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Regolamento

R.R. Lombardia 5/2020

Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 5/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua in Lombardia il Titolo X della l.r. 31/2008 su agriturismo e attività connesse. Definisce certificato di connessione, requisiti di operatori e fabbricati, formazione, prodotti utilizzabili, controlli, fattorie didattiche, enoturismo e oleoturismo, con regole su SCIA, registri e limiti quantitativi. È vigente, ma contiene anche rinvii a discipline già superate.

Disciplina regionale lombarda di attuazione delle attività agrituristiche, didattiche, enoturistiche e correlate

Disciplina regionale lombarda di attuazione del Titolo X sulla multifunzionalità agricola

Il regolamento disciplina, per la Regione Lombardia e per il territorio della Provincia di Sondrio nei casi espressamente previsti, le modalità attuative del Titolo X della l.r. 31/2008 in materia di agriturismo e attività connesse. Definisce requisiti, procedure, limiti operativi, formazione, controlli e regole documentali per le diverse attività esercitabili in azienda agricola.

Ambito e finalità

Il provvedimento stabilisce le disposizioni di dettaglio per l’esercizio dell’attività agrituristica e delle attività complementari o speciali riconducibili alla multifunzionalità dell’azienda agricola. La disciplina riguarda, tra l’altro, ospitalità, ristorazione, degustazione, agrigelateria, attività ricreative, didattiche, cinotecniche, ippoturistiche, enoturistiche e oleoturistiche.

Attività agrituristiche: contenuto e limiti operativi

L’ospitalità in alloggi è ammessa in camere o unità abitative indipendenti, senza limiti temporali, anche in locali della casa dell’operatore o in locali aziendali dedicati. Nelle unità indipendenti è consentito l’uso della cucina; pulizia, biancheria e utenze restano a carico dell’operatore. I minori di cinque anni ospitati gratuitamente non si computano nei posti letto occupati.

L’agricampeggio può svolgersi solo con unità abitative mobili, comprese tende anche in formula glamping, caravan, autocaravan e case mobili da campeggio. L’azienda può anche metterle a disposizione, purché resti prevalente la capacità ricettiva delle unità dei turisti. Requisiti tecnici, standard qualitativi e servizi igienico-sanitari rinviano al regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 3.

La somministrazione di alimenti e bevande può svolgersi nelle strutture aziendali indicate nel certificato di connessione oppure con asporto e consegna a domicilio. È ammesso l’uso di corti, cortili, giardini e porticati di pertinenza, anche con coperture mobili nei limiti urbanistici, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. I bambini sotto i cinque anni non si computano nel numero dei pasti erogati.

La preparazione dei cibi può assumere forma di:

  • ristorazione classica, con uso dei fuochi della cucina dell’agriturismo;
  • ristorazione fredda, senza uso dei fuochi o con griglie e spiedi esterni per preparazioni semplici.

Sono previste deroghe ai limiti ordinari per specifiche giornate o eventi. In particolare, nel limite delle venti giornate annue di cui alla l.r. 31/2008, è ammessa la preparazione e somministrazione senza limite di ospiti:

  • fuori dalle strutture aziendali, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni locali o altre iniziative pubbliche o private;
  • dentro le strutture aziendali, nei giorni di apertura non indicati nel certificato di connessione, nel rispetto della ricettività massima.

Nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi è consentito superare la soglia di 160 pasti al giorno, oppure 45 pasti al giorno se si utilizza la cucina dell’imprenditore agricolo, restando fermi il limite annuo, i limiti strutturali e le norme igienico-sanitarie.

Le giornate di cui sopra vanno comunicate al SUAP con almeno dieci giorni di anticipo per eventi programmabili; in caso di esigenze impreviste la comunicazione può essere fatta entro 48 ore. Il numero complessivo delle giornate di cui alle deroghe non può comunque superare venti.

La degustazione consiste nel consumo in azienda di prodotti propri entro il numero di posti risultante dal certificato di connessione; il prezzo deve corrispondere al valore economico del prodotto. L’eventuale prodotto diverso da quello proprio non può essere prevalente per valore e deve essere gratuito. L’agrigelateria riguarda la fornitura e degustazione di gelato ottenuto da latte prevalentemente aziendale trasformato dall’azienda stessa.

L’attività agri-turistico-venatoria consiste nella caccia di selvaggina allevata e nell’allenamento/addestramento di cani da caccia, nel rispetto della normativa venatoria vigente. L’attività cinotecnica, finalizzata a ospitalità, impiego o addestramento di cani, è ammessa nei limiti del certificato di connessione e richiede adeguata formazione, salvo la sola ospitalità.

