Cassazione Civile, Ordinanza n. 01881/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del compenso relativo a lavori edilizi eseguiti nell'ambito di un contratto d'opera e fondato su una fattura emessa in esecuzione di un accordo transattivo tra le parti. Il committente aveva proposto opposizione deducendo l'inadempimento del prestatore d'opera per vizi delle opere, ottenendo in primo grado l'annullamento del decreto, l'accoglimento della riconvenzionale risarcitoria e la condanna dell'opposto al risarcimento del danno, oltre alle spese e alla CTU. In appello, il prestatore d'opera ha ottenuto la riforma della decisione: il Tribunale ha ritenuto provata la transazione, ha rigettato l'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha respinto la riconvenzionale risarcitoria, ma ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi e della CTU. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione non fosse consentita, perché non vi era soccombenza reciproca né assoluta novità della questione né mutamento giurisprudenziale, e che, in presenza di soccombenza totale del committente, le spese dovevano essere poste a suo carico; il ricorso contestava anche la mancata rifusione delle spese di CTP, ma su questo punto la Corte ha rilevato l'inammissibilità per difetto di specifica deduzione e di risultanza della pronuncia impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c. Ha ritenuto illegittima la compensazione integrale delle spese di merito e della CTU, perché il giudizio era stato introdotto nel 2022 e quindi era applicabile l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, che consentiva la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, oltre alle gravi ed eccezionali ragioni analoghe; nessuna di tali ipotesi ricorreva. La Corte ha quindi condannato il resistente a rifondere al ricorrente le spese dei due gradi di merito, inclusi gli esborsi e i compensi professionali liquidati secondo i parametri forensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, nonché le spese di CTU. Ha inoltre condannato il resistente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Il principio della soccombenza impone la condanna della parte totalmente soccombente alla rifusione delle spese di lite.
"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"
Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione è consentita solo nei casi tipizzati; la Corte afferma che le ragioni addotte dal Tribunale non rientravano in tali ipotesi e non integravano neppure gravi ed eccezionali ragioni analoghe.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura sulle spese di CTP è stata ritenuta inammissibile per mancato rispetto dell'onere di specifica indicazione degli atti e per mancata risultanza della statuizione nella sentenza impugnata.
art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Ha introdotto la disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma secondo la previsione transitoria.
Legge di conversione del d.l. n. 132/2014, rilevante per l'individuazione del testo temporaneamente applicabile dell'art. 92 c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito direttamente senza rinvio.
È stato applicato per la liquidazione dei compensi professionali, con riferimento allo scaglione di valore della causa e ai parametri medi.
Ha modificato i parametri del D.M. n. 55/2014 ed è stato utilizzato per la liquidazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali soggetti al regime di soccombenza e alla disciplina della compensazione.
art. 77 del 2018 Corte costituzionale
È stata richiamata la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali è legittima solo quando ricorra una delle ipotesi previste dalla disciplina applicabile ratione temporis; non è sufficiente una motivazione fondata sulla mera esistenza di vizi dell'opera, sulla non pretestuosità della difesa della parte soccombente o sulla tardiva acquisizione della prova di un accordo transattivo.
- Quando una parte risulta totalmente soccombente all'esito finale della lite, il giudice deve applicare il principio generale della soccombenza e porre a suo carico le spese di primo e secondo grado, salvo che ricorrano effettivamente i presupposti legali per la compensazione.
- Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono spese processuali e seguono il regime della soccombenza, potendo essere compensate solo nei limiti consentiti dall'art. 92 c.p.c.
- La censura relativa a spese o oneri non oggetto di specifica statuizione nella sentenza impugnata è inammissibile se non sono rispettati gli oneri di specifica indicazione richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., pronunciando direttamente anche sulla regolazione delle spese.
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