Cassazione Civile, Ordinanza n. 01883/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a un soggetto che aveva rivestito la qualità di rappresentante legale di un'associazione sportiva dilettantistica ormai estinta. L'Ufficio contestava la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti per euro 1.750.000 e recuperava IVA indebitamente detratta, con imposta e sanzioni divenute definitive per mancata impugnazione. Successivamente l'agente della riscossione notificava una presa in carico e un'intimazione di pagamento intestate all'associazione estinta, ma notificate al medesimo soggetto quale ex rappresentante legale. Il contribuente impugnava l'intimazione; sia il primo grado sia l'appello gli erano favorevoli. In cassazione le Amministrazioni deducevano: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 112 e 81 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse rilevato d'ufficio un'eccezione non proponibile; 2) violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973, assumendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato invalida l'intimazione perché emessa a nome di un soggetto estinto; 3) omessa o apparente motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata l'eccezione processuale poiché il difetto di legittimazione dell'associazione estinta era già stato dedotto nel ricorso introduttivo. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è valido l'atto impositivo intestato a un'associazione non riconosciuta estinta e notificato al suo ultimo legale rappresentante, in quanto l'azione va rivolta a chi è succeduto nella posizione dell'associazione e l'intestazione all'ente cessato è irrilevante ai sensi dell'art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
invocato quale parametro della censura sul vizio di ultra/extra petizione o omissione di pronuncia
invocato nella censura sulla legittimazione processuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio denunciato per violazione di legge
richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta disciplina degli effetti dell'estinzione dell'ente
art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973
richiamato nel motivo per contestare la statuizione sull'invalidità dell'intimazione
art. 65, comma 4, d.P.R. 600/1973
interpretato dalla Corte nel senso che l'atto intestato all'ente estinto è comunque valido se notificato al successore/ultimo legale rappresentante
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare il vizio di motivazione omessa o apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio motivazionale
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro del vizio motivazionale nelle sentenze tributarie
richiamato quale parametro della motivazione della decisione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come garanzia costituzionale della motivazione delle sentenze
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo in relazione al diritto di difesa
richiamato per affermare il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per le Agenzie fiscali
art. 43 r.d. 611/1993
richiamato per fondare il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e la sua immedesimazione organica
richiamato nella giurisprudenza evocata dalla Corte quale titolo di responsabilità diretta e solidale dell'ultimo legale rappresentante
Massime di principio
- Per le Agenzie fiscali, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato opera in regime di immedesimazione organica: l'atto è valido se sottoscritto da un avvocato dello Stato, anche diverso da quello che lo ha materialmente redatto, purché sia spesa la relativa qualità professionale.
- Se la questione del difetto di legittimazione è stata già dedotta nel giudizio di merito, non può essere trattata come eccezione processuale nuova o improponibile per il solo fatto che il giudice d'appello ne abbia valorizzato il rilievo officioso.
- In materia di enti associativi estinti, l'atto tributario intestato all'ente cessato può restare valido se notificato al soggetto che ne ha assunto la posizione, in particolare all'ultimo legale rappresentante; l'erronea intestazione non è di per sé causa di invalidità quando la notifica raggiunge il successore.
- Quando un motivo di ricorso è accolto perché decisivo, gli ulteriori motivi che investono la motivazione della sentenza restano assorbiti.
- Nel giudizio di cassazione la censura va scrutinata in base alla reale questione di diritto dedotta: le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte se attaccano proprio il nucleo della doglianza proposta.
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