Sono inoltre disciplinate le attività ricreativo-culturali organizzate direttamente dall’operatore, tra cui seminari e corsi sulla tradizione rurale, osservazione di fauna e flora, attività di valorizzazione del patrimonio storico-culturale-ambientale, attività per il benessere psico-fisico con prodotti aziendali, e prelievo ittico in centri privati di pesca secondo il regolamento regionale sulla pesca. Le attività culturali e naturalistiche possono svolgersi anche tramite convenzioni con enti locali.

L’utilizzo di attrezzature sportive o piscine dell’azienda è consentito come servizio accessorio, senza corrispettivo autonomo, solo agli ospiti che fruiscono di alloggio o ristorazione. Le attività ludico-didattiche comprendono giochi, intrattenimento e campi vacanze, e richiedono locali, beni strumentali o spazi attrezzati idonei. Le attività di rilevanza sociale si svolgono secondo la disciplina dell’agricoltura sociale.

Certificato di connessione: rilascio, validità e verifica

Il certificato di connessione, che attesta il rapporto di prevalenza tra attività agricola e agrituristica, si ottiene su istanza del titolare o legale rappresentante tramite SIS.CO alla struttura competente della Regione o della Provincia di Sondrio dove si trova il fabbricato da destinare all’uso agrituristico.

L’istanza deve contenere, in sintesi:

  • dimostrazione analitica della prevalenza del lavoro agricolo;
  • indicazione delle attività agrituristiche e della capacità massima;
  • indicazione dei fabbricati rurali da destinare ad agriturismo e prova del precedente uso agricolo;
  • indicazione delle produzioni agroalimentari impiegabili per pasti, bevande o degustazioni;
  • relazione tecnica sull’attività agricola e agrituristica;
  • visure catastali aggiornate, planimetria catastale ed eventuale estratto di mappa;
  • due marche da bollo.

I dati dell’istanza devono corrispondere al fascicolo aziendale. L’istruttoria si conclude entro 60 giorni con decreto dirigenziale trasmesso all’azienda e al SUAP; il termine scende a 15 giorni se il nuovo certificato deriva da esproprio per pubblica utilità o da forza maggiore. In caso di esito negativo è adottato un diniego motivato.

Il certificato non ha durata predeterminata, ma va aggiornato se cambiano l’assetto aziendale o l’offerta agrituristica. Perde validità se, entro tre anni dal rilascio, non viene presentata la SCIA per l’avvio dell’attività, oppure se vengono meno i presupposti del rilascio. In caso di morte del titolare o mutamento di conduzione si applicano le regole specifiche del subentro.

Regione e Provincia di Sondrio possono verificare in ogni momento la permanenza del rapporto di connessione, anche su segnalazione motivata; l’esito è comunicato all’interessato e al SUAP. I certificati sono raccolti in SIS.CO.

Formazione per l’attività agrituristica e requisiti dell’operatore

La Regione organizza o riconosce corsi di formazione per l’esercizio dell’attività agrituristica, anche in via telematica. Possono essere organizzati da organizzazioni professionali agricole, associazioni, consorzi agrituristici, ERSAF, CCIAA e operatori accreditati.

Il corso ha durata di 40 ore e tratta:

  • normativa di riferimento, anche fiscale e contabile;
  • tecniche di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
  • attività agricola e multifunzionalità;
  • territorio, ambiente e turismo;
  • marketing territoriale.

L’attestato si consegue con almeno l’80% di frequenza. Le domande di riconoscimento dei corsi vanno presentate almeno 30 giorni prima dell’inizio; la struttura competente decide entro 30 giorni, decorso il quale il silenzio vale accoglimento. I corsi conclusi devono essere comunicati alla struttura competente.

L’attestato conseguito in qualsiasi provincia lombarda vale su tutto il territorio regionale; gli attestati di altre Regioni sono riconoscibili solo se rilasciati a seguito di corso idoneo. Non serve istanza di riconoscimento per percorsi formativi di enti accreditati del sistema regionale dell’istruzione e formazione riferiti al profilo di gestore di agriturismo.

È operatore agrituristico chi:

  • è titolare o coadiuvante familiare di azienda agricola con certificato di connessione e iscrizione al registro imprese;
  • possiede l’attestato di partecipazione al corso;
  • ha almeno 18 anni, salvi i casi dell’art. 397 c.c.;
  • non versa nei motivi di esclusione previsti dalla legge n. 96/2006.

Per società e cooperative agricole, l’operatore è il legale rappresentante o il socio incaricato della gestione in possesso dei requisiti richiesti. Ogni azienda può avere più operatori agrituristici, che devono registrarsi in SIS.CO.

