Cassazione Civile, Ordinanza n. 01885/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito d'impresa per l'anno 2004, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una ditta individuale e, conseguentemente, il diritto alla detrazione IVA e alla deducibilità dei relativi costi ai fini IRES e IRAP. La CTR ha rigettato l'appello della contribuente ritenendo non provata l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte dell'emittente delle fatture e valorizzando il difetto di diligenza della società nella scelta del contraente. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) omesso esame di fatti decisivi e discussi, cioè gli elementi probatori che avrebbero dimostrato l'effettività dei rapporti di subappalto e delle prestazioni; 3) omesso esame della sentenza penale di assoluzione e del materiale istruttorio penale; 4) violazione delle regole sulle presunzioni e della valutazione della prova; 5) violazione della disciplina sui costi da reato e dell'art. 109 t.u.i.r., sostenendo la deducibilità dei costi relativi a operazioni solo soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso l'esame di fatti decisivi e controversi, consistenti in particolare nell'esistenza effettiva del rapporto di subappalto, nell'acquisto di materiali da parte della subappaltatrice, nel rapporto di lavoro con gli operai ascoltati dalla Guardia di Finanza e nell'effettiva esecuzione delle prestazioni nei cantieri indicati. Ha invece rigettato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente poiché l'iter logico della sentenza impugnata era comunque ricostruibile; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su una sentenza penale relativa a periodi d'imposta diversi e perché la sua rilevanza attiene alla valutazione del merito; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte esclude la nullità per motivazione apparente nel caso concreto
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte nega che ricorra un vizio riconducibile alla motivazione apparente
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro processuale, senza accoglimento della censura
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel primo motivo per la sufficienza della motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il requisito costituzionale della motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
interpretato in senso restrittivo come omesso esame di fatti storici decisivi e discussi, non come sindacato sulla sufficienza della motivazione
art. 2697 c.c.
richiamato per individuare il fatto principale rilevante ai fini probatori e per definire l'ambito del vizio motivazionale
art. 2727 c.c.
richiamato nel motivo sulle presunzioni e sulla prova indiziaria
art. 2729 c.c.
richiamato nel motivo sulle presunzioni; la censura è però assorbita e non accolta
art. 116 c.p.c.
invocato per la valutazione della prova, ma il motivo resta assorbito
art. 8, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 16 del 2012
richiamato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, salvo i casi di costo direttamente utilizzato per un delitto non colposo
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
norma sulla disciplina dei costi da reato, come riscritta dal d.l. n. 16 del 2012
art. 109 t.u.i.r.
richiamato sia dalla CTR sia dalla ricorrente in tema di inerenza, competenza, certezza e determinabilità dei costi
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato solo nel riferimento a un precedente giudizio tra le stesse parti, non decisivo nel presente ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un reale apparato argomentativo o presenti anomalie motivazionali estreme; non è deducibile la mera insufficienza della motivazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia potenzialmente decisivo; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
- Il giudice di merito deve rispettare un principio di completezza nell'esame dei fatti controversi decisivi: se omette di considerare elementi fattuali idonei a incidere sulla decisione, la sentenza è censurabile in cassazione.
- In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della decisione è decisiva la verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni e della riferibilità delle operazioni al soggetto emittente, purché i relativi fatti siano allegati e discussi.
- La sentenza penale relativa a periodi d'imposta o fatti diversi non è automaticamente decisiva nel giudizio tributario; la sua rilevanza probatoria resta rimessa alla valutazione del giudice di merito.
- La disciplina dei costi da reato non coincide con ogni ipotesi di operazione soggettivamente inesistente: la deducibilità o indeducibilità va verificata alla luce del rapporto tra il costo e il delitto non colposo, oltre che dei requisiti ordinari di inerenza, competenza e certezza del costo.
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