Cassazione Civile, Ordinanza n. 01882/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A un soggetto che aveva rivestito la carica di legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica furono notificati avvisi di accertamento per IVA e ritenute alla fonte, poi divenuti definitivi, seguiti da comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su tali atti. Il contribuente impugnò la comunicazione sostenendo che gli avvisi posti a base dell'esecuzione fossero illegittimi o comunque inidonei a fondare una sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., perché non menzionavano espressamente tale responsabilità, perché non vi sarebbe stata una specifica domanda dell'Ufficio nei suoi confronti e perché la CTR avrebbe omesso di esaminare l'eccezione di mancata contestazione della responsabilità. Con il ricorso per cassazione articolò tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 c.c. per avere la CTR ritenuto validi avvisi di accertamento inesistenti o comunque non idonei a fondare la responsabilità personale; 2) omesso esame di fatti decisivi e delle risultanze probatorie, con riferimento all'eccezione che l'Ufficio non avesse proposto domanda di accertamento della responsabilità personale e solidale; 3) omessa motivazione per non aver statuito sull'eccezione di omessa contestazione della responsabilità ex art. 38 c.c. proposta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendolo tempestivo perché notificato l'ultimo giorno utile, cadendo il termine in giorno di sabato e operando la proroga al primo giorno non festivo ex art. 155 c.p.c. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti e tre i motivi: il primo perché la CTR aveva accertato in fatto che gli avvisi erano stati notificati anche al ricorrente e che essi non erano stati impugnati, sicché ogni contestazione sulla responsabilità avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede; il secondo perché l'iscrizione ipotecaria, essendo atto consequenziale ad atti prodromici definitivi, è sindacabile solo per vizi propri e non per vizi degli atti presupposti; il terzo perché la censura non era specifica e, comunque, l'omesso esame denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico e non questioni giuridiche o argomentative, oltre al fatto che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato quale base della responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta; la Corte rileva che le relative contestazioni andavano fatte valere contro gli avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi.
Il termine scaduto di sabato è prorogato al primo giorno non festivo utile per il compimento dell'atto processuale.
art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
L'iscrizione ipotecaria, quando conseguente ad atti presupposti definitivi, è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi degli atti prodromici non tempestivamente contestati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame è ammissibile solo se riguarda un fatto storico, principale o secondario, non se investe questioni giuridiche o l'apprezzamento delle prove.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza era comunque sufficiente a superare il "minimo costituzionale".
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, l'atto consequenziale che non costituisce un autonomo atto impositivo è sindacabile soltanto per vizi propri; i vizi degli atti presupposti devono essere fatti valere impugnando tempestivamente quegli atti.
- Se gli avvisi di accertamento presupposti sono stati notificati e non sono stati impugnati, non è più possibile rimettere in discussione in sede di impugnazione dell'atto esecutivo o cautelare la questione della responsabilità sostanziale o della debenza del tributo.
- La denuncia di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo, non potendo essere utilizzata per censurare la ricostruzione delle prove, l'omessa risposta a questioni giuridiche o la mera difformità di motivazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e supportata dalla necessaria indicazione degli atti e delle circostanze rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La motivazione della sentenza è censurabile per cassazione solo se manca sotto il profilo del minimo costituzionale, non quando la decisione espone in modo sufficiente le ragioni della propria conclusione.
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