Fabbricati destinati all’attività agrituristica

L’utilizzo agrituristico dei fabbricati e degli spazi indicati nel certificato esclude ogni altra utilizzazione, anche temporanea, non coerente con il certificato di connessione. Il requisito della preesistenza del fabbricato da almeno tre anni si computa dalla data del primo accatastamento, esclusa la classe F3; possono soddisfare il requisito anche i fabbricati collabenti, purché se ne dimostri l’esistenza.

Utilizzo dei prodotti agroalimentari e documentazione fiscale

Tutti i prodotti usati per la somministrazione devono risultare dalla contabilità fiscale aziendale. I prodotti propri devono emergere da autofatture o registro dei passaggi interni con indicazione di natura, qualità, quantità e importo.

L’apporto di prodotti propri e di prodotti di altre aziende agricole si calcola sul valore d’acquisto annuo. Il valore dei prodotti propri deve essere coerente con il mercato e con la capacità produttiva dell’azienda; la quantità deve essere coerente con superfici coltivate e capi allevati.

Nelle forme associate o cooperative, tra i prodotti propri rientrano anche i prodotti del territorio lombardo conferiti dai soci. Sono considerati propri anche i prodotti ottenuti mediante lavorazioni esterne, se documentato il conto lavorazione, e quelli derivanti da animali allevati in soccida.

Tra i prodotti acquistabili e utilizzabili rientrano, oltre a quelli direttamente acquistati da altre aziende agricole, anche prodotti lombardi DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, De.Co., acque minerali di fonti lombarde e, per le aziende in aree montane svantaggiate, prodotti di montagna di origine lombarda. Sono inoltre compresi prodotti acquistati da cooperative agricole e loro consorzi, da consorzi di aziende lombarde, carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori bovini autorizzati all’etichettatura facoltativa, e prodotti della pesca e acquacoltura acquistati da imprenditori ittici operanti in acque lombarde.

L’uso di prodotti ittici di provenienza marina è ammesso solo, secondo le indicazioni nutrizionali delle ATS, per la somministrazione ai bambini di agri-nidi e agri-asili nelle fattorie sociali. Le carni di selvaggina selvatica prelevata in Lombardia sono somministrabili solo se le carcasse sono accompagnate dalle attestazioni previste dal modello regionale.

Nella documentazione fiscale vanno indicati il numero delle somministrazioni, la tipologia del servizio, la data o il periodo. Per ogni prodotto utilizzato deve essere indicata la provenienza, con denominazione e indirizzo dell’azienda; tali dati devono comparire anche nel menù, anche online. Se la disponibilità è stagionale o limitata, questa circostanza va chiaramente indicata e le informazioni devono essere sempre aggiornate.

Documentazione per ospitalità e degustazione

Per l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti, la documentazione fiscale da esibire ai controlli deve riportare numero degli ospiti, periodo di soggiorno, data di arrivo e di partenza. Per la degustazione devono risultare tipologia del prodotto, numero dei partecipanti e data del servizio.

Denominazione, cartellonistica e classificazione degli agriturismi

Il cartello previsto dalla l.r. 31/2008 deve riportare il marchio di riconoscimento e le icone delle attività svolte secondo le indicazioni regionali. La denominazione “agriturismo” è esclusiva e non può essere associata ad altre attività; nella cartellonistica e nei siti non possono comparire termini come maneggio, pizzeria, locanda o bed & breakfast, salvo la traduzione in contesti descrittivi in lingua straniera. Le attività connesse ex art. 2135 c.c. non rientranti nell’agriturismo devono essere segnalate autonomamente.

Per ottenere la classificazione, le aziende presentano domanda tramite il portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Trasferimento dell’azienda e variazioni di attività

In caso di trasferimento dell’azienda agrituristica per accordo, il subentrante può proseguire l’attività per massimo tre mesi dalla comunicazione al SUAP, a condizione che entro 10 giorni dichiari la permanenza dei requisiti oggettivi e dimostri il possesso dell’attestato di formazione proprio o di altro soggetto legittimato, nonché richieda appena possibile il nuovo certificato di connessione.

In caso di successione per morte, il subentrante può proseguire per massimo 14 mesi dalla data del decesso, se entro 30 giorni comunica il decesso, la permanenza dei requisiti e il nominativo del soggetto che conseguirà l’attestato entro 12 mesi, e poi richiede il nuovo certificato. Entro il termine di 3 o 14 mesi deve comunque essere ottenuto il certificato di connessione e presentata la SCIA. La prosecuzione oltre tali termini senza rispetto delle condizioni integra la fattispecie sanzionata dalla l.r. 31/2008.

