previgente comma 6 dell’art. 52-quinquies del DPR n. 327/2001.

Infrastrutture energetiche e autorizzazione unica

Per gli elettrodotti della rete nazionale, la costruzione e l’esercizio sono attività di preminente interesse statale e richiedono autorizzazione unica del Ministero competente, di concerto con l’ambiente e previa intesa regionale. L’autorizzazione sostituisce tutti gli atti di assenso ed è accompagnata da VIA, ove prevista, o da verifica di assoggettabilità. Il procedimento è unico e deve concludersi entro 180 giorni; se non è richiesta VIA, entro 120 giorni dalla domanda. In caso di mancata intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo con DPR. Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso, salvo quelli già conclusi in materia di VIA o in fase di conclusione, e si estendono alle interconnessioni con l’estero sopra 150 kV e alle opere connesse alle centrali termoelettriche superiori a 300 MW.

Liberalizzazione del mercato elettrico e clienti idonei

La legge amplia progressivamente la platea dei clienti idonei:

  • dalla sua entrata in vigore, clienti con consumo annuo almeno pari a 0,05 GWh per usi imprenditoriali o pubblici;
  • dal 1° luglio 2004, tutti i clienti finali non domestici;
  • dal 1° luglio 2007, tutti i clienti finali. I clienti vincolati che diventano idonei possono recedere dal contratto precedente; se non esercitano il recesso, la fornitura continua tramite Acquirente unico Spa. È abrogato il comma 3 dell’art. 4 del d.lgs. n. 79/1999.

Misure su distribuzione, reti e servizi post-contatore

Sono fatte salve le concessioni di distribuzione elettrica in essere. Le imprese di vendita, trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas, quando operano anche in servizi post-contatore, devono agire tramite società separate o affiliazione commerciale e non possono porre in essere pratiche discriminatorie verso concorrenti; devono inoltre rendere accessibili beni, servizi e informazioni necessari in ragione della loro posizione dominante o monopolistica. Alle imprese interessate si applicano anche le regole antitrust richiamate dalla legge n. 287/1990.

Incentivi, compensazioni e contributi territoriali

Per nuovi impianti termoelettrici di potenza almeno pari a 300 MW autorizzati dopo l’entrata in vigore della legge, il proprietario corrisponde alla Regione sede un contributo di 0,20 euro per MWh per i primi 7 anni. La Regione ripartisce il contributo tra comune sede, comuni contermini e provincia. Il Ministro dell’economia ne revisiona gli importi ogni due anni. Per i potenziamenti autorizzati dopo l’entrata in vigore, il contributo è dimezzato e dura 3 anni dall’entrata in esercizio del ripotenziamento. Il contributo non è dovuto se esistono già accordi volontari di compensazione. Per impianti che incidono su parchi nazionali entro un raggio di 10 km, il contributo è corrisposto agli enti territoriali interessati secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale entro 60 giorni.

Regole sul gas: esenzioni, allocazione capacità e continuità del sistema

Chi investe in nuove interconnessioni gas tra Stati UE e rete italiana, in nuovi terminali LNG, in nuovi stoccaggi sotterranei o in significativi potenziamenti può chiedere esenzioni da accesso dei terzi, tariffe regolamentate e separazione/certificazione dei gestori. L’esenzione è concessa caso per caso, fino a 25 anni, su quote di capacità determinate dal Ministero, con verifica delle condizioni UE e previo parere dell’Autorità. Se l’infrastruttura non è avviata entro 2 anni o non è operativa entro 5 anni, l’esenzione perde efficacia, salvo grave impedimento non imputabile al beneficiario riconosciuto d’intesa con la Commissione europea. Una disciplina analoga è prevista per nuovi interconnettori con paesi terzi, con consultazione delle autorità degli Stati membri e del paese terzo coinvolto, entro un termine non superiore a 3 mesi se manca risposta, e con cooperazione transfrontaliera tra Ministero, Autorità e autorità estere. La capacità residua è allocata secondo procedure definite dall’Autorità su criteri ministeriali di efficienza, economicità e sicurezza. Non si applicano tali criteri quando l’accesso comprometterebbe obblighi di servizio pubblico o provocherebbe gravi difficoltà economico-finanziarie per contratti take-or-pay anteriori alla direttiva 98/30/CE.

Mercato elettrico, fiscalità e ritiro dell’energia

Le operazioni sul mercato elettrico si considerano effettuate, ai fini IVA, al momento del pagamento del corrispettivo; le rettifiche seguono la fattura omologa più recente verso la stessa controparte. L’Autorità deve individuare, entro 60 giorni, le procedure per un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata/uscita sulla rete nazionale. L’Autorità deve inoltre adottare misure per mettere a disposizione dei clienti il segnale di misura dei consumi elettrici entro 12 mesi. L’energia prodotta da piccoli impianti o da specifiche fonti rinnovabili è ritirata dal gestore di rete o dal distributore secondo le condizioni stabilite dall’Autorità; per alcune produzioni storiche il ritiro continua fino a scadenza delle convenzioni, con successiva cessione al mercato.

Deleghe legislative e riforme collegate

La legge delega il Governo, entro 6 mesi, a riformare:

  • il servizio elettrico nelle piccole reti isolate e delle imprese elettriche minori, tutelando i clienti e favorendo interconnessione, efficienza e continuità;
  • la normativa tecnica impiantistica interna agli edifici, con sistema di verifica degli impianti e tutela della sicurezza. Sono previste inoltre modifiche alla disciplina delle reti nazionali, ai poteri ministeriali di indirizzo sugli sviluppi delle reti elettriche e gas, e alla struttura delle concessioni di distribuzione.

Decorrenze e norme transitorie rilevanti

La legge contiene numerose decorrenze specifiche:

  • nuovi termini di nomina dell’Autorità entro 60 giorni;
  • relazioni annuali al 30 giugno e al 30 gennaio;
  • procedure autorizzative uniche entro 180 o 120 giorni;
  • esenzioni gas fino a 25 anni;
  • applicazione di regimi transitori ai procedimenti in corso, in più punti del testo. Le disposizioni sono costruite per incidere sulla liberalizzazione del mercato energetico e sull’assetto infrastrutturale, con effetti ancora rilevanti solo per i profili non superati da successive riforme settoriali.

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