Cassazione Civile, Ordinanza n. 01934/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, rideterminando, sulla base degli studi di settore, il reddito d'impresa, il valore della produzione netta e il volume d'affari e recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto ottenendone l'annullamento in primo grado; la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; il secondo per violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, 54 del d.P.R. n. 633/1972 e 62-sexies del d.l. n. 331/1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La controricorrente, nelle more, ha comunicato di essere stata cancellata dal registro delle imprese e ha chiesto rinvio per consentire la costituzione di eventuali soggetti subentranti.
La decisione
La Corte ha disatteso l'istanza di rinvio, rilevando che nel giudizio di cassazione non operano le comuni cause di interruzione, compresa la cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta dopo la proposizione del ricorso, sicché il processo prosegue tra le parti originarie. Ha poi preso atto che la società contribuente aveva definito la controversia mediante adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito dalla l. n. 136/2018, avendo presentato domanda e versato la prima rata, senza che l'Agenzia avesse notificato diniego entro il termine previsto e senza che fosse stata chiesta trattazione entro il termine successivo. Ne è stata dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, primo periodo, del medesimo decreto-legge. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate e non è stato effettuato il raddoppio del contributo unificato perché la definizione non corrispondeva a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per cassazione, deducendo nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione/forma.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come parametro del secondo motivo, in tema di accertamento dei redditi d'impresa e di ricostruzione induttiva.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come parametro del secondo motivo, in tema di accertamento induttivo.
richiamato come parametro del secondo motivo, relativo alla rettifica/accertamento IVA.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
richiamato come parametro del secondo motivo, in relazione all'accertamento fondato sugli studi di settore.
norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018
comma 13, primo periodo; ultimo periodo del medesimo comma 13
la Corte ha applicato la definizione agevolata della controversia tributaria: in presenza di domanda, pagamento della prima rata, mancato diniego entro il termine e mancata richiesta di trattazione, il processo si estingue; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando l'esito è estinzione del processo per definizione agevolata, non essendo equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non operano le comuni cause di interruzione del processo, compresa la cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta dopo la proposizione del ricorso: il giudizio prosegue tra le parti originarie.
- La definizione agevolata della controversia tributaria determina l'estinzione del processo quando il contribuente abbia presentato tempestivamente domanda, versato la prima rata, non sia stato notificato diniego entro il termine previsto e non sia stata chiesta la trattazione della causa nel termine successivo.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se la formula definitoria del giudizio è l'estinzione per definizione agevolata e non una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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