Per le variazioni che non comportano mutamento di titolarità, incluse quelle di CUAA e partita IVA, si applica la disciplina generale della l.r. 31/2008.

Fattorie didattiche: requisiti, iscrizione e funzionamento

Le fattorie didattiche hanno la finalità di diffondere la conoscenza delle attività agricole e del territorio rurale e di contribuire all’educazione alimentare e ambientale. Esse organizzano corsi e attività pratiche su tecniche agricole, trasformazione dei prodotti e temi ambientali, anche in collaborazione con scuole e istituzioni formative, e predisponendo percorsi aziendali relativi all’attività agricola e alle produzioni.

Per iscriversi all’elenco delle fattorie didattiche, l’operatore agrituristico deve possedere l’attestato di un corso specifico di 50 ore, aggiuntivo rispetto a quello per operatore agrituristico, con materie di normativa, pedagogia, comunicazione e psicologia. La frequenza minima è l’80%.

L’operatore titolare può essere affiancato da operatori di supporto, dipendenti o collaboratori occasionali, purché in possesso dell’attestato del corso specifico. Per il mantenimento dell’iscrizione sono necessari aggiornamenti annuali di 8 ore.

L’iscrizione richiede inoltre:

  • progetto didattico coerente con l’azienda e il territorio;
  • locali, beni strumentali o spazi aperti idonei e accessibili, anche con misure provvisionali;
  • servizi igienici a norma, lavabi con acqua potabile, attrezzature di primo soccorso e aree sicure per le attività.

L’istanza va presentata alla struttura competente della Regione o della Provincia di Sondrio, con progetto, attestato di frequenza e autodichiarazione su carichi pendenti e dotazioni richieste. Va inoltre assunto l’impegno a stipulare una polizza di responsabilità civile specifica entro la presentazione della SCIA e a richiedere il certificato penale per chi opererà con minori.

L’istruttoria si conclude entro 60 giorni con decreto dirigenziale; segue l’inserimento della qualifica nel fascicolo SIS.CO e l’iscrizione nell’elenco regionale. Dopo l’iscrizione, l’operatore presenta la SCIA al SUAP del comune. La sospensione temporanea dell’attività, fino a 12 mesi, e la cessazione devono essere comunicate al SUAP.

Obblighi nella gestione delle fattorie didattiche

L’operatore titolare deve garantire la presenza, nelle giornate di apertura, di personale formato in primo soccorso secondo il d.lgs. 81/2008, svolgere le attività nei fabbricati o beni fondiari aziendali, limitare le attività esterne ai percorsi del progetto didattico e alle iniziative promozionali occasionali, adeguare il numero dei partecipanti agli spazi disponibili e mantenere il rapporto minimo di un operatore ogni 30 utenti.

L’accoglienza e le visite devono essere condotte personalmente o con adeguati operatori di supporto. È obbligatorio tenere il quaderno degli ospiti, utilizzare il logo identificativo regionale e interdire al pubblico gli ambienti potenzialmente pericolosi mediante segnaletica.

Marchio di riconoscimento delle fattorie didattiche

Le fattorie didattiche iscritte nell’elenco regionale utilizzano il marchio di riconoscimento previsto nell’allegato A. Il marchio può essere impiegato nei materiali di comunicazione e promozione e nella cartellonistica aziendale secondo le indicazioni della Giunta regionale.

Attività dell’imprenditore ittico: somministrazione di alimenti e bevande

Per l’imprenditore ittico la somministrazione di alimenti e bevande è ammessa a condizione che sia assicurata la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alla pesca rispetto alle altre attività, secondo i parametri del decreto dirigenziale sulle unità di lavoro annuo. I prodotti derivati direttamente dalla pesca professionale, anche se lavorati esternamente, sono considerati di produzione propria; per le altre materie prime locali si applicano le regole generali dell’art. 156 della l.r. 31/2008.

Per i pescatori professionali privi di superfici di pesca private o terreni/allevamenti agricoli, il parametro tempo/lavoro si calcola in base al tempo dedicato all’attività di pesca e al relativo sistema previdenziale e delle licenze.

Ippoturismo

L’ippoturismo consiste nell’utilizzo di equidi presenti in azienda per attività ludiche o ricreative, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o attestati, e nell’ospitalità di equidi non di proprietà nei limiti della struttura e del certificato di connessione.

Per gli equidi non di proprietà è necessario disporre di materie prime aziendali in misura non inferiore al 50% delle unità foraggere necessarie. La relativa descrizione e il computo devono comparire nella relazione tecnica del certificato di connessione.

Per maggior sicurezza è consentita, in apposita area anche coperta, la verifica della preparazione dei clienti e la formazione di base dei principianti da parte dell’operatore in possesso dei titoli necessari. L’area può essere usata gratuitamente anche da chi mantiene il proprio equide in pensione presso l’azienda, ma non per attività sportive o agonistiche. L’addestramento degli equidi non rientra tra le attività agrituristiche.

Enoturismo

L’enoturismo è configurato come attività distinta dall’agriturismo e non richiede certificato di connessione; può essere svolto anche sulla sola base della SCIA. La Regione organizza o riconosce corsi di formazione di 30 ore, anche in più moduli, su normativa, accoglienza, cultura enologica e gastronomica, didattica e marketing territoriale.

L’attestato si ottiene con almeno l’80% di frequenza. Le richieste di riconoscimento dei corsi vanno presentate 30 giorni prima dell’avvio e il silenzio della struttura competente vale accoglimento dopo 30 giorni.

L’attestato rilasciato in una provincia lombarda vale in tutta la Regione e consente l’iscrizione all’elenco degli operatori enoturistici. Possono iscriversi titolari o coadiuvanti familiari di aziende agricole iscritte alla CCIAA, in possesso dell’attestato, maggiorenni e privi delle cause di esclusione di cui alla legge n. 96/2006; per società e cooperative la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato.

Ogni azienda può avere più operatori enoturistici. La domanda è presentata alla struttura competente della Regione o della Provincia di Sondrio, che registra la qualifica in SIS.CO. L’iscrizione si cancella per morte o su richiesta dell’interessato. È vietato l’uso dei locali agrituristici per l’enoturismo.

Oleoturismo

La disciplina dell’oleoturismo ricalca quella dell’enoturismo: l’attività può essere svolta con la sola SCIA, senza certificato di connessione, e richiede corsi di formazione di 30 ore riconosciuti o organizzati dalla Regione o dai soggetti individuati dal regolamento.

I corsi trattano normativa, accoglienza, cultura dell’olio e gastronomia del territorio, attività didattica e marketing territoriale. L’attestato si consegue con l’80% di frequenza e ha validità regionale. Possono iscriversi operatori titolari o coadiuvanti familiari di aziende agricole, maggiorenni e privi delle cause di esclusione di cui alla legge n. 96/2006; per società e cooperative la domanda è presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato.

La domanda si presenta alla struttura competente della Regione o della Provincia di Sondrio, che registra la qualifica in SIS.CO. L’iscrizione è cancellata per morte o su richiesta dell’interessato. Anche per l’oleoturismo è vietato l’uso dei locali agrituristici.

Controlli e vigilanza

La vigilanza è svolta dalla Regione e, per il proprio territorio, dalla Provincia di Sondrio, mediante controlli a campione annuali o con diversa periodicità su almeno il 10% delle aziende agrituristiche in attività. I controlli possono essere avviati anche d’ufficio o su segnalazione motivata.

Le verifiche riguardano, di regola, l’ultimo anno fiscalmente chiuso e controllano la prevalenza del lavoro agricolo, l’effettivo svolgimento nelle strutture indicate, la corrispondenza tra servizi offerti e certificato di connessione, l’assenza di servizi incompatibili, il rispetto degli obblighi della l.r. 31/2008 e, a seconda dell’attività, ricettività, numero di pasti, colazioni, degustazioni, fruitori, cani, equidi, giornate di apertura, numero di utenti, requisiti delle fattorie didattiche e requisiti di enoturismo e oleoturismo.

Nel controllo possono essere confrontati acquisti di materie prime, pasti effettivamente erogati e produzioni aziendali contabilizzate rispetto alle attività agricole effettivamente esercitate. Per l’ospitalità possono essere utilizzati anche i dati trasmessi tramite la piattaforma informatica.

Norme finali e abrogazioni

Il regolamento prevede il rinvio alla disciplina speciale dell’agricoltura sociale per le fattorie sociali. Inoltre abroga il precedente regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 4, dalla data di entrata in vigore del nuovo testo consolidato.

Profilo di attualità della disciplina

Il regolamento è tuttora il quadro attuativo regionale di riferimento per agriturismo e attività connesse in Lombardia. Tuttavia la disciplina del 2020 è stata ampiamente modificata negli anni successivi; restano attuali le regole operative oggi consolidate, mentre alcune disposizioni storiche interne risultano superate o non più rilevanti nel testo vigente.

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